Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Uso del metodo asimmetrico – Presupposti – Esistenza di differenze a livello dei prezzi all’esportazione – Differenze a seconda degli acquirenti, delle regioni o dei periodi – Carattere sufficiente dell’esistenza di una sola differenza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 62, 94, 97)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Uso del metodo asimmetrico – Presupposti – Esistenza di differenze a livello dei prezzi all’esportazione – Differenza nella configurazione dei prezzi tra periodi diversi – Criteri di valutazione – Rilevanza dei prezzi interni – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 62, 71-74, 94)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Scelta tra diversi metodi di calcolo – Ricorso al metodo asimmetrico – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punto 64)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Decisione di applicare il metodo asimmetrico per il calcolo del margine di dumping (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 11, 9, n. 4, e 21) (v. punti 103-106, 125-127)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Uso del metodo asimmetrico – Presupposti – Incapacità dei metodi asimmetrici di riflettere l’entità reale del dumping praticato – Ottenimento con il metodo asimmetrico di un margine di dumping superiore a quello ottenuto con il metodo simmetrico – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 108-111)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Ricorso al metodo asimmetrico – Applicazione del meccanismo dell'azzeramento – Ammissibilità (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 2.4.2; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11) (v. punti 153-154, 156-158)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 febbraio 2007, n. 192, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 59, pag. 1).

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Far Eastern New Century Corp. è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.