Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Presupposti – Domanda espressa e precisa – Lettera di diffida rivolta alla Commissione che elenca e denuncia l’esistenza di diverse misure di aiuto incompatibili con il mercato comune – Ricevibilità (Artt. 87 CE, 88, n. 2, CE e 232 CE) (v. punti 22-26, 41)
2. Ricorso per carenza – Obbligo di agire della Commissione – Obbligo di esaminare informazioni relative ad un aiuto asseritamente illegittimo – Obbligo o di informare la parte interessata in caso di motivi insufficienti, o di adottare una decisione al termine della fase preliminare d’esame – Carenza (Art. 232 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, 10, n. 1, e 20, n. 2) (v. punti 28-30, 37-38, 50-52, 67-68)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della Commissione – Obbligo di esaminare informazioni relative ad un aiuto asseritamente illegittimo – Assenza di requisiti formali per la presentazione delle denunce (Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10, n. 1) (v. punti 32-34)
4. Ricorso per carenza – Obbligo di agire della Commissione – Obbligo di esaminare informazioni relative ad un aiuto asseritamente illegittimo – Presupposti – Esistenza di una denuncia – Carattere asseritamente illegittimo delle misure di aiuto in causa che deve emergere dalle informazioni fornite dalla parte interessata (Art. 232 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10, n. 1) (v. punti 45-47, 62-64, 74-76)
Oggetto
Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione in quanto essa si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione in ordine alle denunce della ricorrente riguardanti, da un lato, un aiuto asseritamente concesso dalla Repubblica italiana all’Alitalia, all’Air One e alla Meridiana e, dall’altro, una pretesa violazione del diritto della concorrenza.
Dispositivo
1) La Commissione delle Comunità europee è venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CE avendo omesso di adottare una decisione in merito al trasferimento dei 100 dipendenti dell’Alitalia, denunciato nella lettera del 16 giugno 2006, inviatale dalla Ryanair Ltd, in merito all’indennizzo concesso a seguito degli attentati dell’11 settembre, denunciato nelle lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005, inviatele dalla Ryanair, e in merito alle riduzioni di diritti aeroportuali nei cosiddetti aeroporti «hub» di cui avrebbe beneficiato in particolare l’Alitalia, denunciate nelle citate lettere del 3 novembre e 13 dicembre 2005.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) Ciascuna delle parti, compresa l’Air One SpA, sopporterà le proprie spese.