Causa T-438/07

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SpagO — Marchio nazionale denominativo anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di nocumento alla notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 novembre 2009   II ‐ 4119

Massime della sentenza

  1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

  2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili

    (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

  1.  L’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è subordinata alle tre condizioni seguenti, vale a dire, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Queste tre condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la detta disposizione.

    Le diverse forme di nocumento contemplate dall’art. 8, n. 5, del citato regolamento, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, a causa del quale il pubblico interessato opera un accostamento tra i marchi stessi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli.

    L’esistenza di un tale nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare del grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, della natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, del livello di notorietà del marchio anteriore e dell’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

    (v. punti 14-16)

  2.  Il segno denominativo SpagO, la cui registrazione come marchio comunitario viene chiesta per le «Bevande alcoliche (tranne le birre)» di cui alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, presenta soltanto una tenue somiglianza con il marchio SPA, registrato precedentemente nel Benelux per «acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», appartenenti alla classe 32 di cui all’accordo suddetto. Tale somiglianza non è sufficiente perché il consumatore interessato stabilisca un nesso tra i segni antagonisti ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

    Tenuto conto del fatto che i segni in conflitto sono brevi, il grande pubblico dei paesi del Benelux si concentrerà sull’intera parola. Date le dimensioni ridotte e la semplicità strutturale del segno costituente il marchio richiesto, è difficile che il consumatore medio sia propenso a dividere il segno SpagO in due parole, «spa» e «go».

    Sul piano visivo, l’impressione d’insieme prodotta dal marchio richiesto, da un lato, e dal marchio anteriore più corto, dall’altro, differisce per l’aggiunta del suffisso «go» nel marchio richiesto. Parimenti, sul piano fonetico, anche se i due segni in conflitto cominciano con l’elemento «spa», l’aggiunta dell’elemento «go» nel marchio richiesto consente di operare una distinzione tra loro. Infatti, il marchio richiesto si pronuncerà come una parola corta, senza una pausa prolungata tra le sillabe, e nella quale la sillaba «spa» non riveste alcun ruolo autonomo, bensì è strettamente collegata alla seconda sillaba «go».

    Sul piano concettuale non è possibile alcun confronto. Per il pubblico di riferimento il marchio anteriore si riferisce alla città di Spa (Belgio), nota per le sue acque minerali e le sue terme, al circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o al suo significato descrittivo di fonte termale come un bagno turco o una sauna. Per contro, il termine «spago» è una parola inventata che non ha significato in alcuna delle lingue ufficiali dei paesi del Benelux.

    Quanto alla natura dei prodotti di cui trattasi, il contenuto alcolico delle bevande consente di differenziarle dall’acqua e dalle bevande analcoliche. Le caratteristiche di tali bevande sono diverse. Mentre le bevande alcoliche sono consumate generalmente in circostanze speciali e conviviali, l’acqua e le bevande analcoliche sono consumate quotidianamente. Inoltre, il consumo di acqua corrisponde a un bisogno vitale. Il consumatore medio, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è sensibile a tale distinzione tra bevande alcoliche e analcoliche, che del resto è necessaria, poiché taluni consumatori non vogliono, o addirittura non possono, consumare alcol. Peraltro, il prezzo delle bevande alcoliche è normalmente assai più elevato di quello delle bevande analcoliche. Inoltre, il commercio di alcol, sotto diversi profili, è più regolamentato. Esso, in particolare, è subordinato al conseguimento di una licenza di vendita e l’acquisto di bevande alcoliche richiede un’età minima.

    Pertanto, tenuto conto della diversa natura dei prodotti designati dai marchi in conflitto, l’elemento «spa» contenuto nel marchio richiesto SpagO non sarà percepito dal consumatore medio dei paesi del Benelux come relativo alle acque minerali commercializzate sotto il marchio anteriore.

    (v. punti 18, 21, 24, 26, 28-31)