21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Austria) — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt
(Causa C-267/08) (1)
(IVA - Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Nozione di «attività economiche» - Organizzazione regionale di un partito politico - Attività pubblicitarie a favore delle organizzazioni locali del partito - Spese relative a tali attività che oltrepassano le entrate)
2009/C 282/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt
Parti
Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten
Convenuto: Finanzamt Klagenfurt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Klagenfurt (Austria) — Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di “attività economica” — Effettuazione, da parte dell’organizzazione regionale di un partito politico, di attività pubblicitarie a favore delle organizzazioni locali del detto partito sotto forma di manifestazioni, di produzione e fornitura del materiale pubblicitario e di organizzazione di un ballo annuale — Spese relative a tali attività che oltrepassano in maniera considerevole le entrate provenienti dalla fatturazione di talune delle suddette attività alle organizzazioni locali nonché dalla vendita dei biglietti per il ballo
Dispositivo
L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’attività di pubblicità esterna svolta dalla sezione di un partito politico di uno Stato membro non deve essere considerata come un’attività economica.