8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/50


Ricorso proposto il 27 dicembre 2007 — Repubblica di Bulgaria/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-499/07)

(2008/C 64/82)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Anani Ananiev, Daniela Drambozova e Eina Petranova)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in base all'art. 230 CE, annullare in toto la decisione def. C(2007) 5255 della Commissione 26 ottobre 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, notificato dalla Bulgaria conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE;

o

in base all'art. 230 CE, annullare parzialmente la decisione C(2007) 5255 def. della Commissione 26 ottobre 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, notificato dalla Bulgaria conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, nella parte in cui determina il quantitativo complessivo delle quote da assegnare;

condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata C(2007) 5255 def. della Commissione 26 ottobre 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas ad effetto serra deve essere annullata totalmente o parzialmente per i seguenti motivi:

Violazione delle forme sostanziali:

La Commissione respinge il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote senza motivare sufficientemente la sua conclusione secondo cui tale piano non corrisponde ai criteri 1, 2, 3 e 10 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE (1), ragione per cui vi è violazione dell'art. 253 CE.

La decisione impugnata della Commissione è stata adottata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE.

Prima dell'adozione della decisione, la Commissione non ha dato alla Bulgaria la possibilità di esporre le sue obiezioni quanto alla valutazione del piano nazionale di assegnazione delle quote, effettuata in base alla versione più recente del modello PRIMES, violando cosi il principio del contraddittorio.

Violazione del Trattato CEE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione

Conformemente all'art. 9, nn. 1 e 3, e all'art. 11, n. 1, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare il quantitativo complessivo delle quote di emissione. La Commissione controlla l'applicazione dei criteri dell'allegato III della direttiva; essa non ha però il potere di determinare il quantitativo complessivo delle quote, senza tener conto dei piani nazionali di assegnazione delle quote stesse, elaborati dagli Stati membri. La Commissione ha travalicato i poteri di controllo conferitagli dalla direttiva, sostituendo il metodo utilizzato dalla Bulgaria, che è conforme ai criteri dell'allegato III, con un metodo che non è adeguato alla valutazione dell'economia bulgara e che viola una parte dei criteri.

La Commissione ha valutato il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote in base alla versione più recente del modello PRIMES, i cui dati sono stati trasmessi alla Bulgaria solo dopo l'adozione della decisione impugnata. Di conseguenza, la Commissione ha violato il principio della leale collaborazione.

In occasione della valutazione del piano nazionale di assegnazione delle quote mediante il modello PRIMES, la Commissione non ha effettuato un'analisi sufficientemente adeguata del piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote alla luce degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Applicando il modello PRIMES in occasione della valutazione del piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, la Commissione è giunta alla conclusione errata dell'incompatibilità del piano con i criteri 1, 2, 3 dell'allegato III della direttiva. Il rigetto del piano e la riduzione del 37 % del quantitativo complessivo delle quote da concedere creano, per i gestori bulgari degli impianti, una situazione di disparità rispetto agli altri gestori nell'organizzazione commerciale della Comunità. In tal modo, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e della parità di trattamento.

Tenuto conto della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-374/04, la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto in quanto, valutando il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, essa non ha applicato integralmente gli atti che aveva adottato in relazione alla direttiva 2003/87/CE. Vi è violazione del principio di affidamento, poiché il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote è valutato in base alla versione più recente del modello PRIMES, i cui dati sono stati trasmessi alla Bulgaria solo dopo l'adozione della decisione impugnata.

Vi è violazione del principio della certezza del diritto, poiché, nel valutare il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, la Commissione ha applicato un documento privato.

Vi è violazione del principio della buona amministrazione, in quanto, valutando il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote quanto alla conformità di questo ai criteri 1, 2, 3 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, la Commissione non ha esaminato attentamente e oggettivamente tutti i pertinenti fattori economici ed ecologici.

La Commissione applica erratamente i suoi atti vincolanti, da essa adottati in relazione alla direttiva 2003/87/CE, quando ha valutato il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, per cui vi è violazione dei criteri 1, 2, 3, 4, 6 e 10 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, 25.10.2003, pag. 32).