21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/21


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Causa promossa da Erich Stamm, Anneliese Hauser

(Causa C-13/08) (1)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Lavoratori autonomi frontalieri - Affitto rurale - Struttura agraria)

(2009/C 44/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Erich Stamm, Anneliese Hauser

Con l'intervento di: Regierungspräsidium Freiburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof (Germania) — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1 e 15, n. 1 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, firmato in Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6) — Applicabilità del principio della parità di trattamento ai lavoratori autonomi frontalieri — Agricoltore di nazionalità svizzera residente in Svizzera, che ha stipulato un affitto relativo ad un'azienda agricola situata in Germania

Dispositivo

In forza dell'art. 15, n. 1, dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, una parte contraente deve accordare ai «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell'art. 13 di tale allegato, dell'altra parte contraente, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio nello Stato ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultimo ai propri cittadini.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.