23.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/32


Ricorso presentato il 17 aprile 2007 — Siemens Transmission & Distribution e Nuova Magrini Galileo/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-124/07)

(2007/C 140/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siemens Transmission & Distribution (Grenoble, Francia) e Nuova Magrini Galileo (Bergamo, Italia) (Rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlsberger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l'art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui si contesta alle ricorrenti la violazione dell'art. 81 CE e/o dell'art. 53 dell'accordo SEE relativamente ai periodi dal 15 aprile 1988 al 13 dicembre 2000, dal 1o aprile 2002 al 9 ottobre 2002 e dal 21 gennaio 2004 all'11 maggio 2004;

annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui concerne le ricorrenti;

in subordine, ridurre l'ammenda fissata dall'art. 2, lett. l), della decisione impugnata ad un importo non superiore ad EUR 2 750 000 per la prima ricorrente e non superiore ad EUR 1 100 000 per la seconda;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 24 gennaio 2007, K (2006) 6762 def. nel caso COMP/F/38.899 — apparecchiature di comando con isolamento in gas. Nella decisione impugnata, alle ricorrenti e ad altre imprese viene inflitta un'ammenda per aver violato l'art. 81 CE, nonché l'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero partecipato ad un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore «apparecchiature di comando con isolamento in gas».

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno innanzitutto valere la violazione dell'art. 81, n. 1 CE, dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 (1), nonché dell'art. 25 del regolamento in parola. In tale contesto, le ricorrenti lamentano che l'ammenda loro inflitta supera nella misura del 10 % il rispettivo fatturato nell'ultimo esercizio antecedente alla decisione. Inoltre, nel fissare l'ammenda, la Commissione non avrebbe affatto tenuto conto delle relazioni individuali delle ricorrenti. Oltre a ciò, le ricorrenti sostengono che l'individuazione delle imprese con cui esse sono solidalmente responsabili, così come gli importi delle ammende definiti per i rispettivi debitori in solido sarebbero ingiusti e incomprensibili. In aggiunta, la convenuta avrebbe sovrastimato la durata dell'asserita infrazione e non avrebbe considerato, erroneamente, che essa sarebbe in larga misura già prescritta. Infine, nell'ambito del primo motivo viene fatto valere che la Commissione avrebbe ritenuto senza prove concludenti che la supposta infrazione ha avuto per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza all'interno della Comunità fino al 13 dicembre 2000.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la convenuta avrebbe violato forme sostanziali. A tale riguardo, le ricorrenti lamentano la violazione del diritto ad essere sentite.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).