Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 dicembre 2008 — MIP Metro / UAMI — Metronia (METRONIA)

(causa T-290/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA — Marchio figurativo nazionale anteriore METRO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37-38, 51, 55-56)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006-2) relativa ad un procedimento d’opposizione fra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metronia, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Metronia, SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo METRONIA per prodotti della classe 9 e per servizi delle classi 20, 28 e 41 — domanda n. 3 387 834

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio figurativo nazionale METRO per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione, rigetto totale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell’opposizione e accoglimento della domanda di registrazione in esito al procedimento

Dispositivo

1) 

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006-2) è annullata.

2) 

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

3) 

La Metronia, SA sopporterà le proprie spese.


Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 dicembre 2008 — MIP Metro / UAMI — Metronia (METRONIA)

(causa T-290/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA — Marchio figurativo nazionale anteriore METRO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 37-38, 51, 55-56)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006-2) relativa ad un procedimento d’opposizione fra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metronia, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Metronia, SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo METRONIA per prodotti della classe 9 e per servizi delle classi 20, 28 e 41 — domanda n. 3 387 834

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio figurativo nazionale METRO per prodotti e servizi delle classi, fra le altre, 9, 20, 28 e 41

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione, rigetto totale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto dell’opposizione e accoglimento della domanda di registrazione in esito al procedimento

Dispositivo

1) 

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 maggio 2007 (procedimento R 1315/2006-2) è annullata.

2) 

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

3) 

La Metronia, SA sopporterà le proprie spese.