23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/44


Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 — YKK e altri/Commissione

(Causa T-448/07)

(2008/C 51/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: YKK Corp. (Tokyo, Giappone), YKK Holding Europe BV (Sneek, Paesi Bassi), YKK Stocko Fasteners GmbH (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Kaneko e C. Vennemann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda ciascuna delle ricorrenti;

di conseguenza, annullare le ammende inflitte a ciascuna delle ricorrenti;

in subordine, annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui riguarda ciascuna delle ricorrenti, o perlomeno, annullare o ridurre le ammende inflitte a ciascuna delle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 19 settembre 2007, C(2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere, in cui la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero, unitamente ad altre imprese, violato l'art. 81 CE:

concordando aumenti di prezzo coordinati e scambiandosi informazioni riservate sui prezzi e sull'attuazione degli aumenti dei prezzi nell'ambito della «cooperazione di Basilea, di Wuppertal e di Amsterdam»;

fissando prezzi, monitorando aumenti di prezzi e ripartendosi i clienti in una collaborazione bilaterale con la Prym Fashion; e

scambiandosi informazioni sui prezzi, discutendo i prezzi e concordando modalità per fissare prezzi minimi in collaborazione trilaterale con la Coats e la Prym.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono che il coefficiente moltiplicatore di 1.25, ad esse imposto a fini deterrenti, viola il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la «cooperazione di Basilea, di Wuppertal e di Amsterdam», le ricorrenti fanno valere che, nei confronti della YKK Stocko Fasteners, la Commissione ha applicato erroneamente l'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003 (1), in base al quale l'ammenda irrogata ad un'impresa non deve superare il 10 % del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente. Inoltre, secondo le ricorrenti, la maggiorazione del 1.25 a fini deterrenti non è giustificata per il periodo anteriore all'acquisto della YKK Stocko Fasteners da parte della YKK Holding Europe.

Per quanto riguarda la collaborazione bilaterale tra la Prym Fashion e le ricorrenti YKK Stocko Fasteners e YKK Corp., le ricorrenti sostengono che la Commissione ha ritenuto, a torto, che detta collaborazione avesse una dimensione mondiale.

Per quanto riguarda la collaborazione trilaterale tra la Coats, la Prym e la ricorrente YKK Holding Europe, le ricorrenti deducono:

che la Commissione non ha dimostrato sufficientemente che le discussioni sull'armonizzazione dei prezzi, svoltesi durante le cinque riunioni dei produttori di cerniere lampo nel 1998 e 1999, costituissero un'intesa o pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE;

che, qualora le discussioni svoltesi durante le cinque riunioni dei produttori di cerniere lampo nel 1998 e 1999 costituissero una violazione dell'art. 81 CE, alle ricorrenti avrebbe dovuto essere concessa una riduzione delle ammende per la loro collaborazione con la Commissione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole della Commissione;

che siffatte discussioni non sono tali da essere qualificate come violazioni «molto gravi»;

che l'ammenda inflitta dalla Commissione non è proporzionata alla natura di qualsivoglia violazione; e

che la Commissione non ha considerato l'impatto di una siffatta violazione sul mercato CE.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).