18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi-Bassi) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV
(Causa C-185/08) (1)
(Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione - Direttiva 89/686/CEE - Dispositivi di protezione individuale - Decisione 93/465/CEE - Marcatura «CE» - Dispositivi di ancoraggio anticaduta per attività su tetti - Norma EN 795)
2010/C 346/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank 's-Gravenhage
Parti
Ricorrenti: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV
Convenute: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ‘s-Gravenhage — Interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18), e della decisione del Consiglio 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220, pag. 23) — Sistemi di ancoraggio contro le cadute dall’alto previsti per essere fissati durevolmente nella costruzione — Norma europea EN 795
Dispositivo
1) |
Le disposizioni della norma europea 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non rientrano dunque nell’ambito del diritto dell’Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione. |
2) |
Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione individuale. |
3) |
Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell’opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d’impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento n. 1882/2003. |
4) |
La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l’apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima. |