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23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/30 |
Ricorso presentato il 18 aprile 2007 — Alstom/Commissione
(Causa T-121/07)
(2007/C 140/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alstom (Levallois Perret, Francia) (Rappresentanti: avv. J. Derenne, W. Broere, Solicitor, e avv.ti A. Müller-Rappard e C. Guirado)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare gli artt. 1, lett. b), 2, lett. b), e 2, lett. c), della decisione impugnata; |
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in via subordinata, ridurre in modo sostanziale le ammende inflitte alla Alstom; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (procedimento COMP/F/38.899 –Apparecchiature di manovra con isolamento in gas) concernente un'intesa nel settore dei progetti relativi ad apparecchiature di manovra con isolamento in gas finalizzata alla manipolazione delle gare d'appalto relative a tali progetti, alla fissazione dei prezzi minimi delle offerte, all'attribuzione di quote e di progetti e allo scambio di informazioni. In via subordinata la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta dalla decisione impugnata.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente fa valere otto motivi.
Il primo motivo lamenta la violazione delle norme relative alla tutela giurisdizionale e del principio generale del «diritto ad un ricorso effettivo», dal momento che, infliggendo un'ammenda in solido a due imprese indipendenti sia dal punto di vista giuridico che economico, la Commissione avrebbe creato una situazione in cui l'eventuale beneficio, per la ricorrente, derivante da un ricorso contro la decisione impugnata dipenderebbe esclusivamente dalle sorti di un ricorso presentato da un soggetto terzo indipendente.
Il secondo motivo lamenta la violazione delle norme giuridiche applicabili alla solidarietà, poiché la Commissione avrebbe reso solidalmente responsabili di una medesima infrazione due imprese che non sono giuridicamente collegate, in violazione dei principi della certezza del diritto e dell'individualità delle sanzioni.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta alla Commissione la violazione dell'art. 253 CE, poiché essa non avrebbe chiarito le ragioni per cui gli elementi prodotti dalla ricorrente per dimostrare l'assenza di una sua influenza determinante sulle sue controllate al 100 % non fossero sufficienti per vincere la presunzione relativa esistente sul punto.
Il quarto motivo fatto valere dalla ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81 CE e, in particolare, delle norme relative all'imputabilità alle società controllanti delle infrazioni commesse dalle loro controllate, nonché delle norme sul trasferimento di responsabilità per le infrazioni.
Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata violerebbe le norme applicabili al riconoscimento di circostanze aggravanti per attività di «guida dell'intesa», in combinato disposto con il principio di parità di trattamento. La ricorrente sostiene che erroneamente la Commissione le ha assegnato il ruolo di guida dell'intesa, e che il suo ruolo di «segreteria europea» dell'intesa sarebbe puramente amministrativo, e non tale da conferire un ruolo più rilevante di quello degli altri partecipanti all'intesa. La ricorrente sostiene di conseguenza che la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione, che avrebbe violato talune norme applicabili e che non avrebbe sufficientemente motivato la decisione su tale punto.
La ricorrente sostiene altresì che la Commissione avrebbe violato alcune norme giuridiche relative alla prova della continuità dell'infrazione, poiché non avrebbe fornito elementi di prova relativi a fatti sufficientemente vicini nel tempo per dimostrare la continuità dell'infrazione.
Il settimo motivo fatto valere dalla ricorrente riguarda la violazione dei diritti della difesa, dal momento che, a suo avviso, la decisione impugnata si fonderebbe su taluni elementi informativi non contenuti nella comunicazione degli addebiti della Commissione, relativamente ai quali la Commissione non l'avrebbe informata circa le conseguenze che intendeva trarne ai fini della propria decisione.
Con l'ottavo motivo, infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato talune norme sul calcolo dell'importo di base delle ammende, poiché la decisione impugnata avrebbe fissato per l'intero periodo dell'infrazione l'importo dell'ammenda sulla base del fatturato realizzato nell'ambito dello Spazio economico europeo, mentre l'accordo SEE è entrato in vigore soltanto il 1o gennaio 1994.