Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 settembre 2008 — Gόrażdże Cement / Commissione
(causa T-193/07)
«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri nella di ripartizione individuale delle quote di emissione — Assenza d’incidenza diretta — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2) (v. punti 21, 27, 44-45) |
2. |
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) — Procedura di notifica del PNA (Artt. 175 CE e 176 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, n. 3, e 11, nn. 1 e 2) (v. punti 30-33, 38-40) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio , 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Gόrażdże Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 23 settembre 2008 — Gόrażdże Cement / Commissione
(causa T-193/07)
«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri nella di ripartizione individuale delle quote di emissione — Assenza d’incidenza diretta — Irricevibilità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2) (v. punti 21, 27, 44-45) |
2. |
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) — Procedura di notifica del PNA (Artt. 175 CE e 176 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, n. 3, e 11, nn. 1 e 2) (v. punti 30-33, 38-40) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio , 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Gόrażdże Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |