31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Causa C-258/08) (1)

(Art. 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Esercizio del gioco d’azzardo su Internet - Normativa che riserva l’autorizzazione ad un unico operatore - Rifiuto di concedere un’autorizzazione ad un operatore che dispone di un’autorizzazione in altri Stati membri - Giustificazione - Proporzionalità - Controllo di ogni misura concreta di applicazione della normativa nazionale)

2010/C 209/06

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd

Convenuta: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’art. 49 CE — Normativa nazionale che vieta l’organizzazione di giochi e la raccolta di scommesse in mancanza di autorizzazione, e che riserva un’autorizzazione eventuale ad un operatore unico per proteggere il bene sociale e la salute pubblica — Diniego di autorizzazione ad un operatore (su Internet) che dispone già di un’autorizzazione in altri Stati membri, ivi compreso nello Stato membro della sua sede sociale — Motivi imperativi di interesse generale

Dispositivo

1)

Si può considerare che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un’autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d’azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato cui possa porre rimedio un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la rende inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.

2)

Ai fini dell’applicazione di una normativa di uno Stato membro sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di tale normativa sia idoneo ad assicurare la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità, purché tale provvedimento rappresenti un elemento necessario per garantire che detta normativa produca i suoi effetti e non contenga alcuna ulteriore restrizione rispetto a quella risultante dalla normativa stessa. Per la soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio è irrilevante che tale provvedimento di esecuzione sia stato adottato in seguito ad un intervento delle pubbliche autorità volto a garantire l’osservanza della normativa nazionale oppure in seguito ad un’istanza di un privato nel contesto di un procedimento civile per la tutela dei suoi diritti derivanti dalla medesima normativa.

3)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.