Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011 – Ford Motor / UAMI – Alkar Automotive (CA)

(causa T‑486/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CA – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori KA – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 27, 92)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2007 (procedimento R 85/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ford Motor Company e l’Alkar Automotive, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Alkar Automotive, SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo CA per, inter alia, prodotti delle classi 9, 11 e 12 – domanda di registrazione n. 3186764

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Ford Motor Company

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi comunitari denominativo e figurativo KA per prodotti e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 32 e 37

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione per l’intero

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ford Motor Company è condannata alle spese.