28.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/43 |
Ricorso presentato il 20 febbraio 2007 — Fahas/Consiglio
(Causa T-49/07)
(2007/C 95/90)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sofiane Fahas (Milkendorf, Germania) (Rappresentante: avv. F. Zillmer)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, e che abroga la decisione 2002/460/CE, con cui il Consiglio ha emanato un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica, nonché tutte le decisioni nel frattempo adottate dal Consiglio dell'Unione europea, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, attualmente in vigore, nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
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dichiarare inapplicabili con riferimento al ricorrente tutte le decisioni summenzionate, inclusa la decisione 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE; |
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condannare il Consiglio dell'Unione europea a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma determinata equitativamente dal giudice, per un ammontare minimo però di EUR 2. 000, 00; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso, il ricorrente impugna la decisione 2006/1008/CE (1) e tutte le decisioni precedenti a partire dalla decisione 2002/848/CE (2), in quanto egli sia espressamente menzionato nel testo impugnato.
A fondamento del ricorso il ricorrente fa valere, in particolare, la violazione del suo diritto alla difesa e del suo diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale. Inoltre, la decisione 2006/1008/CE non sarebbe motivata e sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 253 CE.
(1) Decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123).
(2) Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12).