Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009 — Notartel / UAMI — SAT.1 (R.U.N.)

(causa T-490/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R.U.N. — Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori ran — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) — Diniego parziale di registrazione»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 52, 71)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 ottobre 2007 (procedimento R 1267/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH e la Notartel SpA — Società informatica del Notariato.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Notartel SpA — Società informatica del Notariato

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo R.U.N. per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 — domanda n. 1069863

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

SAT.1 SatellitenFersehen GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo nazionale e comunitario ran, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Accoglimento parziale del ricorso, in relazione a taluni servizi rientranti nelle classi 38 e 42

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Notartel SpA — Società informatica del Notariato è condannata alle spese.


Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 17 dicembre 2009 — Notartel / UAMI — SAT.1 (R.U.N.)

(causa T-490/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R.U.N. — Marchi denominativi comunitario e nazionale anteriori ran — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) — Diniego parziale di registrazione»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 52, 71)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 ottobre 2007 (procedimento R 1267/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH e la Notartel SpA — Società informatica del Notariato.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Notartel SpA — Società informatica del Notariato

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo R.U.N. per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 42 — domanda n. 1069863

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

SAT.1 SatellitenFersehen GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo nazionale e comunitario ran, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Accoglimento parziale del ricorso, in relazione a taluni servizi rientranti nelle classi 38 e 42

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Notartel SpA — Società informatica del Notariato è condannata alle spese.