13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Mons — Belgio) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/Stato belga

(Causa C-311/08) (1)

(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Normativa in materia di imposta sul reddito - Determinazione del reddito imponibile delle società - Società che si trovano in una situazione d’interdipendenza - Beneficio straordinario o senza contropartita che una società residente concede ad una società stabilita in un altro Stato membro - Aggiunta dell’importo del beneficio di cui trattasi agli utili propri della società residente che lo ha concesso - Ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri - Lotta contro l’elusione fiscale - Prevenzione delle pratiche abusive - Proporzionalità)

2010/C 63/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Mons

Parti

Ricorrente: Société de Gestion Industrielle (SGI)

Convenuto: Stato belga

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — [Tribunale di primo grado di Mons (Belgio)] — Interpretazione degli artt. 12, 43, 48 e 56 CE — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede l’imposizione, in capo ad una società residente, di un vantaggio straordinario o senza contropartita concesso da essa ad una società non residente con la quale esiste un legame di interdipendenza, ma che non prevede siffatta imposizione quando lo stesso vantaggio è concesso ad una società residente

Dispositivo

L’art. 43 CE, in combinato disposto con l’art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale un beneficio straordinario o senza contropartita viene assoggettato ad imposizione in capo alla società residente qualora quest’ultimo sia stato concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, nei confronti della quale tale prima società sia collegata, direttamente o indirettamente, da vincoli d’interdipendenza, quando invece una società residente non può essere assoggettata a imposizione su un beneficio siffatto qualora quest’ultimo sia stato concesso ad un’altra società residente, rispetto alla quale questa prima società sia collegata da tali vincoli. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare che la normativa di cui trattasi nella causa principale non ecceda quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, congiuntamente considerati.


(1)  GU C 260 dell’11.10.2008.