Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – Alber / UAMI (Manico)
(causa T‑391/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Manico – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) – Principio dell’esame d’ufficio dei fatti – Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-62)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 agosto 2007 (procedimento R 361/2007‑4) nonché contro la decisione dell’esaminatore dell’UAMI del 16 gennaio 2007 in questo stesso procedimento, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario n. 4396727 per taluni prodotti che formano oggetto della medesima. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Alfons Alber |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio tridimensionale che rappresenta un manico per prodotti delle classi 6 e 8 – marchio n. 4396727 |
Decisione dell’esaminatore: |
Diniego parziale della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Alfons Alber è condannato alle spese. |