8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/45


Ricorso presentato il 21 dicembre 2007 — Notartel/UAMI — SAT.1 SatellitenFernsehen (R.U.N.)

(Causa T-490/07)

(2008/C 64/75)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Notartel SpA — società informatica del Notariato (Roma, Italia) (rappresentante: M. Bosshard, avvocato, M. Balestriero, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (Berlino, Germania)

Conclusioni della ricorrente

In via principale, annullare parzialmente — nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'opposizione — la decisione resa dalla Quarta Commissione dei ricorsi dell'UAMI in data 22 ottobre 2007 nel procedimento R 1267/2006-4;

In via subordinata, annullare parzialmente — nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'opposizione in relazione al marchio richiesto per la classe 38 — la decisione resa dalla Quarta Commissione dei ricorsi dell'UAMI in data 22 ottobre 2007 nel procedimento R 1267/2006-4;

In ogni caso, respingere ogni eventuale futura istanza o domanda contraria, per l'effetto confermando la decisione per le parti non impugnate in questa sede;

Con rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «R.U.N.» (richiesta di marchio comunitario n. 1.069.863, per servizi nelle classi 35, 38 e 42, per quanto riguarda la presente procedura).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale nazionale e comunitario «ran», per prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale del ricorso, in relazione a taluni servizi nelle classi 38 e 42.

Motivi dedotti: La decisione impugnata appare viziata da una contraddizione logica che consiste nell'aver enunciato una serie di corretti principi di diritto indicati come vincolanti nella valutazione della somiglianza tra segni e prodotti/servizi ai fini di accertare la sussistenza dell'impedimento di cui all'articolo 73, parte prima, del regolamento sul marchio comunitario, per poi tuttavia applicare criteri diversi al momento della valutazione della fattispecie concreta. Tale contraddizione logica dà dunque luogo sia ad un errore di diritto, rappresentato dall'aver applicato principi di diritto differenti da quelli (corretti) che sono stati enunciati nelle premesse in diritto alla decisione, sia ad una contraddittorietà ed insufficienza della motivazione.