Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma / UAMI — Nycomed (PRAZOL)
(causa T-95/07)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 — domanda n. 1154269 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Aventis Pharma SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione |
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA. |
3) |
La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese. |
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 — Aventis Pharma / UAMI — Nycomed (PRAZOL)
(causa T-95/07)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL — Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 — domanda n. 1154269 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Aventis Pharma SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Accoglimento dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione |
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA. |
3) |
La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese. |