Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma / UAMI — Nycomed (PRAZOL)

(causa T-95/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 — domanda n. 1154269

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Aventis Pharma SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione

Dispositivo

1) 

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.

2) 

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.

3) 

La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.


Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma / UAMI — Nycomed (PRAZOL)

(causa T-95/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 — domanda n. 1154269

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Aventis Pharma SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione

Dispositivo

1) 

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.

2) 

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.

3) 

La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.