Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 novembre 2008 – Commissione / B2 Test
(causa T‑317/07)
«Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico, includente la dimostrazione, nel settore delle tecnologie industriali e delle tecnologie dei materiali (1994‑1998) – Inadempimento del contratto – Rimborso del saldo dell’anticipo versato dalla Commissione»
1. Bilancio delle Comunità europee – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo (v. punto 71)
2. Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisione del Consiglio 94/571) (v. punti 74, 82, 90‑91, 99‑101)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’art. 238 CE, intesa ad ottenere la restituzione del saldo dell’anticipo versato dalla Comunità europea nell’ambito del contratto BRST‑CT‑98‑5452, unitamente agli interessi moratori, nonché il risarcimento dei danni. |
Dispositivo
1) |
La B2 Test SA è condannata a rimborsare alla Commissione, in via principale, la somma di 43 437,94 EUR, maggiorata degli interessi moratori al tasso legale annuo applicabile in Francia, a decorrere dal 31 luglio 2002 e fino all’integrale pagamento del debito. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La B2 Test è condannata alle spese. |