Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 ottobre 2008 – Buzzi Unicem / Commissione

(causa T‑241/07)

«Ricorso di annullamento – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra dell’Italia per il periodo 2008-2012 – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di determinate condizioni – Difetto di interesse individuale – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 230, quarto comma, CE e 241 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9 e 11) (v. punti 17-23, 26-27)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 maggio 2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica italiana per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione decide di non sollevare obiezioni nei confronti di detto piano nazionale di assegnazione a condizione che sia eliminata l’autorizzazione, per i gestori di impianti, a mantenere una parte delle quote assegnate in caso di «chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Buzzi Unicem SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.