27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

(Causa C-45/08) (1)

(Direttiva 2003/6 - Abuso di informazioni privilegiate - Uso di informazioni privilegiate - Sanzioni - Presupposti)

2010/C 51/09

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck

Convenuta: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione degli artt. 2 e 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16) e dell’art. 1 della direttiva della Commissione 22 dicembre 2003, 2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE (GU L 339, pag. 70) — Uso di informazioni privilegiate — Armonizzazione massima che non consente agli Stati membri alcuna discrezionalità quanto alla definizione di abuso di informazioni privilegiate — Sanzioni che possono essere imposte — Condizioni

Dispositivo

1)

L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione. La questione se detta persona abbia violato il divieto dell’abuso di informazioni privilegiate deve essere analizzata alla luce della finalità di tale direttiva, la quale consiste nel tutelare l’integrità dei mercati finanziari e nel rafforzare la fiducia degli investitori, che riposa, in particolare, sulla garanzia che questi ultimi saranno posti su un piano di parità e tutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate.

2)

L’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 deve essere interpretato nel senso che il vantaggio economico risultante da un abuso di informazioni privilegiate può costituire un elemento pertinente ai fini della determinazione di una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva. Il metodo di calcolo di tale vantaggio economico e, in particolare, la data o il periodo da prendere in considerazione rientrano nel diritto nazionale.

3)

L’art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 deve essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro, salvo le sanzioni amministrative previste da tale disposizione, ha previsto la possibilità d’infliggere una sanzione finanziaria penale, nella valutazione del carattere efficace, proporzionato e dissuasivo della sanzione amministrativa non occorre tenere conto della possibilità e/o del livello di un’eventuale sanzione penale ulteriore.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.