Causa T-189/07

Frosch Touristik GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo FLUGBÖRSE — Data pertinente per l’esame di una causa di nullità assoluta — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 3 giugno 2009   II ‐ 1505

Massime della sentenza

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, n. 1, lett. a)]

La data pertinente ai fini dell’esame di una domanda di nullità basata sull’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è quella della presentazione della domanda di marchio contestato. Il fatto che la giurisprudenza ammetta di prendere in considerazione elementi successivi a tale data, lungi dall’inficiare questa interpretazione dell’articolo in questione, la corrobora, in quanto tale presa in considerazione è possibile solo a condizione che questi elementi riguardino la situazione alla data della presentazione della domanda di marchio. Questa interpretazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è la sola che consente di evitare che la probabilità di perdita della registrabilità di un marchio aumenti in funzione della durata del procedimento di registrazione. Un’interpretazione secondo la quale le condizioni richieste devono essere soddisfatte al momento della domanda di registrazione e devono continuare ad esserlo fino alla registrazione del marchio porterebbe invece a far dipendere in parte la registrazione del marchio da un evento aleatorio, ossia la durata del procedimento di registrazione. A tal riguardo, occorre rilevare che questa considerazione, relativa alla durata del procedimento di registrazione, è uno dei motivi per cui l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 è stato interpretato nel senso che impone che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso avvenga anteriormente alla presentazione della domanda di marchio.

(v. punti 19-20)