12.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/24 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)
(Causa T-413/07)
(2008/C 8/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: sigg. A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 2 agosto 2007 (procedimento R 1545/2006-1) relativa al marchio comunitario n. 3 585 957 «LifeScience»; |
— |
respingere integralmente l'opposizione n. B 795 270 dell'interveniente; |
— |
condannare l'UAMI a registrare il marchio comunitario n. 3 585 957 «LifeScience» come pubblicato; |
— |
condannare l'altra parte a pagare le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte e l'interveniente a pagare le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Bayern Innovativ
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio comunitario figurativo costituito da una rappresentazione a colori di una catena di DNA a forma di spirale, da un ovale e da una griglia e contenente, nella parte inferiore, l'elemento denominativo «LifeScience», per indicare designare prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41, 42 — domanda n. 3 585 957
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Life Sciences Partners Perstock N.V.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una donna nuda avvolta in una catena di DNA e contenente gli elementi denominativi «Life Sciences Partners» per servizi delle classi 35 e 36 — domanda n. 2 136 026.
Decisione della divisione di opposizione: Accogliere l'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Respingere l'appello
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94