1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/19


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budaörsi Városi Bíróság — Ungheria) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi

(Causa C-243/08) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Effetti giuridici di una clausola abusiva - Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza - Criteri di valutazione)

2009/C 180/32

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budaörsi Városi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon GSM Zrt

Convenuto: Erzsébet Sustikné Győrfi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Budaörsi Városi Bíróság — Interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola attributiva di giurisdizione a favore di un giudice del luogo in cui si trova la sede del professionista — Potere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola attributiva di giurisdizione nell’ambito della verifica della propria competenza — Criteri di valutazione del carattere abusivo della clausola

Dispositivo

1)

L’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.

2)

Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale.

3)

Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, come quella oggetto della controversia principale, risponda ai criteri richiesti per poter essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.