29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost

(Causa C-302/08) (1)

(Marchi - Registrazione internazionale - Protocollo relativo all’Intesa di Madrid - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 146 - Identità degli effetti di una registrazione internazionale e di un marchio comunitario all’interno della Comunità - Regolamento (CE) n. 1383/2003 - Art. 5, n. 4 - Merci sospettate di violare un marchio - Intervento delle autorità doganali - Titolare di un marchio comunitario - Diritto di ottenere l’intervento anche in Stati membri diversi da quello destinatario della domanda d’intervento - Estensione al titolare di una registrazione internazionale)

2009/C 205/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff SA

Convenuta: Bundesfinanzdirektion Südost

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Diritto previsto solo per i titolari di marchi comunitari di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali mirante ad ottenere, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro nel quale essa è presentata, l’intervento delle autorità doganali di un altro Stato membro o di diversi altri Stati membri — Estensione di questo diritto ai titolari dei marchi registrati a livello internazionale ai sensi dell’art. 146 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario — Effetti giuridici dell’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

Dispositivo

L’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell’art. 146 del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992, dev’essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.