Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 settembre 2008 – ratiopharm / UAMI (BioGeneriX)
(causa T‑48/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo BioGeneriX – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere parzialmente descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)] (v. punti 21, 25-27, 37)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 20 dicembre 2006 (procedimento R 1048/2004-4) riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo BioGeneriX come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
ratiopharm GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo «BioGeneriX» per prodotti delle classi 1 e 5 – domanda n. 1 603 124 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Diniego parziale di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 dicembre 2006 (procedimento R 1048/2004-4) è annullata, per quanto riguarda i prodotti chimici destinati alla conservazione degli alimenti, appartenenti alla classe 1. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La ratiopharm GmbH sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese dell’UAMI. Quest’ultimo sopporterà l’altra metà delle proprie spese. |