Parole chiave
Massima

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1. Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Persone fisiche o giuridiche — Obbligo di un’impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti di contestarne gli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento — Limitazione dell’esercizio del diritto di proporre ricorso — Violazione dei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa

(Artt. 81 CE, 82 CE e 230, quarto comma, CE)

2. Concorrenza — Intese — Prova — Infrazione unica e continuata risultante da un sistema complesso di concertazione

(Art. 81, n. 1, CE)

3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari

(Articoli 81 CE e 253 CE)

4. Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione iuris tantum di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100%

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)

Massima

1. Nel settore delle norme sulla concorrenza, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario della comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale. Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di una società durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo in sede di esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dal Trattato.

In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. Il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale, del resto, è garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 37-38, 40)

2. Nel settore delle norme sulla concorrenza, quando si è in presenza di un’infrazione unica e continuata consistente nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzi di un prodotto determinato in uno Stato membro, risultante da un sistema complesso di concertazione attuato dalle società interessate, un indizio isolato della partecipazione di una società a tale coordinamento non è sufficiente ai fini dell’accertamento della partecipazione di detta società all’infrazione di cui è causa. Costituisce un tale indizio isolato la partecipazione del presidente del consiglio di amministrazione della società accusata a una riunione relativa a un solo settore del mercato in questione.

(v. punti 63, 65-67, 71)

3. Allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguardi più destinatari e ponga un problema di imputabilità dell’infrazione accertata, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

Così, nei confronti di una società controllante ritenuta responsabile del comportamento della sua controllata, una decisione di tal genere deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione ascritta a tale società.

In tale contesto, quando la decisione della Commissione di accertamento di una violazione delle norme sulla concorrenza tace quanto ai collegamenti economici, organizzativi o giuridici esistenti tra la società de qua e la sua controllata e la sua motivazione non reca menzione alcuna del nome di quest’ultima, la Commissione omette, proprio in tal modo, di esporre la motivazione sottesa all’imputazione alla società in questione del comportamento controverso della sua controllata. La Commissione priva così la società della possibilità di contestare eventualmente la fondatezza di tale imputazione dinanzi al Tribunale confutando la presunzione di effettivo esercizio da parte della società controllante di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e non consente al Tribunale di esercitare il suo sindacato al riguardo.

(v. punti 77-78, 88-91)

4. Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante, in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Infatti, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa. Pertanto, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione.

Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia violato le norme in materia di concorrenza, da un lato tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

(v. punti 80-83)