ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 ottobre 2009 ( *1 )

Nella causa T-459/07,

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, con sede in Hangzhou (Cina), rappresentata dagli avv.ti M. Gambardella e V. Villante,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

Osram GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall’avv. R. Bierwagen,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2007, la Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (in prosieguo: la «Hangzhou» o la «ricorrente») ha proposto il presente ricorso, inteso ad ottenere l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio , n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007, anche la Philips Lighting Poland S.A. e la Philips Lighting BV hanno proposto un ricorso contro il Consiglio dell’Unione europea ai fini dell’annullamento del regolamento impugnato (causa T-469/07).

3

Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 12 giugno 2008, la Osram GmbH è stata ammessa ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il , la Osram ha depositato la propria memoria d’intervento, in relazione alla quale la Hangzhou ha presentato le proprie osservazioni il (in prosieguo: le «osservazioni del »).

4

Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 9 ottobre 2008, la Hangzhou è stata ammessa ad intervenire nella causa T-469/07 a sostegno delle conclusioni della Philips Lighting Poland e della Philips Lighting. A norma dell’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la Hangzhou ha ricevuto comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti in tale causa, compreso il controricorso depositato dal Consiglio in data .

5

Al punto 29, ultima frase, delle osservazioni del 24 novembre 2008, la Hangzhou, esaminando la questione dell’«industria comunitaria», indica quanto segue:

«A vantaggio della discussione sul punto, la ricorrente reputa più appropriato riferirsi alla descrizione dell’industria comunitaria fatta dal [Consiglio] ai punti 27-29 del suo [controricorso] nella [causa T-469/07] (allegato J 3), nei quali il [Consiglio] giunge ad una conclusione differente da quella [della Osram]».

6

Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2009, il Consiglio ha chiesto che la frase contemplata al punto precedente e l’allegato J 3 cui tale frase fa rinvio — vale a dire il controricorso presentato dalla detta istituzione nella causa T-469/07 — vengano stralciati dal fascicolo della presente causa. A sostegno della sua domanda, il Consiglio fa valere che la Hangzhou ha commesso un abuso procedurale utilizzando, senza esservi stata autorizzata, il detto controricorso «per fini diversi da quelli del procedimento relativo alla [causa T-469/07]». Il Consiglio rileva che quest’ultima causa e quella presente non sono state riunite e che, secondo una costante giurisprudenza, le parti godono di tutela contro l’uso improprio dei documenti processuali.

7

Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2009, la Hangzhou ha presentato le proprie osservazioni in merito alla domanda sopra indicata. La detta società afferma, in sostanza, che tale domanda non è fondata e che essa ricorrente non può essere considerata responsabile di un abuso procedurale. Quanto a quest’ultimo punto, essa sottolinea, più in particolare, di essere stata ammessa ad intervenire nella causa T-469/07, avente il medesimo oggetto del presente procedimento, e che essa ha in tal modo avuto legittimamente accesso ai documenti processuali depositati in quella causa, tra i quali il controricorso di cui si discute. La detta società asserisce altresì che, in caso di accoglimento della domanda del Consiglio, essa non avrebbe la possibilità di segnalare al Tribunale che, in un procedimento parallelo pendente nel quale essa è parte interveniente, il Consiglio difende «una posizione esattamente opposta in merito ad un’importantissima questione di fatto e di diritto».

8

Occorre esaminare, alla luce dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se la domanda di soppressione dal fascicolo dell’ultima frase del punto 29 delle osservazioni del 24 novembre 2008 nonché la domanda di ritiro dal fascicolo dell’allegato J 3 di tali osservazioni siano giustificate. A norma della disposizione suddetta, se una parte ne fa richiesta, il Tribunale può statuire su un incidente procedurale senza impegnare la discussione nel merito. A norma del n. 3 del medesimo articolo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale reputa di essere sufficientemente informato sulla base degli atti del fascicolo e che non sia necessario aprire la fase orale.

9

In primo luogo, va accolta la domanda del Consiglio intesa ad ottenere il ritiro dell’allegato J 3 delle osservazioni del 24 novembre 2008 dal fascicolo del presente procedimento.

10

L’allegato J 3 è il controricorso che è stato presentato dal Consiglio nella causa T-469/07 e che è stato comunicato alla Hangzhou, nell’ambito di quel procedimento, in ossequio all’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura. La Hangzhou intende dunque utilizzare ai fini della propria difesa nella presente causa un atto processuale al quale essa ha avuto accesso nella sua qualità di interveniente in un altro procedimento.

11

Tale modo di procedere non può essere ammesso.

12

A questo proposito, da un lato, occorre ricordare che ciascuna causa introdotta dinanzi al Tribunale dispone di un proprio fascicolo, contenente in particolare i documenti e gli atti processuali prodotti dalle parti nella controversia di cui trattasi, e che ogni fascicolo è interamente autonomo. Quest’ultimo punto viene chiarito dall’art. 5, n. 5, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, adottate il 5 luglio 2007 (GU L 232, pag. 1), a mente del quale «[u]n documento prodotto in una causa, incluso nel fascicolo di quest’ultima, non può essere preso in considerazione per le esigenze relative all’istruzione di un’altra causa».

13

D’altro lato, occorre rilevare come una costante giurisprudenza affermi che, in virtù delle regole disciplinanti la gestione dei procedimenti dinanzi al Tribunale, le parti godono di tutela contro l’uso improprio dei documenti processuali e che, pertanto, le parti di un procedimento — principali o intervenienti — hanno il diritto di utilizzare gli atti processuali delle altre parti, ai quali esse hanno potuto avere accesso, soltanto per difendere le proprie ragioni nell’ambito di quel procedimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II-2289, punti 135 e 137; ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale , causa T-11/99 R, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II-1355, punto 22; del presidente della Prima Sezione del Tribunale , causa T-168/01, Glaxo Wellcome/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 28, e del presidente della Quarta Sezione del Tribunale , causa T-383/03, Hynix Semiconductor/Consiglio, Racc. pag. II-621, punto 47).

14

Vero è che, secondo una giurisprudenza consolidata, salvo casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, le parti di un procedimento sono libere di divulgare le proprie memorie a terzi estranei a quest’ultimo (ordinanza della Corte 3 aprile 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2247, punto 10). Analogamente, una parte di un procedimento potrebbe, con la medesima riserva, acconsentire a che una memoria da essa presentata nell’ambito di questo procedimento venga utilizzata da un’altra parte di quest’ultimo in un altro procedimento. Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che la Hangzhou non ha neppure chiesto al Consiglio l’autorizzazione ad utilizzare nell’ambito della presente causa il controricorso che la detta istituzione ha depositato nella causa T-469/07.

15

Infine, occorre rilevare che il Tribunale, qualora dovesse giudicare che il controricorso in questione potrebbe essere utile alla soluzione della presente controversia, avrebbe la facoltà, in ogni caso, di ordinarne la produzione in giudizio a norma dell’art. 64, n. 3, lett. d), o dell’art. 65, lett. b), del proprio regolamento di procedura.

16

Per contro, e in secondo luogo, va respinta la domanda di soppressione dal fascicolo dell’ultima frase del punto 29 delle osservazioni del 24 novembre 2008, in considerazione del carattere assai generico dell’affermazione contenuta in tale frase.

17

È opportuno riservare la decisione sulle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

 

1)

Il documento prodotto dalla Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd come allegato J 3 delle sue osservazioni riguardanti la memoria d’intervento della Osram GmbH è ritirato dal fascicolo di causa.

 

2)

La domanda è respinta per il resto.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Lussemburgo, 15 ottobre 2009

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

O. Czúcz


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.