Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 aprile 2008

Imelios / Commissione

(causa T-97/07)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) – Clausola compromissoria – Nota di addebito – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punto 19)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice comunitario – Irricevibilità (Artt. 230 CE e 238 CE) (v. punti 21-22, 27-30)

3.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Irricevibilità [Artt. 230 CE e 238 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-34)

4.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)] (v. punti 39-41)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale [Art. 288, secondo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)] (v. punti 45-47)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione adottata dalla Commissione, in seguito ad una relazione di verifica contabile dell’Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), di procedere, mediante nota d’addebito 17 gennaio 2007, al recupero degli anticipi versati nell’ambito del contratto, recante il numero di riferimento IST-1999-10934-Assist, relativo al progetto «Knowledge Management for Help Desk Operators», stipulato nel contesto del Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), nel settore della società dell’informazione di facile uso; in secondo luogo, domanda di pagamento della somma di EUR 34 368 a titolo della rata di sovvenzione ancora da versare in applicazione del detto contratto; infine, in terzo luogo, domanda di risarcimento diretta ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito all’adozione della detta decisione

Dispositivo

1)         Il ricorso è respinto.

2)         La Imelios SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.