Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Lipor / Commissione

(causa T‑26/07)

«Ricorso di annullamento – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Riduzione di un contributo finanziario – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente [Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 1164/94, art. 12, n. 1, lett. h); regolamento della Commissione n. 1831/94, artt. 5, n. 2, e 7] (v. punti 39-54)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 ottobre 2006, C(2006) 5008, concernente la riduzione del contributo del Fondo di coesione per alcuni progetti attinenti allo stabilimento di incenerimento dei rifiuti solidi urbani di origine domestica della regione di Porto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.