28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

(Causa C-194/08) (1)

(Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1-3 - Effetto diretto - Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro durante la gravidanza - Lavoratrice in congedo di maternità - Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia)

2010/C 234/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Susanne Gassmayr

Convenuto: Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 11, punti 1, 2 e 3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Effetto diretto — Diritto di una lavoratrice al pagamento, durante il periodo di divieto di attività lavorativa pre e/o post partum, di un’indennità non forfettaria per permanenza sul luogo di servizio e, all’occorrenza, prestazione di attività professionale al di fuori del normale orario di lavoro («Journaldienstzulage»)

Dispositivo

1)

L’art. 11, punti 1-3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), ha effetto diretto e fa sorgere, in capo ai singoli, diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito tale direttiva nell’ordinamento nazionale o che l’ha recepita in modo non corretto, diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

2)

L’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice gestante temporaneamente dispensata dal lavoro a causa della gravidanza abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio della gravidanza, con l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia.

3)

L’art. 11, punti 2 e 3, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice in congedo di maternità abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio del congedo in questione, con l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.