8.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/46 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2007 — Strack/Commissione
(Causa T-392/07)
(2007/C 297/93)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni della Commissione, adottate effettivamente o sulla base del rifiuto implicito previsto all'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, nell'ambito del trattamento della domanda del ricorrente del 20 giugno 2007, volta all'ottenimento dell'accesso ai documenti, e della sua domanda confermativa del 23 luglio 2007 e, in subordine, delle domande confermative 15 agosto 2007; |
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condannare la Commissione a risarcire in misura adeguata i danni morali subiti dal ricorrente in occasione del trattamento della sua domanda, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari ad un euro; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente ha chiesto da un lato l'accesso a taluni documenti nell'ambito delle domande confermative di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), respinte in tutto o in parte dalla Commissione, e dall'altro l'accesso a documenti relativi alla causa T-110/04. L'accesso a tali documenti gli è stato o negato, o accordato tardivamente rispetto ai termini all'uopo previsti.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce la violazione, da parte della convenuta, dell'art. 255 CE, nonché degli artt. 2, n. 1, 4, 6 e segg., del regolamento n. 1049/2001. Il ricorrente lamenta inoltre, segnatamente, la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione nonché degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).