Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 2 dicembre 2008 – Ebro Puleva / UAMI – Berenguel (BRILLO’S)
(causa T‑275/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BRILLO’S – Marchi nazionali figurativi anteriori che contengono l’elemento verbale “brillante” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 24, 28)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 maggio 2007 (procedimento R 493/2006‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ebro Puleva, SA e la Luis Berenguel, SL. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Luis Berenguel, SL |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo BRILLO’S per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31 – domanda n. 2 984 995 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Ebro Puleva, SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchi figurativi spagnoli «brillante» per prodotti della classe 30 (marchio n. 922 772) e della classe 29 (marchio n. 2 413 459) |
Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ebro Puleva, SA è condannata alle spese. |