7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/32


Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commissione

(Causa T-148/07)

(2007/C 155/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. K. Beckmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui concerne la ricorrente,

in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda solidalmente inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa al procedimento COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende nei confronti della ricorrente e di altre imprese per la partecipazione ad un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili nel Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese in esame avrebbero violato l'art. 81 CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

incompetenza della Commissione, in assenza di rilevanza internazionale delle infrazioni locali contestate;

violazione del principio del ne bis in idem, poiché la Commissione avrebbe violato la decisione di amnistia delle autorità lussemburghesi di cartello emanata a favore della ricorrente precedentemente all'introduzione del procedimento;

assenza dei presupposti della responsabilità solidale della ricorrente con le sue società controllanti, dal momento che essa sarebbe giuridicamente ed economicamente indipendente;

assenza di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda rispetto all'effettivo volume di mercato interessato;

illegittimità del coefficiente intimidatorio, dal momento che nel calcolo dell'ammenda verrebbe in rilievo esclusivamente il fatturato della ricorrente, che non giustificherebbe l'impiego di tale fattore;

mancanza di giustificazione del supplemento per recidività nel contesto del calcolo dell'ammenda per errori di diritto nell'imputazione di ammende preliminari e per errori di fatto;

violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo dell'ammenda al 10 % del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato della ricorrente;

errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (2), dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione della ricorrente;

insufficiente considerazione della cooperazione della ricorrente aldilà della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).