8.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 64/48 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Productos Asfálticos/Commissione
(Causa T-495/07)
(2008/C 64/79)
Lingua processuale: spagnolo
Parti
Ricorrente: Productos Asfálticos (Proas), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: sig.ra C. Fernandez Vicién, sig.ra P. Carmona Botana, sig. A. Pereda Miquel, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullamento della decisione della Commissione, |
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in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta a Productos Asfálticos, SA nonché |
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condanna della Commissione a tutte le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007) 4441, def. (caso COMP/38710 — Bitume — Spagna), in cui la Commissione ha accertato che la ricorrente, unitamente ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE, avendo partecipato, per un determinato periodo, ad una serie di accordi e pratiche concertate nel settore del bitume da penetrazione, consistenti in accordi diretti alla ripartizione del mercato ed al coordinamento dei prezzi. Per tali infrazioni, la Commissione ha imposto alla ricorrente un'ammenda, con responsabilità in solido con un'altra impresa.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, un errore nella valutazione dei fatti da parte della Commissione. In tale contesto, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente valutato la gravità dell'infrazione e il ruolo della ricorrente nel cartello con riferimento, in particolare, al suo peso specifico nel mercato ed alla valutazione del carattere di leadership congiunta nel cartello.
In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione una violazione della legge. La ricorrente deduce che la decisione impugnata si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento, avendo applicato in modo non corretto la Comunicazione sulla cooperazione del 2002 (1), viola il principio di buona amministrazione, non avendo risolto il caso entro un termine ragionevole e fissa un'ammenda oltre il limite di legge previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003 (2), così violando il principio di proporzionalità.
La ricorrente ritiene altresì che la Commissione abbia violato l'obbligo di motivazione.
(1) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).