ORDINANZA DEL GIUDICE PER I PROVVEDIMENTI PROVVISORI

15 novembre 2007 ( *1 )

Nel procedimento T-215/07 R,

Beniamino Donnici, residente in Castrolibero, rappresentato dagli avv.ti M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego e P. Salvatore,

richiedente,

sostenuto da:

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

interveniente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück, N. Lorenz e A. Caiola, in qualità di agenti,

resistente,

sostenuto da:

Achille Occhetto, residente in Roma, rappresentato dagli avv.ti P. De Caterini e F. Paola,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007, sulla verifica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], fino a quando il Tribunale si sarà pronunciato sul merito,

IL GIUDICE PER I PROVVEDIMENTI PROVVISORI,

in sostituzione del presidente del Tribunale, conformemente all’art. 106 del regolamento di procedura e alle decisioni della conferenza plenaria del Tribunale 5 luglio 2006, 6 giugno e 19 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1

Gli artt. 6-8, l’art. 12 e l’art. 13, n. 3, dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), come modificato e rinumerato, da ultimo, con la decisione del Consiglio 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, 2002/772/CE, Euratom (GU L 283, pag. 1; in prosieguo: l’«atto del 1976»), recitano:

«Articolo 6

1.   I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2.   I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 7

1.   La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

membro del governo di uno Stato membro;

membro della Commissione delle Comunità europee;

giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado;

membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

mediatore delle Comunità europee;

membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica;

membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei Trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2.   A partire dall’elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

(…)

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

(…)

Articolo 12

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Articolo 13

(…)

3.   Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo».

2

L’art. 3 e l’art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento interno del Parlamento così dispongono:

«Articolo 3

Verifica dei poteri

1.   A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il Presidente attira al contempo l’attenzione di suddette autorità sulle disposizioni pertinenti dell’[atto del 1976] e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

2.   Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’[atto del 1976]. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’[atto del 1976], il Parlamento, su informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza.

3.   Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell’[atto del 1976], eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

4.   La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi abbia redatto le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente regolamento.

Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

5.   Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga conformemente allo spirito e alla lettera dell’Atto del 20 settembre 1976, nonché all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l’esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell’Unione, con l’indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

Articolo 4

Durata del mandato

(…)

3.   I deputati dimissionari comunicano le loro dimissioni al Presidente nonché la data dalla quale queste decorrono, che non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la veste di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all’ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell’[atto del 1976], essa ne informa il Parlamento affinché quest’ultimo decida se constatare o meno la vacanza.

In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito.

(…)

4.   Qualora l’autorità competente di uno Stato membro notifichi al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’[atto del 1976] o a causa del ritiro del mandato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso [a]tto, il Presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell’Unione o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un’elezione a funzioni incompatibili con l’esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’[atto del 1976], il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza».

3

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del regolamento interno del Parlamento e del suo allegato I, i deputati del Parlamento sono tenuti a dichiarare con precisione le loro attività professionali, nonché qualsiasi altra funzione o attività retribuita.

4

Gli artt. 2 e 30 della decisione del Parlamento europeo 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «statuto dei deputati») dispongono quanto segue:

«Articolo 2

1.   I deputati sono liberi e indipendenti.

2.   Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo.

(…)

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio nel 2009».

5

Inoltre, il quarto ‘considerando’ dello statuto dei deputati ha il seguente tenore letterale:

«La libertà e l’indipendenza dei deputati, sancite all’articolo 2, impongono una regolamentazione e non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono l’impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la libertà e l’indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante».

Fatti all’origine della controversia

6

In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004, Beniamino Donnici, il richiedente, si è candidato per la lista comune «Società Civile Di Pietro — Occhetto», nella circoscrizione Italia Meridionale. Tale lista ha ottenuto due seggi, il primo dei quali nella detta circoscrizione e l’altro nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Il sig. A. Di Pietro, risultato primo eletto in entrambe le circoscrizioni, ha optato per la circoscrizione Italia Meridionale.

7

Il sig. A. Occhetto figurava in seconda posizione sugli elenchi elettorali, in considerazione del numero di voti ottenuti nelle due circoscrizioni, superando il richiedente nella circoscrizione Italia Meridionale e il sig. G. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Poiché il sig. Di Pietro ha optato per il seggio della circoscrizione Italia Meridionale, il sig. Occhetto avrebbe dovuto essere proclamato eletto nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale. Tuttavia, con dichiarazione scritta, firmata dinanzi a un notaio il 6 luglio 2004 e giunta il 7 luglio seguente all’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione (in prosieguo: l’«Ufficio elettorale italiano»), il sig. Occhetto, che ricopriva all’epoca la carica di Senatore della Repubblica italiana, ha rinunciato «definitivamente» all’elezione di parlamentare europeo in entrambe le circoscrizioni.

8

In seguito a tale rinuncia, il 12 novembre 2004 l’Ufficio elettorale italiano ha comunicato al Parlamento i risultati ufficiali delle elezioni europee con l’elenco dei candidati eletti e dei loro sostituti. L’Ufficio elettorale italiano ha proclamato l’elezione del sig. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale e del sig. Di Pietro nella circoscrizione Italia Meridionale, mentre il richiedente diveniva primo dei non eletti in quest’ultima circoscrizione.

9

In occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 in Italia, il sig. Di Pietro è stato eletto deputato al Parlamento italiano ed ha optato a favore del suo mandato nazionale, con effetto a decorrere dal 28 aprile 2006. Poiché tale carica, conformemente all’art. 7, n. 2, dell’atto del 1976, è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, quest’ultimo ha constatato, il 27 aprile 2006, la vacanza del seggio di cui trattasi, con effetto a decorrere dal giorno seguente, e ne ha informato la Repubblica italiana.

10

Con dichiarazione 27 aprile 2006, indirizzata all’Ufficio elettorale italiano, il sig. Occhetto ha revocato la sua rinuncia del 7 luglio 2004, esprimendo «la propria volontà di subentrare, quale primo dei non eletti della circoscrizione [Italia Meridionale], [al sig.] Di Pietro, dovendosi per l’effetto ritenere invalida, inefficace e comunque revocata ogni e qualsiasi diversa volontà manifestata in precedenza (…), dovendosi in ogni caso a riguardo tenersi conto della volontà sussistente al momento della proclamazione degli eletti».

11

In seguito a tale dichiarazione, l’8 maggio 2006 l’Ufficio elettorale italiano ha proclamato l’elezione del sig. Occhetto a membro del Parlamento europeo.

12

Con sentenza 21 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato infondato il ricorso di annullamento proposto dal richiedente avverso tale proclamazione. In sostanza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha considerato che la rinuncia del sig. Occhetto, del 7 luglio 2004, relativa alla proclamazione degli eletti non equivaleva alla rinuncia alla sua posizione nella graduatoria post-elettorale. Esso ha motivato la sua decisione sottolineando che il rispetto della volontà popolare impone di considerare indisponibili e immodificabili i risultati elettorali, che una siffatta rinuncia non ha effetto in sede di adozione degli eventuali atti di surrogazione in caso di incompatibilità, decadenza, ineleggibilità o rinuncia alla nomina o alla carica da parte degli aventi diritto, e che, di conseguenza, il candidato che abbia rinunciato all’elezione ha diritto, quando si verifichino i presupposti per una surrogazione, a ritirare il proprio atto di rinuncia per subentrare nel seggio da ricoprire per surrogazione.

13

Il richiedente ha altresì contestato dinanzi al Parlamento la proclamazione dell’elezione del sig. Occhetto alla carica di deputato europeo al posto del sig. Di Pietro. Tale contestazione è stata esaminata dalla commissione giuridica del Parlamento durante la sua riunione del 21 giugno 2006. Dopo aver constatato che, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976, tale contestazione non era ricevibile, in quanto fondata sulla legge elettorale italiana, la commissione giuridica ha proposto all’unanimità al Parlamento la conferma del mandato del sig. Occhetto, con effetto a decorrere dall’8 maggio 2006. Il 3 luglio 2006 il Parlamento ha ratificato il mandato del sig. Occhetto.

14

Con sentenza definitiva 6 dicembre 2006, passata in giudicato, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal richiedente avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sopra menzionato, ha riformato detta sentenza e annullato la proclamazione a componente del Parlamento europeo del sig. Occhetto, alla quale aveva proceduto l’Ufficio elettorale italiano l’8 maggio 2006. Il Consiglio di Stato ha considerato, in primo luogo, che la distinzione tra la rinuncia all’elezione e la rinuncia alla posizione in graduatoria era illogica perché l’elezione è un effetto della posizione in graduatoria, e la rinuncia all’elezione comporta per l’interessato l’eliminazione dalla graduatoria ed ogni effetto che ne consegue. Il Consiglio di Stato ha considerato, in secondo luogo, che è contraddittorio affermare che la rinuncia all’elezione non ha effetto ai fini delle surrogazioni, e che il candidato rinunciante ha diritto di ritirare la rinuncia quando occorra procedere a una surrogazione. Infine, il Consiglio di Stato ha considerato, in terzo luogo, che la rinuncia all’elezione si configurava come dichiarazione irrevocabile quando il competente organo o ufficio, destinatario della rinuncia, ne abbia preso atto, il che produce l’effetto di modificare la graduatoria a disposizione dell’ufficio elettorale.

15

Il 29 marzo 2007, l’Ufficio elettorale italiano ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato sopramenzionata ed ha proclamato l’elezione del richiedente a membro del Parlamento europeo per la circoscrizione Italia Meridionale, revocando così il mandato del sig. Occhetto.

16

Poiché tale proclamazione è stata comunicata al Parlamento europeo, quest’ultimo ne ha preso atto nel verbale della seduta plenaria del 23 aprile 2007, nei termini seguenti:

«Le autorità italiane competenti hanno comunicato che la proclamazione dell’elezione [del sig. Occhetto] è stata annullata e che il seggio resosi vacante è stato attribuito [al richiedente]. Il Parlamento prende atto di tali decisioni con decorrenza dal 29.03.2007.

(…)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento interno del Parlamento], finché i [suoi] poteri non siano stati verificati o non sia stato deciso in merito a una contestazione (…), [il richiedente] (…) [siede] con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché [abbia] preventivamente dichiarato di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo».

17

Intanto, con lettera 5 aprile 2007, completata da una nota del 14 aprile seguente, il sig. Occhetto ha sollevato una contestazione e ha chiesto al Parlamento di confermare il suo mandato nonché di non confermare quello del richiedente. Con decisione 24 maggio 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), adottata su relazione della commissione giuridica del 22 maggio 2007 (A6-0198/2007), il Parlamento ha dichiarato non valido il mandato di deputato al Parlamento del richiedente, la cui elezione è stata comunicata dall’autorità nazionale competente, e ha confermato la validità del mandato del sig. Occhetto. Il Parlamento ha altresì incaricato il suo Presidente di trasmettere tale decisione all’autorità nazionale competente, nonché al richiedente e al sig. Occhetto.

Procedimento e conclusioni delle parti

18

Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2007, il richiedente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

19

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale e dell’art. 242 CE, il richiedente ha presentato l’istanza di provvedimenti provvisori in esame, diretta ad ottenere la sospensione cautelare della decisione impugnata e la condanna del Parlamento alle spese del procedimento, ovvero a riservare la decisione su tale punto.

20

Nelle sue osservazioni scritte, depositate nella cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2007, il Parlamento chiede, in via principale, che l’istanza di sospensione cautelare sia dichiarata irricevibile, in via subordinata che sia dichiarata infondata e, infine, che il richiedente sia condannato alle spese.

21

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2007, il sig. Occhetto ha chiesto di intervenire nel procedimento a sostegno delle domande del Parlamento.

22

Le parti principali hanno presentato entro i termini impartiti le loro osservazioni su tale domanda.

23

Con ordinanza 13 luglio 2007, il giudice per i provvedimenti provvisori ha ammesso l’intervento del sig. Occhetto e lo ha invitato a presentare una memoria di intervento.

24

Con la sua memoria di intervento, depositata nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2007, il sig. Occhetto chiede che l’istanza di sospensione cautelare sia respinta e che il richiedente sia condannato alle spese, ovvero che sia riservata qualsiasi decisione sul punto.

25

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2007, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del richiedente. La Repubblica italiana è stata invitata a presentare le sue osservazioni durante l’audizione, dato che la decisione sulla sua ammissione era stata riservata.

26

I chiarimenti orali delle parti sono stati presentati durante un’audizione tenutasi il 12 settembre 2007.

27

Durante tale audizione, le parti sono state invitate a presentare oralmente le loro osservazioni sulla domanda di intervento della Repubblica italiana. Le parti non hanno sollevato obiezioni al riguardo. Di conseguenza, e tenuto conto dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi del suo art. 53, primo comma, il giudice per i provvedimenti provvisori ha ammesso l’intervento della Repubblica italiana, del che si è preso atto nel verbale dell’audizione.

28

La Repubblica italiana, nelle sue osservazioni orali presentate durante l’audizione, ha chiesto che l’istanza di sospensione cautelare sia accolta.

29

Durante l’audizione il giudice per i provvedimenti provvisori ha deciso di versare al fascicolo di causa, da un lato, un estratto del verbale della seduta plenaria del Parlamento del 23 aprile 2007, che riproduce il suo punto 10, e, dall’altro, una copia del secondo rapporto della commissione di verifica dei poteri del Parlamento del 7 gennaio 1983. Le parti non hanno sollevato obiezioni al riguardo.

In diritto

30

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari. A tal fine, esso tiene conto delle condizioni stabilite all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, come precisate dalla giurisprudenza.

31

Infatti, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice per i provvedimenti provvisori se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice per i provvedimenti provvisori procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanze del presidente della Corte 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-6229, punto 41, e 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73; ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 2007, causa T-310/06 R, Ungheria/Commissione, Racc. pag. II-4619, punto 19).

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

32

Il Parlamento sostiene che l’istanza in esame è irricevibile. A suo avviso, la decisione impugnata conterrebbe solo un punto idoneo a ricevere esecuzione, cioè l’istruzione al Presidente del Parlamento di notificare la decisione del Parlamento agli organi e alle persone interessate. Per quanto riguarda il richiedente, il dispositivo della decisione impugnata avrebbe un contenuto negativo privo di effetti d’esecuzione, in quanto si limiterebbe semplicemente a dichiarare non valido il suo mandato. Orbene, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata non potrebbe trasformarsi in atto positivo, cioè in decisione che conferma il mandato del richiedente. Infatti, secondo la giurisprudenza, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione diretta contro una decisione amministrativa negativa, dato che la sospensione non può avere per effetto di modificare la situazione del richiedente (ordinanza del presidente della Corte 21 febbraio 2002, cause riunite C-486/01 P-R e C-488/01 P-R, Front national e Martinez/Parlamento, Racc. pag. I-1843, punto 73; ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2006, causa T-42/06 R, Gollnisch/Parlamento, punto 30), e non ha, per tale motivo, alcuna utilità pratica per lo stesso (ordinanze del presidente del Tribunale 2 luglio 2004, causa T-76/04 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II-2025, punto 52, e Gollnisch/Parlamento, citata, punti 36 e 37).

Giudizio del giudice per i provvedimenti provvisori

33

È stato dichiarato a più riprese che, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione proposta contro una decisione amministrativa negativa, dato che la sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente [ordinanze del presidente della Corte 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I-2327, punto 45, e Front national e Martinez/Parlamento, punto 32 supra, punto 73; ordinanze del presidente del Tribunale 11 luglio 2002, cause riunite T-107/01 R e T-175/01 R, Lormines/Commissione, Racc. pag. II-3193, punto 48; 16 gennaio 2004, causa T-369/03 R, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II-205, punto 62, e Gollnisch/Parlamento, punto 32 supra, punto 30].

34

In tale contesto, rappresenta una decisione negativa una decisione che nega l’adozione della misura richiesta (v., in tal senso, ordinanza Lormines/Commissione, punto 33 supra, punto 48).

35

Nel caso di specie, la qualificazione, da parte del Parlamento, della decisione impugnata come atto negativo non appare corretta. Infatti, tale decisione procede alla verifica dei poteri del richiedente in quanto membro del Parlamento e, in seguito a tale verifica, dichiara non valido il suo mandato. Allo stesso tempo, la decisione impugnata conferma il mandato del sig. Occhetto, ponendo così fine alla situazione provvisoria favorevole di cui beneficiava il richiedente, conformemente all’art. 3, n. 2, del regolamento interno del Parlamento, dal 29 marzo 2007.

36

Orbene, come ammesso dallo stesso Parlamento (v. punto 99, infra), la concessione di una sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata comporterà una modifica della situazione giuridica del richiedente, dato che avrà l’effetto di mantenere la situazione provvisoria e favorevole sopramenzionata, in cui egli continuerà a sedere in Parlamento e nei suoi organi con il pieno godimento dei propri diritti. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, la decisione impugnata non può essere considerata, per quanto riguarda il richiedente, un atto negativo ai sensi della giurisprudenza citata al punto 33 supra.

37

Ne consegue che il richiedente giustifica adeguatamente un interesse alla sospensione dell’esecuzione richiesta e che, pertanto, la domanda in esame dev’essere dichiarata ricevibile.

Sul fumus boni iuris

38

Il richiedente rileva che, nel suo ricorso principale, deduce due motivi di annullamento della decisione impugnata. Con il primo motivo, egli fa valere, in sostanza, che, adottando la decisione impugnata, il Parlamento ha violato le regole ed i principi che determinano la sua competenza in materia di verifica dei poteri dei suoi membri. Con il secondo motivo, il richiedente contesta l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata.

39

Per determinare se nel caso di specie sia soddisfatta la condizione relativa al fumus boni iuris, occorre procedere a un esame prima facie della fondatezza dei motivi giuridici fatti valere dal richiedente a sostegno del ricorso principale e quindi verificare se almeno uno dei due presenti un carattere valido, tale da non poter essere disatteso nell’ambito del presente procedimento sommario [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 26; ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 132, e ordinanza del giudice per i provvedimenti provvisori del Tribunale 28 settembre 2007, causa T-257/07 R, Francia/Commissione, Racc. pag. II-4153, punto 59].

40

Il giudice per i provvedimenti provvisori considera che occorre procedere anzitutto all’esame prima facie della fondatezza dell’argomentazione sviluppata dal richiedente nell’ambito del primo motivo.

Argomenti delle parti

41

Il richiedente, sostenuto dalla Repubblica italiana, sostiene che gli atti nazionali relativi ai mandati dei membri del Parlamento europeo rientrano, conformemente all’art. 190, n. 4, CE e all’art. 8 dell’atto del 1976, nella sfera di competenza degli Stati membri e sono adottati secondo le norme, le procedure e le garanzie prescritte dall’ordinamento dei detti Stati. In materia di verifica dei poteri, il Parlamento, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976, dovrebbe limitarsi a prendere atto delle decisioni adottate in sede nazionale e non può rimettere in discussione la proclamazione dei risultati elettorali e l’attribuzione del mandato a un eletto, in quanto costituiscono espressione delle prerogative assegnate alle autorità nazionali dalle fonti comunitarie. La verifica del rispetto della procedura prevista dalla normativa nazionale, la validità delle regole nazionali, in particolare di quelle relative alla rinuncia all’elezione, nonché il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati spetterebbero esclusivamente ai competenti giudici nazionali o, laddove adita, alla Corte europea per i diritti dell’uomo, e non al Parlamento.

42

Le considerazioni che precedono sarebbero corroborate dalla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T-353/00, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. II-1729, punti 92 e 93, e sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C-208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I-6051, punto 51), che avrebbe confermato «la totale mancanza di competenza del Parlamento in materia di vacanza di seggio derivante dall’applicazione di disposizioni nazionali» e dalla prassi dello stesso Parlamento, come risulterebbe tanto dalla decisione del Parlamento 3 luglio 2006, che dichiara irricevibile la contestazione del richiedente, quanto dalla relazione della commissione giuridica del Parlamento del 26 novembre 2004 (A6-0043/2004) sulla verifica dei poteri. Tale relazione, infatti, introdurrebbe una distinzione tra le contestazioni relative a specifiche disposizioni dell’atto del 1976 e quelle relative alla normativa nazionale, che sarebbero state dichiarate irricevibili.

43

Inoltre, il richiedente non ritiene pertinenti le altre disposizioni fatte valere dalla commissione giuridica del Parlamento nella sua relazione del 22 maggio 2007 (A6-0198/2007), sulla verifica dei poteri del richiedente, e, più in particolare, quella contenuta all’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento, che rinvia al suo art. 4, n. 3.

44

Da un lato, i fatti esaminati nella specie rientrerebbero nell’ambito della verifica dei poteri di un nuovo eletto, ai sensi dell’art. 12 dell’atto del 1976, e non di vacanza di un seggio, alla quale sarebbe applicabile l’art. 4, n. 3, del regolamento interno del Parlamento. Comunque, l’atto del 1976 distinguerebbe chiaramente la vacanza del seggio derivante da dimissioni, sola ipotesi considerata da tale disposizione, e le cause di decadenza dal mandato, disciplinate dall’ordinamento nazionale, di cui il Parlamento si limiterebbe a prendere atto, conformemente all’art. 13 di detto atto. Nel caso di specie, la vacanza del seggio occupato dal sig. Occhetto e la sua sostituzione da parte del richiedente sarebbero la diretta conseguenza della comunicazione dell’Ufficio elettorale italiano, del 29 marzo 2007, con cui quest’ultimo ha informato il Parlamento dell’annullamento, divenuto definitivo, della proclamazione del sig. Occhetto quale sostituto del sig. Di Pietro, nonché della proclamazione del richiedente quale deputato della circoscrizione Italia Meridionale. Sarebbe questa la ragione per cui il Parlamento avrebbe dovuto rimettersi alle decisioni consolidatesi a livello nazionale, senza verificare né la conformità della rinuncia del sig. Occhetto all’atto del 1976, né la sua coerenza con le formalità dell’art. 4, n. 3, del regolamento interno del Parlamento.

45

Dall’altro, il riferimento «alla lettera e allo spirito» dell’atto del 1976, contemplato dall’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento, non potrebbe essere interpretato nel senso di consentire al Parlamento di procedere al riesame delle decisioni adottate dalle autorità nazionali, in quanto l’art. 12 dell’atto del 1976 sancirebbe chiaramente che il Parlamento «prende atto» della proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni fatta dalle autorità nazionali. Una diversa interpretazione dell’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento comporterebbe inevitabilmente la sua invalidità, in quanto introdurrebbe una deroga incompatibile con le disposizioni dell’atto del 1976.

46

Inoltre, anche letto in combinato disposto con l’art. 6 dell’atto del 1976, l’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento non potrebbe essere fatto valere dal Parlamento per rimettere in discussione la proclamazione fatta dalla competente autorità nazionale. In primo luogo, l’art. 6 dell’atto del 1976 riguarderebbe unicamente l’esercizio, da parte dei membri del Parlamento regolarmente eletti, del loro mandato e non sarebbe applicabile all’elezione di un membro del Parlamento, che costituirebbe una questione a monte. In secondo luogo e in ogni caso, tale disposizione non consentirebbe di affermare l’invalidità di atti o di decisioni assunte dai candidati, anche nel quadro di accordi di natura politica, come la desistenza irrevocabile di un candidato che comporta la rinuncia ad un mandato parlamentare. Ciò sarebbe confermato dal tenore letterale della risoluzione del Parlamento sulle impugnazioni e contestazioni della validità dei mandati in rapporto al sistema del «tourniquet» (GU 1983, C 68, pag. 31) e da quello della seconda relazione della commissione di verifica dei poteri, del 7 gennaio 1983, menzionata in tale risoluzione. Per quanto riguarda l’art. 2 dello statuto dei deputati, contrariamente a quanto rileva la decisione impugnata, si tratterebbe di una disposizione del tutto nuova, come risulterebbe dal quarto ‘considerando’ del detto statuto e, comunque, inapplicabile al caso di specie.

47

Infine, il richiedente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di autorità della cosa giudicata, in quanto priverebbe di efficacia la sentenza del Consiglio di Stato, che avrebbe acquistato una siffatta autorità. Il richiedente fa valere, al riguardo, la sentenza della Corte 30 novembre 2003, causa C-224/01 (Köbler, Racc. pag. I-10239, punti 38 e 39), che a suo avviso esclude qualsiasi possibilità di disconoscere l’autorità della cosa giudicata, anche in caso di violazione del diritto comunitario, il quale lascerebbe aperta solo la possibilità di rivendicare dinanzi al giudice nazionale, a talune condizioni, il risarcimento da parte dello Stato del danno eventualmente subìto.

48

In primo luogo, il Parlamento rileva che la competenza conferitagli dalla prima frase dell’art. 12 dell’atto del 1976 costituisce la parte centrale di tale disposizione. La capacità del Parlamento di verificare i poteri dei suoi membri consisterebbe nel verificare se l’atto di nomina trasmesso dalle autorità nazionali sulla base dell’applicazione del diritto elettorale nazionale rispetti i principi dell’atto del 1976. Tale sarebbe il senso di questa procedura, come risulterebbe dalla relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità del Parlamento sulla modifica degli artt. 7 e 8 del regolamento interno del Parlamento concernenti la verifica dei poteri e la durata del mandato parlamentare (A3-0166/94) e corrispondenti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 del regolamento interno del Parlamento attualmente in vigore.

49

Di conseguenza, qualora, come nel caso in esame, il Parlamento constati che la designazione, da parte della competente autorità nazionale, di un membro del Parlamento è contraria al diritto comunitario, esso non potrebbe confermare tale mandato, anche nel caso in cui l’atto nazionale in questione sia stato adottato in via definitiva da un organo giurisdizionale supremo dello Stato membro di cui trattasi. In definitiva, in un caso siffatto, il Parlamento avrebbe competenza per procedere alla verifica del rispetto dei principi e delle norme dell’ordinamento giuridico comunitario sopra menzionati, al fine di assicurare la supremazia del diritto comunitario rendendo inapplicabili gli atti di diritto nazionale ad esso contrari. Il Parlamento non potrebbe limitarsi, in un caso siffatto, ad attirare l’attenzione della Commissione su un’eventuale violazione dell’atto del 1976, in quanto ciò comporterebbe che il Parlamento sarebbe costretto a adottare una decisione relativa alla verifica dei poteri incompatibile con l’atto del 1976, vale a dire, nel caso in esame, a confermare il mandato parlamentare del richiedente, in violazione dell’art. 6 del detto atto.

50

In secondo luogo, il Parlamento sostiene che la decisione impugnata è conforme all’art. 6 dell’atto del 1976. A suo avviso, il sistema italiano per l’elezione dei membri del Parlamento europeo permette la presentazione di candidature in più circoscrizioni elettorali. Tale possibilità potrebbe incitare i candidati a concludere accordi sul futuro mandato parlamentare eventualmente ottenuto dopo le elezioni. Orbene, tali accordi non solo ignorerebbero la volontà del popolo espressa nelle elezioni, ma limiterebbero anche i candidati eletti nell’esercizio del loro mandato parlamentare. Il Parlamento dovrebbe quindi vigilare sul rispetto del diritto comunitario ed evitare che eventuali illegalità si ripercuotano sugli atti da esso adottati.

51

Nel caso di specie, il Parlamento avrebbe constatato una violazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 da parte delle autorità italiane. Infatti, il principio del libero mandato parlamentare, sancito da tale disposizione, sarebbe incompatibile con il riconoscimento di un qualsivoglia valore giuridico di eventuali accordi sull’attuazione del mandato parlamentare. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio avrebbe quindi giustamente considerato che la rinuncia del sig. Occhetto non avrebbe mai potuto riguardare la sua candidatura. La sentenza pronunciata in senso contrario dal Consiglio di Stato, invece, non avrebbe riconosciuto la portata del principio del libero mandato.

52

In terzo luogo, il Parlamento considera che l’art. 3, n. 5, del suo regolamento interno è una disposizione pertinente per la verifica dei poteri del richiedente, in quanto la sua designazione quale membro del Parlamento discenderebbe dalla presa in considerazione, da parte delle competenti autorità italiane, della validità della rinuncia del sig. Occhetto, espressa il 7 luglio 2004. Orbene, a partire dal momento in cui il Parlamento ha convalidato un mandato parlamentare come quello del sig. Occhetto, nel luglio 2006, esso deve mettere in atto il suo potere di verifica, allorquando questo deputato europeo è revocato dalle autorità nazionali, per controllare se la revoca rispetti i principi enunciati nell’atto del 1976. Contrariamente a quanto asserito dal richiedente, non si tratterebbe di un caso di decadenza dal mandato parlamentare sopravvenuta in applicazione della normativa nazionale e di cui il Parlamento dovrebbe solo prendere atto. Se così fosse, la decisione del Parlamento 3 luglio 2006, relativa alla validità del mandato del sig. Occhetto, non avrebbe valore giuridico. Infatti, una siffatta limitazione del potere del Parlamento, in una situazione del genere, vuoterebbe di ogni effetto utile il potere di controllo espressamente riconosciuto al Parlamento dall’art. 12 dell’atto del 1976 e sarebbe manifestamente incompatibile con le regole di interpretazione del diritto comunitario. Per tale ragione, l’eccezione di illegittimità sollevata dal richiedente nei confronti dell’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento dovrebbe essere respinta, dato che il detto articolo è conforme agli artt. 6 e 12 dell’atto del 1976.

53

La risoluzione del Parlamento sulle impugnazioni e contestazioni della validità dei mandati in rapporto al sistema del «tourniquet» (v. punto 46 supra) non potrebbe rimettere in discussione le considerazioni che precedono, in quanto il Parlamento ha altresì adottato, in tale risoluzione, una posizione che conferma il rispetto del principio del libero mandato, sancito all’art. 6 dell’atto del 1976. Nella decisione impugnata, il Parlamento non avrebbe violato neanche il principio dell’autorità della cosa giudicata, poiché, al punto O dei suoi ‘considerando’, la decisione contestata riconosce esplicitamente che il Consiglio di Stato italiano ha reso una decisione definitiva avente forza di cosa giudicata.

54

Infine, il Parlamento ritiene di essersi giustamente ispirato allo statuto dei deputati in sede di adozione della decisione impugnata. Tale statuto sarebbe un atto adottato dal legislatore comunitario fin dal 2005, anche se entrerà in vigore solo nel 2009. L’interpretazione dell’art. 6 dell’atto del 1976 dovrebbe quindi tener conto dell’opinione già espressa dal legislatore comunitario. Esisterebbe inoltre un obbligo degli Stati membri di non adottare norme nazionali in contrasto con il diritto comunitario già adottato, anche se quest’ultimo non è ancora entrato in vigore.

55

Il sig. Occhetto sostiene che la sua rinuncia all’elezione, depositata presso l’Ufficio elettorale italiano il 7 luglio 2004 (v. punto 7 supra), è intervenuta in seguito a un accordo elettorale relativo alla ripartizione dei seggi ottenuti alle elezioni europee dalla lista comune «Società Civile Di Pietro — Occhetto» e stipulato tra i capilista delle due componenti di tale lista, cioè tra egli stesso e il sig. Di Pietro. Ciò risulterebbe peraltro dalle affermazioni fatte dal richiedente e dal sig. Di Pietro nell’ambito di un processo intentato dinanzi al Tribunale civile di Roma nei confronti del sig. Occhetto e diretto al risarcimento del danno che essi avrebbero asseritamente subìto quale conseguenza della revoca, da parte del sig. Occhetto, della sua rinuncia alla nomina quale membro del Parlamento. Il sig. Occhetto avrebbe proposto, nell’ambito dello stesso processo, una domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare la radicale nullità della sua rinuncia, che risulterebbe da un accordo a suo avviso illecito e quindi nullo.

56

Il sig. Occhetto precisa che, in esecuzione dell’accordo sopramenzionato, egli ha firmato dinanzi ad un notaio, il 6 luglio 2004, quattro rinunce alla nomina di deputato, tra le quali quella depositata il giorno dopo presso le competenti autorità italiane. Tali documenti avrebbero permesso al sig. Di Pietro, eletto nelle due circoscrizioni di cui trattasi, di divenire «dominus» e «arbitro» degli effetti dell’esercizio del suo potere di opzione, pilotando la ripartizione del secondo dei seggi assegnati alla lista comune in questione.

57

Orbene, secondo il sig. Occhetto, l’accordo controverso, destinato a modificare la posizione in graduatoria dei candidati nella lista di cui trattasi, come essa risulterebbe dai voti degli elettori, sarebbe illecito e nullo. Di conseguenza, anche qualsiasi rinuncia, in esecuzione di un tale accordo, sarebbe nulla. Inoltre, una siffatta rinuncia sarebbe in contrasto con l’art. 3 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, secondo cui gli Stati contraenti sono tenuti ad organizzare libere elezioni «in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo», nonché con l’art. 4 dell’atto del 1976. Inoltre, una simile rinuncia violerebbe non solo il «diritto di elettorato passivo» del sig. Occhetto, ma anche i «diritti di elettorato attivo» degli elettori che hanno votato per lui.

58

Il sig. Occhetto fa rilevare che l’argomento attinente alla radicale nullità della sua rinuncia, in quanto derivante da un accordo illecito, non è stato fatto valere dinanzi ai giudici amministrativi italiani, in quanto esso non poteva formare oggetto di un loro esame. Nel sistema giurisdizionale italiano sussisterebbe una netta ripartizione di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario, ed il Consiglio di Stato, giudice amministrativo, non potrebbe pronunciarsi sulla questione della nullità della rinuncia all’elezione del sig. Occhetto, che rientrerebbe nella sfera di competenza dei giudici civili italiani.

59

Il Parlamento avrebbe quindi giustamente adottato la decisione impugnata, nell’esercizio delle proprie prerogative riconosciute dall’atto del 1976 e dal regolamento interno del Parlamento. Infatti, spetterebbe in definitiva al Parlamento la verifica della conformità delle procedure nazionali ai principi basilari di una democrazia costituzionale.

60

Al riguardo, emergerebbe dalle disposizioni dell’atto del 1976 e dalla CEDU che la posizione in graduatoria dei candidati all’elezione per numero di voti è intangibile e non può essere modificata da atti di volontà di natura privata. Pertanto, il solo momento in cui le autorità competenti in materia elettorale potrebbero tener conto di un’eventuale rinuncia del candidato classificatosi primo sarebbe quello dell’apertura del procedimento di proclamazione degli eletti, dato che il candidato di cui trattasi ha la facoltà di revocare un’eventuale rinuncia precedentemente fatta o, se del caso, confermarla, anche tacitamente. Negare al candidato interessato questa facoltà, come ha fatto il Consiglio di Stato nella sua sentenza (v. punto 14 supra), comporterebbe che la rinuncia non sarebbe revocabile neanche nel caso in cui risultasse da vizi del consenso o da condizionamenti, o da baratterie politiche ed elettorali.

61

La sentenza sopramenzionata del Consiglio di Stato avrebbe quindi violato la CEDU e il sig. Occhetto avrebbe proposto un ricorso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell’uomo in seguito a tale sentenza.

62

Infine, secondo il sig. Occhetto, la detta risoluzione del Parlamento sulle impugnazioni e contestazioni della validità dei mandati in rapporto al sistema del «tourniquet», menzionata dal richiedente (v. punto 46 supra), non è pertinente, in quanto si tratterebbe, in particolare, di fatti intervenuti all’interno di uno stesso partito politico e non, come nel caso di specie, all’interno di una lista elettorale che riunisce diverse formazioni politiche. Peraltro, non si sarebbe trattato né di un accordo contrattuale né di una qualsiasi pressione esercitata su un candidato, bensì di una scelta tesa a garantire la diffusa ed uguale rappresentatività dei componenti dello stesso partito, senza esclusione dei diritti di rappresentanza di alcun candidato, e sul presupposto dell’espressione del medesimo progetto politico.

63

Per tali motivi, il sig. Occhetto ritiene che la condizione relativa all’esistenza di un fumus boni iuris non sia soddisfatta nel caso di specie.

Giudizio del giudice per i provvedimenti provvisori

64

In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente all’art. 7, n. 1, secondo comma, CE e all’art. 189, primo comma, CE, il Parlamento esercita i poteri e agisce nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferiti dai Trattati.

65

L’art. 190, n. 4, CE prevede che il Parlamento elabori un progetto volto a permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a questi ultimi, e che il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento, che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisca le disposizioni di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

66

Tali disposizioni sono state stabilite dall’atto del 1976, il cui art. 8, primo comma, dispone che, fatte salve le disposizioni del detto atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. Pertanto, conformemente a tale articolo, la procedura elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento, che ha avuto luogo il 12 e 13 giugno 2004, rimaneva disciplinata in ciascuno Stato membro dalle pertinenti disposizioni nazionali, nella fattispecie, la legge italiana 24 gennaio 1979, n. 18, relativa all’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (GURI n. 29 del 30 gennaio 1979, pag. 947).

67

Al fine di precisare l’ambito entro il quale si inserisce la controversia in esame, occorre rammentare che la legge italiana n. 18 offre la possibilità di presentare simultaneamente la propria candidatura in più circoscrizioni elettorali. È così che il sig. Di Pietro ha potuto candidarsi per la lista comune «Società Civile Di Pietro — Occhetto», contemporaneamente nelle circoscrizioni Italia Meridionale e Italia Nord-Occidentale. Come già rilevato, la lista di cui trattasi ha ottenuto due seggi, ovvero uno per ciascuna delle due circoscrizioni menzionate. Il sig. Di Pietro, giunto in testa in entrambe le due circoscrizioni, ha optato, il 6 luglio 2004, per il seggio della circoscrizione Italia Meridionale e il sig. Occhetto — che all’epoca ricopriva altresì la carica di parlamentare nazionale — ha rinunciato, «definitivamente» e dinanzi a un notaio, tale stesso giorno, ad ottenere un mandato di parlamentare europeo nell’una e nell’altra circoscrizione.

68

È in seguito a tale evoluzione che, il 12 novembre 2004, l’Ufficio elettorale italiano ha trasmesso al Parlamento i risultati ufficiali delle elezioni europee con l’elenco dei candidati eletti e dei loro sostituti. L’Ufficio elettorale italiano ha proclamato eletti il sig. Chiesa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale e il sig. Di Pietro nella circoscrizione Italia Meridionale, mentre il richiedente diveniva primo dei non eletti in quest’ultima circoscrizione. Il sig. Occhetto non figurava su tale elenco.

69

Il sig. Di Pietro, tuttavia, dopo essere stato eletto al Parlamento italiano in occasione delle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 ed aver optato a favore di un mandato nazionale, ha lasciato vacante il suo seggio al Parlamento. Avendo revocato la sua rinuncia, il sig. Occhetto è stato proclamato eletto dall’Ufficio elettorale italiano per la circoscrizione Italia Meridionale. Tale proclamazione ha formato oggetto di un contenzioso dinanzi ai competenti giudici italiani, nell’ambito del quale è stata sollevata e dibattuta la rinuncia del sig. Occhetto e che si è concluso con la proclamazione ufficiale dell’elezione del richiedente, comunicata al Parlamento da parte dell’Ufficio elettorale italiano il 29 marzo 2007.

70

La controversia in esame si inserisce quindi nell’ambito di una verifica dei poteri del richiedente da parte del Parlamento operata in applicazione dell’art. 12 dell’atto del 1976 e a seguito della contestazione presentata dal sig. Occhetto, ai sensi dello stesso articolo, che costituisce il fondamento normativo della competenza del Parlamento in materia.

71

Dal tenore letterale dell’art. 12 dell’atto del 1976 risulta che il Parlamento non dispone di alcuna competenza di principio per vigilare sul rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri, tanto in generale quanto, più in particolare, in materia elettorale. Al contrario, la lettera di tale disposizione rivela che il potere di verifica di cui dispone il Parlamento appare, almeno a prima vista, ristretto.

72

Se, da un lato, il Parlamento afferma giustamente, al punto P dei ‘considerando’ della decisione impugnata, che ad esso, e solo ad esso, spetta verificare i poteri dei suoi membri, dall’altro, omette di menzionare la seconda frase dell’art. 12 dell’atto del 1976, indissociabile dalla prima, in quanto la completa con l’introduzione di un duplice limite al potere di verifica di cui dispone il Parlamento.

73

In primo luogo, il Parlamento, a tal fine, «prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri».

74

A tal riguardo si deve rammentare che, conformemente all’art. 8 dell’atto del 1976, «la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali», fatte salve le disposizioni dell’atto del 1976. Pertanto, se, da un lato, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’atto del 1976, in quanto prevedono talune modalità elettorali, dall’altro, è ad essi che spetta in definitiva il compito di organizzare le elezioni, secondo la procedura fissata dalle loro disposizioni nazionali, e, in tale ambito, procedere altresì allo spoglio dei voti ed alla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali.

75

L’esercizio del «prendere atto» dei detti risultati sembra significare che il ruolo del Parlamento si limita a prendere atto della constatazione, già fatta dalle autorità nazionali, delle persone elette, vale a dire di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità, il che sottolinea la totale mancanza di margine discrezionale del Parlamento in materia. Sembra quindi escluso che il Parlamento possa, in tale contesto, rimettere in discussione la regolarità stessa dell’atto nazionale di cui trattasi e rifiutare di prenderne atto, se ritiene di essere in presenza di un’irregolarità (v., a proposito di un caso in cui il Parlamento ha preso atto di una decadenza dal seggio pronunciata dalla competente autorità nazionale, sentenza 7 luglio 2005, Le Pen/Parlamento, punto 42 supra, punti 49 e 56, e sentenza 10 aprile 2003, Le Pen/Parlamento, punto 42 supra, punti 90-92).

76

In secondo luogo, la particolare competenza del Parlamento per risolvere le contestazioni sollevate in occasione della verifica dei poteri è altresì limitata ratione materiae alle sole contestazioni «che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni [dell’atto del 1976], fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».

77

Orbene, sembra, almeno a prima vista, che il Parlamento non ha bene inteso la portata dell’art. 6 dell’atto del 1976, applicandolo a una situazione che non rientra nella sua sfera di applicazione. Tale articolo, infatti, riguarda i soli membri del Parlamento, che devono poter esercitare le loro prerogative in modo indipendente, e non i candidati eletti, i cui poteri non sono ancora stati verificati dal Parlamento, conformemente all’art. 12 dell’atto del 1976. La convalida del mandato di tale persona da parte del Parlamento, nell’ambito della procedura di verifica dei suoi poteri, costituisce una condizione preliminare e indispensabile affinché l’art. 6 dell’atto del 1976 diventi applicabile nei suoi confronti.

78

Non sembra che l’art. 3, n. 2, primo comma, ultima frase, del regolamento interno del Parlamento possa rimettere in discussione tale conclusione. La detta disposizione consente a un candidato eletto, ma i cui poteri non hanno ancora formato oggetto di una verifica, di sedere in Parlamento in qualità di deputato con il pieno godimento dei suoi diritti, compresi quelli derivanti dall’art. 6 dell’atto del 1976, ma solo temporaneamente e salvo ulteriore decisione del Parlamento sulla verifica dei suoi poteri.

79

Si deve tuttavia osservare che la motivazione della decisione impugnata rivela una volontà del Parlamento di assimilare la situazione di un candidato eletto a quella di un membro del Parlamento, sulla base di una lettura dell’art. 6 dell’atto del 1976 realizzata a partire dal tenore letterale dell’art. 2 dello statuto dei deputati, che entrerà in vigore solo nel 2009 e prevede che i deputati siano liberi e indipendenti (n. 1) e che qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura sia nullo (n. 2) (v. il punto F dei ‘considerando’ della decisione impugnata).

80

Il Parlamento ritiene poi, al punto K dei ‘considerando’ della decisione impugnata, che «la portata giuridica dell’art. 6 dell’atto [del 1976] include nel suo ambito di applicazione anche i candidati che figurano ufficialmente nella graduatoria dei votati, e ciò nell’interesse del Parlamento (…), poiché tali candidati sono potenzialmente componenti del Parlamento (…)».

81

Oltre al fatto che il sig. Occhetto non figurava affatto nella graduatoria dei votati redatta dalle autorità italiane dopo le elezioni del giugno 2004, è possibile considerare, prima facie, che l’affermazione sopra menzionata del Parlamento deriva da un’interpretazione contra legem dell’art. 6 dell’atto del 1976 che non può essere accolta.

82

La problematica sollevata dalla contestazione del sig. Occhetto non riguarda affatto, a priori, l’esercizio effettivo da parte di un parlamentare del suo mandato, ma è parte di una situazione che si situa a monte, dato che riguarda la regolarità della proclamazione ufficiale dell’elezione di un candidato da parte delle competenti autorità nazionali. Tale situazione e le controversie ad essa relative attengono alla normativa elettorale nazionale, nonché alle competenti autorità amministrative e giudiziarie nazionali.

83

Occorre sottolineare che è proprio in tal senso che il Parlamento ha adottato la sua decisione del 3 luglio 2006, che non ha menzionato nella decisione impugnata, e in cui, in applicazione dell’art. 12 dell’atto del 1976, ha considerato che la contestazione del richiedente, seguita alla proclamazione ufficiale dell’elezione del sig. Occhetto precedentemente reintegrato nella sua posizione di primo non eletto nella circoscrizione Italia Meridionale, non era ricevibile in quanto fondata sulla legge elettorale italiana.

84

Di conseguenza, non appare priva di qualsiasi fondamento l’affermazione del richiedente secondo cui il Parlamento, adottando la decisione impugnata, ha violato l’art. 12 dell’atto del 1976.

85

Tale conclusione non sembra poter essere inficiata dal tenore letterale dell’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento, espressamente menzionato al punto C dei ‘considerando’ della decisione impugnata. Il riferimento a tale disposizione non può, a prima vista, consentire al Parlamento di modificare l’ambito di competenza in materia di poteri dei suoi membri attribuitogli dall’art. 12 dell’atto del 1976.

86

Infatti, conformemente al principio della gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento interno del Parlamento non può derogare alle disposizioni dell’atto del 1976, conferendo al Parlamento poteri più ampi di quelli attribuitigli da quest’ultimo (sentenza 10 aprile 2003, Le Pen/Parlamento, punto 42 supra, punto 93). Quindi, se l’art. 3, n. 5, del regolamento interno del Parlamento dovesse essere inteso in tal senso, esso sarebbe illegittimo, come giustamente rilevato dal richiedente.

87

Il Parlamento propone una diversa lettura dell’art. 3, n. 5, del suo regolamento interno, secondo cui, «a partire dal momento in cui il Parlamento europeo ha convalidato un mandato parlamentare, come quello dell’Onorevole Occhetto nel luglio 2006, esso [doveva] mettere in atto il suo potere di verifica allorquando questo deputato europeo è revocato dalle autorità nazionali sulla base di una dimissione dichiarata dal deputato europeo in questione, come è stato per la comunicazione dell’[ufficio elettorale italiano] del 29 marzo 2007, per controllare se la revoca rispett[asse] i principi enunciati nell’[a]tto del 1976».

88

Al riguardo, è sufficiente constatare che il richiedente non è stato nominato deputato in seguito alle dimissioni del «deputato» sig. Occhetto.

89

L’argomento del Parlamento secondo cui, in sostanza, un’interpretazione del potere di verifica previsto all’art. 12 dell’atto del 1976 diversa da quella riportata nella decisione impugnata avrebbe l’effetto di privare tale disposizione di ogni effetto utile non sembra fondato. Infatti, è pacifico che il Parlamento ha qualsiasi competenza per pronunciarsi, nell’ambito dell’art. 12 dell’atto del 1976, sulla situazione di un candidato eletto che possiede una delle qualità incompatibili con quella di membro del Parlamento, come elencate all’art. 7 dell’atto del 1976.

90

Quanto all’argomento del Parlamento attinente al fatto che la sua stessa decisione sulla verifica dei poteri sarebbe viziata da illegittimità se fosse fondata su un atto nazionale illegittimo, nel caso di specie l’atto nazionale con cui si è proceduto alla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali, neanch’esso sembra fondato.

91

Infatti, secondo la giurisprudenza, quando, come nel caso in esame, un atto nazionale si inserisce nell’ambito di un iter decisionale comunitario e, per la ripartizione delle competenze effettuata nella materia considerata, vincola l’organo decisionale comunitario e determina pertanto i termini dell’emananda decisione comunitaria, le eventuali irregolarità di detto atto nazionale non possono in alcun caso incidere sulla validità della decisione dell’organo comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, Racc. pag. I-6313, punti 10-12, e ordinanza del presidente del Tribunale 21 maggio 2007, causa T-18/07 R, Kronberger/Parlamento, non pubblicata nella Raccolta, punti 38-40).

92

Pertanto, le eventuali irregolarità che potrebbero viziare la proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte della competente autorità nazionale non possono affatto incidere sulla legittimità della decisione del Parlamento relativa alla verifica dei poteri degli eletti.

93

A tal riguardo, occorre rammentare che spetta ai giudici nazionali pronunciarsi, eventualmente dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, sulla legittimità delle disposizioni e delle procedure elettorali nazionali (v., in tal senso, ordinanza Kronberger/Parlamento, punto 91 supra, punto 41).

94

Nel caso in esame, un siffatto controllo ha effettivamente avuto luogo dinanzi ai competenti giudici nazionali, conformemente alla legge italiana n. 18. Infatti, prima il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e poi il Consiglio di Stato si sono pronunciati sulla legittimità della procedura elettorale italiana che ha condotto alla proclamazione dell’elezione del richiedente a deputato del Parlamento. Se tali giudici italiani non hanno proceduto ad un rinvio pregiudiziale alla Corte nell’ambito di tale procedura, ciò sembra dipendere dal fatto che le questioni sollevate dinanzi ad essi non riguardavano l’interpretazione del diritto comunitario, ma il diritto nazionale e, più in particolare, la validità della rinuncia iniziale all’elezione del sig. Occhetto, nonché la successiva revoca di tale rinuncia.

95

Emerge dalle considerazioni che precedono che l’argomentazione del richiedente relativa all’incompetenza del Parlamento per adottare la decisione impugnata presenta un carattere valido e non può essere disattesa senza un’analisi più approfondita, il cui svolgimento spetta solo al giudice del merito. Occorre pertanto constatare che la condizione relativa al fumus boni iuris è soddisfatta nel caso di specie, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti fatti valere dal richiedente.

Sull’urgenza e sulla ponderazione degli interessi

Argomenti delle parti

96

Il richiedente sostiene che il rigetto dell’istanza in esame gli causerà un danno grave e irreparabile, in quanto la decisione impugnata lo ha privato del suo mandato al Parlamento europeo e gli ha conseguentemente impedito di svolgere i compiti affidatigli dai propri elettori. Tale danno avrebbe già iniziato a concretizzarsi, dato che il nome e il profilo del richiedente non compaiono più sul sito Internet del Parlamento. Il Tribunale avrebbe già ammesso che un danno siffatto era irreparabile e che, in un caso del genere, era soddisfatta la condizione relativa all’urgenza (ordinanza del presidente del Tribunale 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. II-125, punti 96-98).

97

Quanto alla ponderazione degli interessi in causa, secondo il richiedente, il giudice per i provvedimenti provvisori, seguendo lo stesso approccio delle ordinanze del presidente del Tribunale 25 novembre 1999 (causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento, Racc. pag. II-3397, punto 80) e 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra (punti 101-103), deve accordare la precedenza all’interesse specifico del richiedente, privato dalla decisione impugnata della possibilità di esercitare il mandato che gli era stato legittimamente affidato. Tale interesse coinciderebbe peraltro tanto con l’interesse generale del Parlamento al rispetto della sua composizione legittima e conforme alle norme e alle procedure del diritto nazionale applicabile, quanto con gli interessi dello Stato membro di cui trattasi relativi al rispetto delle sue competenze in materia elettorale e delle decisioni definitive pronunciate dai suoi organi giudiziari (v., per quanto riguarda quest’ultimo interesse, ordinanza del presidente della Corte 31 luglio 2003, causa C-208/03 P-R, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I-7939, punto 108).

98

Il Parlamento ritiene che il richiedente non abbia dimostrato l’esistenza di un’urgenza. L’argomento secondo cui la decisione impugnata avrebbe privato il richiedente del mandato di cui è stato investito dai suoi elettori non potrebbe essere accolto, dato che il sig. Occhetto aveva preceduto il richiedente sull’elenco elettorale. Secondo il Parlamento, nel caso di un mandato parlamentare l’urgenza non può essere valutata unicamente in riferimento ai diritti degli eletti, ma anche in relazione ai diritti degli elettori. Inoltre, il sig. Occhetto avrebbe già esercitato il suo mandato parlamentare per più di un anno.

99

Il Parlamento ritiene altresì che una ponderazione degli interessi delle parti in causa non potrebbe concludersi a vantaggio del richiedente. Nel caso in esame non si tratterebbe della continuazione provvisoria del mandato di un membro del Parlamento, come nella causa all’origine dell’ordinanza 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra. Il richiedente avrebbe come obiettivo piuttosto il mantenimento di una situazione provvisoria di cui egli beneficiava ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento interno del Parlamento dal 29 marzo 2007 e alla quale la decisione impugnata ha posto fine. Orbene, tale situazione del richiedente sarebbe più debole di quella del richiedente nella causa all’origine dell’ordinanza 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra, che avrebbe cercato di mantenere un mandato parlamentare che era stato definitivamente convalidato dal Parlamento.

100

Inoltre, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata comporterebbe conseguenze giuridiche non solo per il Parlamento, ma anche per il sig. Occhetto, in quanto interferirebbe con l’esercizio del suo mandato, definitivamente convalidato dal Parlamento con la sua decisione 3 luglio 2006. Pertanto, il Parlamento ritiene che la concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta comporterebbe un danno gravissimo per l’interesse pubblico. Trattandosi di una questione relativa ai principi fondamentali che reggono il mandato di un membro del Parlamento, solo la sentenza nel merito potrebbe dar luogo a una modifica della situazione esistente attualmente e non si potrebbe ammettere che gli interessi del richiedente possano prevalere, poiché, nel migliore dei casi, quest’ultimo non disporrebbe che di un fumus boni iuris a suo favore.

101

Il sig. Occhetto fa valere che solo un accertamento nel merito potrà condurre ad un nuovo avvicendamento nelle funzioni parlamentari, che si è già verificato una prima volta per effetto della proclamazione del richiedente, il 29 marzo 2007. Poiché il sig. Occhetto esercita le sue funzioni parlamentari a far data dalla sua proclamazione avvenuta l’8 maggio 2006 ed è altresì presidente della delegazione del Parlamento per i rapporti dell’Unione Europea con la NATO, un’eventuale interruzione dell’esercizio delle sue funzioni parlamentari gli causerebbe un pregiudizio irreparabile e sarebbe deleterio per lo stesso funzionamento del Parlamento. Pertanto, gli argomenti del richiedente relativi all’urgenza sarebbero privi di fondamento.

102

Comunque, tenuto conto del fatto che il sig. Occhetto ha ottenuto un numero maggiore di voti rispetto al richiedente, apparirebbe del tutto inopportuno, nell’ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, accogliere la presente domanda cautelare sulla base di una delibazione necessariamente sommaria.

Giudizio del giudice per i provvedimenti provvisori

103

Secondo costante giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per raggiungere tale obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857, punto 62; ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1999, causa T-167/99 R, Giulietti/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-139 e II-751, punto 29, e Martinez e de Gaulle/Parlamento, punto 97 supra, punto 79].

104

Nel caso di specie, considerato che la durata del mandato di un membro del Parlamento è limitata a cinque anni e che la dichiarazione di non validità del mandato del richiedente che deriva dalla decisione impugnata rende impossibile la continuazione dell’esercizio della sua funzione di deputato europeo, appare chiaramente che, nel caso in cui l’atto impugnato fosse annullato dal giudice del merito, il danno subìto dal richiedente, se non si procedesse alla sospensione dell’esecuzione del detto atto, sarebbe irreparabile (v., in tal senso, ordinanze 31 luglio 2003, Le Pen/Parlamento, punto 97 supra, punto 102, e 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra, punto 96).

105

Tale danno ha iniziato a prodursi, in quanto dal fascicolo e dalle memorie del Parlamento emerge chiaramente che, dopo l’adozione della decisione impugnata, quest’ultimo considera il sig. Occhetto, e non il richiedente, il deputato che occupa il seggio controverso per la circoscrizione Italia Meridionale.

106

In questa fase del giudizio, spetta ancora al giudice per i provvedimenti provvisori ponderare gli interessi in causa. È certo che il danno grave e irreparabile, criterio dell’urgenza, costituisce peraltro il primo termine del raffronto effettuato nell’ambito della ponderazione degli interessi. Più particolarmente, tale raffronto deve condurre il giudice dell’urgenza ad accertare se l’eventuale annullamento dell’atto controverso da parte del giudice preposto all’esame del merito cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione del suddetto atto sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso di merito sia respinto (v. ordinanza 31 luglio 2003, Le Pen/Parlamento, punto 97 supra, punto 106, e la giurisprudenza ivi citata).

107

Nel caso di specie, la dichiarazione di non validità del mandato parlamentare del richiedente è effettiva dal 24 maggio 2007, con tutte le conseguenze sfavorevoli che al medesimo sono derivate. Peraltro, quanto più a lungo il richiedente resterà nell’impossibilità di svolgere il suo mandato, di cui restano meno di due anni, tanto più il danno subìto, per sua natura irreversibile, diventerà rilevante (v., in tal senso, ordinanza 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra, punto 102). Non si può infatti escludere che un’eventuale sentenza sul merito favorevole al richiedente intervenga a una data successiva alla scadenza della legislatura, in un momento in cui il pregiudizio addotto dal richiedente — vale a dire la privazione del suo status di membro del Parlamento — si sarebbe irreversibilmente verificato (v., in tal senso, ordinanza 31 luglio 2003, Le Pen/Parlamento punto 97 supra, punto 107).

108

Tuttavia, contrariamente al caso all’origine dell’ordinanza 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra (punto 105), nel caso di specie occorre altresì tener conto dell’interesse del sig. Occhetto all’esecuzione della decisione impugnata, che implica la conferma del mandato di quest’ultimo. Infatti, se l’esecuzione della decisione impugnata rischia di causare un danno irreversibile al richiedente, di converso, il medesimo rischio esiste per il sig. Occhetto in caso di accoglimento dell’istanza in esame, tenuto conto della probabilità che un’eventuale sentenza di rigetto del ricorso intervenga solo dopo che sarà trascorsa la maggior parte, o addirittura la totalità, del suo mandato restante. Peraltro, poiché il sig. Occhetto, prima della sua rinuncia del 7 luglio 2004, aveva preceduto il richiedente sulla lista degli eletti, l’interesse di quest’ultimo non può in alcun caso essere considerato anteriore o prevalente.

109

In una siffatta situazione di parità tra i soggettivi interessi specifici e immediati del richiedente e del sig. Occhetto, rivestono un’importanza particolare gli interessi più generali che depongono in favore della concessione o del rifiuto della sospensione dell’esecuzione richiesta.

110

Orbene, è incontestabile che lo Stato membro interessato, nel caso di specie la Repubblica italiana, possiede un interesse a vedere rispettata dal Parlamento la propria normativa in materia elettorale (v., in tal senso, ordinanze 31 luglio 2003, Le Pen/Parlamento, punto 97 supra, punto 108, e 26 gennaio 2001, Le Pen/Parlamento, punto 96 supra, punto 104). È vero che a tale interesse può essere opposto l’interesse generale del Parlamento alla conferma delle sue decisioni (v., in tal senso, ordinanza 26 gennaio 2001, Le Pen Parlamento, punto 96 supra, punto 99). Tuttavia, quest’ultimo interesse non può prevalere nella ponderazione degli interessi in causa.

111

A tal riguardo, occorre rammentare, anzitutto, che il carattere più o meno valido dei motivi addotti al fine di dimostrare il fumus boni iuris può essere preso in considerazione dal giudice per i provvedimenti provvisori in occasione della valutazione dell’urgenza e, se del caso, della ponderazione degli interessi (v. ordinanza 31 luglio 2003, Le Pen/Parlamento, punto 97 supra, punto 110, e la giurisprudenza ivi citata).

112

Nel caso di specie, risulta dalle considerazioni esposte supra ai punti 64-95 che gli argomenti dedotti dal richiedente a sostegno del fumus boni iuris appaiono essere solidi e presentare un carattere valido, alla luce degli elementi di cui dispone il giudice per i provvedimenti provvisori.

113

Anche supponendo, poi, che il Parlamento possa avvalersi del suo potere di ignorare i risultati elettorali comunicati dallo Stato membro interessato qualora tali risultati gli sembrassero contrari alle disposizioni dell’atto del 1976, ciò non toglierebbe che un siffatto potere può essere esercitato solo in casi rari, e quindi eccezionali, dato che si può legittimamente supporre che, di regola, gli Stati membri si conformino al loro obbligo, derivante dall’art. 10 CE, di adeguare il loro diritto elettorale alle esigenze dell’atto del 1976.

114

Sarebbe quindi sproporzionato lasciar produrre alla decisione impugnata effetti irreversibili quando l’esistenza di un siffatto caso eccezionale, che giustifichi la sua adozione, è seriamente contestata dinanzi al giudice comunitario.

115

Infine, ai fini della ponderazione degli interessi dev’essere preso in considerazione anche il fatto che il sig. Occhetto ha potuto svolgere il suo mandato di deputato dal 28 aprile 2006 fino alla proclamazione dell’Ufficio elettorale italiano del 29 marzo 2007 e, nuovamente, dall’adozione della decisione impugnata, cioè dal 24 maggio 2007, ossia per più di un anno (v., analogamente, ordinanza 31 luglio 2003, Le Pen/Parlamento, punto 97 supra, punto 109).

116

Risulta da tutto quanto precede che, poiché le condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sono soddisfatte, la domanda del richiedente dev’essere accolta.

 

Per questi motivi,

IL GIUDICE PER I PROVVEDIMENTI PROVVISORI

così provvede:

 

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007, sulla verifica dei poteri di Beniamino Donnici [2007/2121(REG)].

 

2)

Le spese sono riservate.

 

Lussemburgo, 15 novembre 2007

Il cancelliere

E. Coulon

Il giudice

M. Vilaras


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.