Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 settembre 2008 – Prana Haus / UAMI (PRANAHAUS)

(causa T‑226/07)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PRANAHAUS – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 31-35)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 aprile 2007 (procedimento R 1611/2006-1), avente ad oggetto una domanda di registrazione del segno denominativo PRANAHAUS quale marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Prana Haus GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «PRANAHAUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 35 – domanda di registrazione n. 4 839 916)

Decisione dell’esaminatore:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Prana Haus GmbH è condannata alle spese.