Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Italia / Commissione

(cause riunite T‑166/07 e T‑285/07)

«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione in tre lingue ufficiali – Modifiche – Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Artt. 27, 28 e 29, n. 1, dello Statuto – Art. 1, nn. 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto – Obbligo di motivazione – Principio di non discriminazione – Sviamento di potere»

1.                     Comunità europee – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punti 52‑54)

2.                     Comunità europee – Regime linguistico – Esistenza di un principio generale che sancisce il diritto di ogni cittadino alla redazione nella propria lingua di qualsiasi atto suscettibile di incidere sui suoi interessi – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punto 73)

3.                     Funzionari – Concorso – Bando di concorso – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali (v. punti 77-85)

4.                     Funzionari – Concorso – Bando di concorso – Pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali (v. punti 91, 93‑94)

5.                     Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti (v. punti 110‑112)

Oggetto

Domanda di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AD/94/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione, della comunicazione e dei media (GU 2007, C 45 A, pag. 3); EPSO/AST/37/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della comunicazione e dell’informazione (GU 2007, C 45 A, pag. 15), ed EPSO/AD/95/07, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’informazione (biblioteca/documentazione) (GU 2007, C 103 A, pag. 7).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)

La Repubblica di Lituania e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.