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14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/49 |
Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Kaučuk/Commissione
(Causa T-44/07)
(2007/C 82/102)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Repubblica ceca) (Rappresentanti: sigg. M. Powell e K. Kuik, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare gli artt. 1-3 della decisione impugnata integralmente ovvero nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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in subordine, annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge un'ammenda pari a 17.55 milioni di euro alla Kaučuk e fissare un'ammenda nettamente inferiore; e |
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condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., nel caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene butadiene del tipo emulsione, con la quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzi per i prodotti, ripartendo i clienti attraverso accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali su prezzi, concorrenti e clienti.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione:
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è incorsa in errore di diritto imputando il comportamento del suo mediatore per le vendite, Tavorex, un'entità giuridica autonoma, alla ricorrente; |
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è incorsa in errore non dimostrando adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la Tavorex era coinvolta in un'unica e continuata infrazione dal novembre 1999 al novembre 2002; |
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ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo i medesimi fatti sufficienti a dimostrare la partecipazione della Tavorex ma insufficienti a dimostrare il coinvolgimento di un altro produttore; |
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è incorsa in errore di diritto applicando il diritto comunitario della concorrenza alla ricorrente ed alla Tavorex senza dimostrare una sufficiente connessione tra la ricorrente/Tavorex, l'attività interessata ed il territorio delle Comunità europee in contrasto con la giurisprudenza sull'applicazione extraterritoriale del diritto comunitario della concorrenza; |
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ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione nel constatare che la ricorrente, attraverso la Tavorex, ha commesso un'infrazione relativa alla gomma butadiene, prodotto che la ricorrente né produce né vende; |
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ha omesso di stabilire, al fine di fissare l'ammenda, se la ricorrente, attraverso la Tavorex, abbia commesso l'infrazione intenzionalmente o per negligenza; e |
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ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione omettendo di applicare i suoi orientamenti sulle ammende. |