SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 ottobre 2008

Causa T‑43/07 P

Neophytos Neophytou

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Rigetto della candidatura del ricorrente – Composizione della commissione giudicatrice in occasione delle prove orali – Principio della parità di trattamento – Motivi nuovi – Errore di diritto – Impugnazione in parte infondata e in parte fondata – Rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 13 dicembre 2006, causa F‑22/05, Neophytou/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑159 e II‑A‑1‑617).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 13 dicembre 2006, causa F‑22/05 (Neophytou/Commissione), è annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibili le censure – ad eccezione dell’ultima – sollevate dal sig. Neophytos Neophytou all’udienza in primo grado e riassunte al punto 27 della sentenza. Per il resto, l’impugnazione è respinta. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Ricevibilità – Presupposti – Deduzione di argomenti già sviluppati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Irrilevanza

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1, lett. c)]

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Controllo da parte del Tribunale di primo grado della qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 2)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

4.      Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 2)

5.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Snaturamento degli elementi di prova

6.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

1.      Se un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dai giudici di primo grado, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati in primo grado il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato. Infatti, un ricorrente, nell’ambito di un’impugnazione, può far valere censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella sentenza impugnata qualora sostenga che i giudici di primo grado hanno accertato fatti la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo o hanno snaturato gli elementi di prova loro sottoposti. Tuttavia, risulta dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

(v. punti 24 e 41)

Riferimento: Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I‑5291, punto 34); Corte 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento (Racc. pag. I‑13355, punti 39 e 40 e giurisprudenza ivi citata), e Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punti 32‑35)

2.      Qualora un ricorrente contesti la qualificazione effettuata dai giudici di primo grado della natura giuridica dei fatti, per dedurne conseguenze di diritto, si configura una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione. Ciò vale in particolare per la questione giuridica di stabilire se la presenza accertata alle deliberazioni della commissione giudicatrice di un concorso di un membro supplente contemporaneamente al «suo» membro titolare rispettivo possa essere tale da influenzare indebitamente il voto della commissione giudicatrice e, pertanto, da viziare di illegittimità tale voto.

(v. punti 45, 46 e 71)

Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 49), e Corte 26 aprile 2007, causa C‑412/05 P, Alcon/UAMI (Racc. pag. I‑3569, punti 38‑40)

3.      La presenza simultanea, in occasione delle prove orali di un concorso, di membri titolari e di membri supplenti in seno alla commissione giudicatrice non rende illegittimi i lavori e la composizione della commissione giudicatrice purché, in un caso del genere, il membro supplente non abbia voto deliberativo.

(v. punto 53)

Riferimento: Tribunale 13 settembre 2005, causa T‑290/03, Pantoulis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1123, punti 62, 77 e 78), e Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑100/04, Giannini/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 210)

4.      L’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi non si fondino su elementi emersi durante il procedimento. Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo. Inoltre, tale disposizione non esclude in alcun modo che i detti elementi abbiano potuto essere scoperti in occasione di una misura di organizzazione del procedimento. Infine, alla decadenza prevista da tale disposizione, in quanto limita la facoltà per la parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, va data un’interpretazione restrittiva.

(v. punto 76)

Riferimento: Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 370); Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑32/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II‑1825, punto 40), e Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione (Racc. pag. II‑2085, punto 156)

5.      Al fine di determinare se i giudici di primo grado abbiano snaturato gli elementi di prova contenuti in documenti da cui risulta la composizione di una commissione giudicatrice di concorso dichiarando irricevibili le censure relative alla nomina illegittima della commissione giudicatrice e al numero ridotto dei suoi membri, sollevate all’udienza nell’ambito del giudizio di primo grado, occorre che il Tribunale di primo grado esamini se il fascicolo di causa in primo grado e, in particolare, i documenti depositati dalla Commissione gli permettano di accertare il senso e la portata di tali censure e di verificare se il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore manifesto nella lettura e nella valutazione di tali documenti.

Ciò si verifica qualora nel fascicolo di causa nulla indichi che il ricorrente sia stato in grado di sollevare tali censure anteriormente all’udienza nell’ambito del giudizio di primo grado.

(v. punti 78, 80 e 82)

Riferimento: Corte 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. I‑6557, punti 57‑60)

6.      Spetta alla commissione giudicatrice di concorso vigilare rigorosamente sul rispetto del principio di parità di trattamento dei candidati e al giudice comunitario esaminare se la composizione della commissione giudicatrice durante lo svolgimento delle prove orali sia stata conforme alle prescrizioni procedurali stabilite dall’ordinamento giuridico comunitario. Il mancato rispetto, da parte della commissione giudicatrice, delle norme che disciplinano i suoi lavori dev’essere qualificato come violazione delle forme sostanziali, di modo che un ricorrente non è tenuto a dimostrare che il risultato del concorso avrebbe potuto essere diverso se tale violazione non fosse stata commessa.

Poiché il principio di parità di trattamento è alla base delle norme relative alla composizione delle commissioni giudicatrici di concorso, il giudice comunitario commette un errore di diritto ignorando la stretta connessione che esiste fra tale principio e le norme relative alla composizione della commissione giudicatrice.

(v. punti 85 e 86)

Riferimento: Tribunale 23 marzo 2000, causa T‑95/98, Gogos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑219, punti 25, 37-39, 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 10 novembre 2004, causa T‑165/03, Vonier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1575, punto 40)