9.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/20


Ricorso presentato l'8 aprile 2007 — Spira/Commissione

(Causa T-108/07)

(2007/C 129/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diamanthadel A. Spira BVBA (Anversa, Belgio) (Rappresentanti: J. Bourgeois, Y. Van Gerven, F. Louis e A. Vallery, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 773/2004, nel caso COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 26 gennaio 2007, nel caso di diritto della concorrenza COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice, mediante cui la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente concernente alcune violazioni degli artt. 81 e 82 CE in relazione al sistema «Supplier of Choice »applicato dal Gruppo De Beers per la distribuzione di diamanti grezzi, per il motivo che non vi è sufficiente interesse comunitario a continuare ad agire riguardo alla denuncia della ricorrente.

La ricorrente afferma che la De Beers — un produttore di diamanti grezzi che, secondo la ricorrente, era principalmente attivo nel mercato a monte mediante la vendita di diamanti grezzi — sta tentando attraverso il suo sistema Supplier of Choice di estendere il suo controllo nel mercato al fine di coprire l'intero ciclo produttivo e distributivo del diamante dalla miniera al consumatore, quindi anche i mercati a valle.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha adempiuto l'obbligo ad essa incombente di condurre un'istruttoria attenta e imparziale in merito alla denuncia e di esaminare con la dovuta attenzione e imparzialità le condotte anticoncorrenziali riportate nella denuncia.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non poteva asserire che mancasse un sufficiente interesse comunitario ad agire in merito alla denuncia, alla luce della dimensione dell'impresa interessata, dell'ambito geografico degli effetti delle condotte anticoncorrenziali e del pregiudizio alla concorrenza e al mercato interno causato dalle violazioni.

In terzo luogo e infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha concluso in merito all'assenza di sufficiente interesse comunitario sulla base di una valutazione erronea, in fatto e in diritto, delle circostanze del caso, in quanto:

1)

la Commissione non ha preso in considerazione l'oggetto manifestamente anticoncorrenziale, dichiarato pubblicamente, del limitato sistema di distribuzione selettiva della De Beers;

2)

la Commissione non poteva valutare gli effetti anticoncorrenziali del sistema di distribuzione della De Beers senza valutare prima la posizione dominante e il potere di mercato della De Beers;

3)

la Commissione non ha considerato numerosi elementi portati alla sua attenzione nella denuncia a dimostrazione della natura intrinsecamente abusiva e anticoncorrenziale del sistema;

4)

la Commissione ha valutato erroneamente l'effettività dei modificati Terms of Reference per il Mediatore che la De Beers ha introdotto per risolvere le controversie riguardo all'implementazione del sistema di distribuzione; e

5)

la Commissione ha commesso un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione dei fatti nel constatare che il sistema di distribuzione della De Beers non preclude il mercato.