SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

1o luglio 2009 ( *1 )

«Concorrenza — Intese — Prodotti piatti di acciaio inossidabile — Decisione che accerta una violazione dell’art. 65 CA, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 — Extra di lega — Competenza della Commissione — Imputabilità del comportamento illecito — Autorità di cosa giudicata — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Prescrizione — Principio del ne bis in idem — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»

Nella causa T-24/07,

ThyssenKrupp Stainless AG, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e S. Thomas,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, R. Sauer e O. Weber, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 [CA] (Caso COMP/F/39.234 — Extra di lega — riadozione), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Stainless dalla decisione medesima,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1. Disposizioni del Trattato CECA

1

L’art. 65 CA prevede quanto segue:

«1.   È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d’associazioni d’imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:

a)

a fissare o determinare i prezzi;

b)

a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)

a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.

2.   Tuttavia, la Commissione autorizza, per prodotti determinati, accordi di specializzazione o accordi d’acquisto o di vendita in comune, [ove ricorrano talune ipotesi] (…).

3.   La Commissione può ottenere, conformemente alle disposizioni dell’articolo 47, ogni informazione necessaria per l’applicazione del presente articolo, sia con richiesta specifica diretta agli interessati, sia con regolamento che definisca la natura degli accordi, delle decisioni o delle pratiche che devono esserle comunicati.

4.   Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.

5.   Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d’eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui approvazione è stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d’una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d’affari ottenuto con i prodotti oggetto dell’accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del massimo così determinato fino al 10% del volume d’affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l’ammenda, e fino al 20% del volume d’affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora».

2

Conformemente all’art. 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.

2. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

3

Il 18 giugno 2002, la Commissione ha adottato la comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione »).

4

Al punto 2 della comunicazione 18 giugno 2002, viene precisato che essa si prefigge:

«—

(…) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili,

(…) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell’antitrust (…), del controllo delle concentrazioni (…) e del controllo degli aiuti di Stato».

5

Il punto 31 della comunicazione 18 giugno 2002, che figura nella sezione relativa alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime CECA al regime CE, è così formulato:

«Se la Commissione, nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE (…)».

3. Disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003

6

Ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), «[a]i fini dell’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».

7

L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 così recita:

«Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l’impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata».

8

L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]; oppure

b)

contravvengono a una decisione che disponga misure cautelari ai sensi dell’articolo 8; oppure

c)

non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell’articolo 9.

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione».

9

L’art. 27 del regolamento n. 1/2003 stabilisce quanto segue:

«1.   Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di un’infrazione.

(…)».

Fatti all’origine della controversia

10

La Krupp Thyssen Nirosta GmbH, società di diritto tedesco, è sorta il 1o gennaio 1995 dalla concentrazione delle attività nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile, resistenti agli acidi e alle temperature elevate, della Thyssen Stahl AG (in prosieguo: la «Thyssen») e della Fried Krupp AG Hoesch-Krupp. La Krupp Thyssen Nirosta è diventata, dopo aver cambiato più volte la denominazione societaria, ThyssenKrupp Stainless AG (in prosieguo: la «ricorrente» o la «TKS»).

11

L’acciaio inossidabile è uno speciale tipo di acciaio la cui principale proprietà è la sua resistenza alla corrosione. Tale proprietà deriva dall’impiego di vari elementi della lega (nichel, cromo e molibdeno) nel processo di produzione. L’acciaio inossidabile viene impiegato in forma di prodotti piatti (fogli o bobine; lamine a caldo o a freddo) o di prodotti lunghi (barre, vergelle, profilati, lamine a caldo o finiti). La maggioranza di tali prodotti rientra nella sfera del Trattato CECA ai sensi dell’art. 81 CA.

12

Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla stampa specializzata e di denunce presentate dai consumatori, la Commissione chiedeva, ai sensi dell’art. 47 CA, a vari produttori di acciaio inossidabile di comunicarle informazioni in ordine ad una maggiorazione comune dei prezzi, nota come «extra di lega», che essi avrebbero applicato.

13

L’extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione delle quotazioni degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell’acciaio inossidabile. Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d’acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una componente significativa dei costi di produzione. Le quotazioni di questi elementi sono estremamente variabili.

14

Sulla base delle informazioni raccolte, il 19 dicembre 1995, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti a 19 imprese.

15

Nel dicembre 1996 e nel gennaio 1997, dopo che la Commissione aveva effettuato una serie di verifiche in loco, gli avvocati o rappresentanti di talune imprese comunicavano a quest’ultima la loro volontà di cooperare. Il 17 dicembre 1996, la TKS inviava alla Commissione una dichiarazione in tal senso.

16

Il 24 aprile 1997, la Commissione trasmetteva alle imprese interessate una nuova comunicazione degli addebiti, che sostituiva quella del . Una comunicazione degli addebiti veniva inviata sia alla TKS sia alla Thyssen ed entrambe le imprese vi rispondevano, separatamente, con lettere dei loro rispettivi rappresentanti del 30 giugno successivo.

17

Con lettera del 23 luglio 1997 indirizzata alla Commissione (in prosieguo: la «dichiarazione »), la TKS dichiarava quanto segue:

«Per quanto riguarda il menzionato procedimento (caso IV/35.814 TKS), avete chiesto al legale rappresentante della Thyssen (…) che [TKS] confermi espressamente che essa si assume, in conseguenza del trasferimento del settore di attività dei prodotti piatti inossidabili della Thyssen, la responsabilità dell’operato della Thyssen stessa per quanto riguarda i prodotti piatti inossidabili che costituiscono l’oggetto del presente procedimento, e questo anche per il periodo che risale fino al 1993. Con la presente vi confermiamo espressamente quanto richiesto».

18

Il 21 gennaio 1998 la Commissione adottava la decisione 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 65 [CA] (Caso IV/35.814 — Extra di lega) (GU L 100, pag. 55).

19

Secondo tale decisione, la maggior parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile hanno convenuto, nel corso di una riunione tenutasi a Madrid il 16 dicembre 1993, di aumentare in modo concordato i loro prezzi modificando i parametri di calcolo dell’extra di lega. A tal fine essi hanno deciso di applicare, a partire dal , un extra di lega calcolato secondo la formula utilizzata per l’ultima volta nel 1991, adottando per tutti i produttori, come valori di riferimento per gli elementi di lega, i valori raggiunti nel mese di settembre 1993, durante il quale la quotazione del nichel ha toccato un minimo storico.

20

La Commissione riteneva che, modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell’extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune, le imprese interessate avessero conseguentemente violato l’art. 65, n. 1, CA.

21

La decisione 98/274 è stata notificata alla TKS, e non alla Thyssen.

22

Dal punto 102 nonché dagli artt. 1 e 2 della decisione 98/274 emerge che la Commissione ha ritenuto, basandosi sulla dichiarazione 23 luglio 1997, che la TKS fosse responsabile dell’operato della Thyssen e infliggendole, pertanto, un’ammenda anche per i fatti addebitati alla Thyssen. A tal riguardo, la Commissione ha affermato, al punto 78 della decisione 98/247, che l’infrazione addebitata alla Thyssen era durata dal dicembre 1993, data della riunione di Madrid in occasione della quale era cominciata la concertazione tra i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile, al , data della cessazione delle attività della Thyssen in tale settore.

23

L’11 marzo 1998, la TKS proponeva un ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione 98/247.

24

Con sentenza 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione (Racc. pag. II-3757), il Tribunale ha annullato l’art. 1 della decisione 98/247, nella parte in cui esso attribuiva alla TKS la responsabilità della violazione dell’art. 65 CA commessa dalla Thyssen.

25

Il Tribunale ha ritenuto che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione non avesse dato modo alla TKS di presentare le sue osservazioni in merito alla sussistenza ed alla pertinenza dei fatti addebitati alla Thyssen e che, di conseguenza, la TKS non avesse potuto esercitare i suoi diritti di difesa al riguardo. La Commissione non poteva, pertanto, legittimamente attribuire la responsabilità dell’operato della Thyssen alla TKS né, conseguentemente, infliggere un’ammenda alla TKS per i fatti addebitati alla Thyssen, dal momento che, su questo punto, la comunicazione degli addebiti era indirizzata soltanto a quest’ultima (sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, punti 66 e 67).

26

Il Tribunale ha, di conseguenza, ridotto l’ammenda a carico della TKS in ragione dell’importo di quella ad essa inflitta per l’infrazione commessa dalla Thyssen e ha fissato in EUR 4032000 l’importo dell’ammenda definitiva a carico della TKS.

27

Con sentenza 14 luglio 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp/Commissione (Racc. pag. I-6773), la Corte ha respinto le impugnazioni proposte dalla TKS e dalla Commissione avverso la sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24.

28

Dopo aver richiesto, con lettera del 29 novembre 2005, una serie di informazioni presso la direzione del gruppo Thyssen Krupp AG e aver indirizzato alla Thyssen, con lettera del , una richiesta di informazioni per conoscere il suo fatturato, il , la Commissione ha inviato alla TKS una comunicazione degli addebiti.

29

Con lettera del 17 maggio 2006, la ricorrente ha risposto alla comunicazione degli addebiti e il si è svolta un’audizione pubblica.

30

Il 20 dicembre 2006, la Commissione ha adottato la decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 [CA] (Caso COMP/F/39.234 - Extra di lega — riadozione) (in prosieguo: la «Decisione»).

31

Il preambolo della Decisione è del seguente tenore:

«visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare l’articolo 65,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (…) n. 1/2003 (…),

vista la decisione della Commissione del 5 aprile 2006 di procedere ad un parziale riesame del caso,

viste le informazioni pervenute alla Commissione e gli accertamenti effettuati a norma dell’articolo 47 [CA],

viste le osservazioni scritte presentate ai sensi dell’articolo 36 [CA],

viste le richieste d’informazioni previste all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003,

dopo aver dato all’impresa interessata la possibilità di presentare osservazioni sugli addebiti formulati dalla Commissione, a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE],

sentito il Comitato consultivo in materia d’intese e posizioni dominanti,

(…)».

32

Il dispositivo della Decisione contiene le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Thyssen (…) ha violato l’articolo 65, paragrafo 1, CA, dal 16 dicembre 1993 al , modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell’extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo [1], viene inflitta un’ammenda di 3168000 euro.

Avendo la persona giuridica [TKS] assunto con [dichiarazione] 23 luglio 1997, la responsabilità per il comportamento della persona giuridica Thyssen (…), l’ammenda viene inflitta a [TKS].

(…)».

Procedimento e conclusioni delle parti

33

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

34

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato la Commissione a rispondere per iscritto a un quesito sul tenore del fascicolo relativo al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 3 dicembre 2008.

35

Con lettera del 3 dicembre 2008, la Commissione ha depositato osservazioni in merito alla relazione d’udienza, le quali sono state notificate alla ricorrente. Con lettera dell’, quest’ultima ha chiesto al Tribunale di non versare agli atti le summenzionate osservazioni in quanto le stesse implicherebbero una modifica all’esposizione degli argomenti della Commissione e conterrebbero una tesi nel merito supplementare e tardiva.

36

Il Tribunale, da una parte, ha respinto la domanda della ricorrente ritenendola priva di oggetto, facendo la lettera della Commissione del 3 dicembre 2008 già parte del fascicolo, e, dall’altra, ha precisato che l’eventuale esistenza di un nuovo argomento della Commissione e la sua ricevibilità sarebbero state valutate nell’ambito della sentenza.

37

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 dicembre 2008.

38

All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di revocare la dichiarazione 23 luglio 1997. La ricorrente ha affermato, in risposta ad un quesito del presidente del Tribunale, di non aver proceduto a tale revoca nel corso del procedimento amministrativo e che questo era volto solo ad illustrare la posizione sostenuta nelle sue memorie, vale a dire che la dichiarazione era esclusivamente una dichiarazione privata revocabile, sul fondamento della quale non si poteva imputarle la responsabilità del comportamento della Thyssen. Nel verbale d’udienza è stato preso atto della revoca e delle dichiarazioni della ricorrente di cui sopra.

39

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione;

in subordine, annullare l’art. 2 della Decisione;

in ulteriore subordine, ridurre in misura adeguata l’importo dell’ammenda inflitta;

condannare la Commissione alle spese.

40

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

1. Sull’esistenza di un’argomentazione asseritamente nuova e tardiva della Commissione.

41

Dopo il deposito da parte della Commissione di osservazioni in merito al verbale d’udienza, la ricorrente ha lamentato che dette osservazioni modificavano l’esposizione degli argomenti della Commissione e contenevano un’ulteriore e tardiva tesi nel merito.

42

Si deve rilevare che tale affermazione della ricorrente non viene surrogata da alcuna dimostrazione concreta che abbia ad oggetto punti precisi delle osservazioni di cui trattasi. È giocoforza constatare, al contrario, che dette osservazioni si limitano a precisare la portata di taluni argomenti della Commissione sviluppati nelle proprie memorie o a riprendere punti del ragionamento che non compaiono nella necessaria sintesi costituita dal verbale d’udienza.

43

Emerge, pertanto, che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una nuova argomentazione della Commissione rientrante nel campo di applicazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

2. Sulla competenza della Commissione

44

Occorre esaminare congiuntamente i due primi motivi di annullamento attinenti, rispettivamente, alla violazione del principio nulla poena sine lege e all’illegittimità dell’applicazione congiunta del regolamento n. 1/2003 e dell’art. 65 CA, i quali sollevano chiaramente la questione della competenza della Commissione ad adottare la Decisione, ciò che equivale a stabilire se quest’ultima possieda un fondamento normativo valido.

Argomenti delle parti

45

La ricorrente afferma, in primo luogo, che la Decisione è illegittima, avendole la Commissione inflitto, in tale atto, un’ammenda «senza una valida legittimazione», ciò che contrasterebbe con il principio nulla poena sine lege.

46

Essa sottolinea che il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e che, per questo stesso fatto, la Commissione ha perso la sua competenza ad imporre sanzioni per violazioni dell’art. 65 CA. Questo risulterebbe dall’art. 70 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del , il quale enuncia una norma generale del diritto internazionale consuetudinario che si applica al Trattato CECA, secondo la quale, dopo essersi estinta, una convenzione non può più fondare alcun obbligo o competenza.

47

Secondo la ricorrente, l’art. 65 CA avrebbe potuto essere applicato retroattivamente solo se fosse esistita una disposizione transitoria sulle norme di concorrenza stabilite dal Trattato CECA, la quale manca, benché gli Stati membri e il Consiglio abbiano adottato in altri campi disposizioni transitorie, sotto forma di protocollo, decisione e regolamento, al fine di disciplinare le conseguenze della scadenza del Trattato CECA.

48

La ricorrente afferma che, se anche la Commissione avesse inteso applicare l’art. 65 CA, essa avrebbe dovuto essere legittimata a farlo. Orbene, i Trattati CECA e CE, al pari del diritto derivato, in particolare del regolamento n. 1/2003, non comprenderebbero alcuna disposizione che consenta una siffatta applicazione retroattiva.

49

La Commissione non potrebbe nemmeno fondare la propria competenza ad applicare l’art. 65 CA richiamandosi ad un asserito regime uniforme di divieto risultante da un ordinamento giuridico uniforme europeo. È certamente vero che i Trattati CECA e CE sarebbero stati connessi, sul piano delle istituzioni, dal Trattato di fusione. Essi costituirebbero tuttavia due ordinamenti giuridici distinti con competenze e poteri disciplinati in modo differente.

50

La ricorrente fa valere che non esiste una competenza generale assoluta della Commissione e che, conformemente al principio della competenza di attribuzione della Comunità, sancito all’art. 5 CE, le istituzioni della Comunità non possono attribuirsi competenze di propria iniziativa. La Commissione sarebbe competente ad applicare i Trattati nell’ordinamento giuridico comunitario solo nella misura in cui tale competenza le sia stata concretamente attribuita dai singoli Trattati. Secondo la ricorrente, se termina la durata della validità di un Trattato, come nella fattispecie si è verificato per il Trattato CECA in data 23 luglio 2002, vengono anche meno le competenze degli organi in precedenza competenti ad applicare il Trattato in questione.

51

Non sarebbero pertinenti gli argomenti contrari della Commissione, vale a dire che l’art. 81 CE sarebbe «un regime sussidiario sostitutivo» dell’art. 65 CA e che quest’ultimo potrebbe poi essere applicato alla luce del principio giuridico generale della gerarchia delle norme dalla lex generalis alla lex specialis.

52

L’art. 65 CA non costituirebbe una lex specialis rispetto all’art. 81 CE nel senso inteso dalla Commissione. La ricorrente sostiene che una lex specialis sia una norma che soddisfa tutti i criteri di una lex generalis, ai quali si aggiunge almeno un ulteriore criterio. Ciò non avrebbe per quanto riguarda il rapporto tra l’art. 65 CA e l’art. 81 CE, dato che l’art. 65 CA non comprenderebbe tutti i criteri dell’art. 81 CE, particolarmente la necessità dell’incidenza effettiva sugli scambi intracomunitari. Non si potrebbe dedurre alcunché dal principio di specialità in ordine all’applicabilità di una normativa non più in vigore.

53

L’applicazione dell’art. 65 CA non potrebbe nemmeno fondarsi sulla comunicazione 18 giugno 2002. Tale comunicazione non sarebbe vincolante e la Commissione non sarebbe, comunque, competente ad emanare norme con effetto costitutivo al fine di disciplinare vecchi procedimenti, nemmeno per garantire una «transizione armoniosa» tra le disposizioni del Trattato CECA e quelle del Trattato CE, come riferisce la Decisione.

54

L’art. 65 CA non potrebbe neppure trovare applicazione, nella fattispecie, in forza del principio della lex mitior. Lontano dal giustificare l’applicazione retroattiva di un «testo penale», il principio della lex mitior presupporrebbe al contrario tale retroattività.

55

La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che la Decisione sia illegittima, in quanto essa applica il regolamento n. 1/2003, in particolare il suo art. 23, nel combinato disposto con l’art. 65 CA. Tale «combinazione di norme» non potrebbe costituire un valido fondamento normativo per l’imposizione di sanzioni e, inoltre, comporterebbe gravi vizi di procedura, ciò che giustificherebbe che si qualifichi la Decisione come «inesistente» ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione (Racc. pag. 1005).

56

In primo luogo, essa fa valere che dai ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003, entrato in vigore dopo la scadenza del Trattato CECA, e dalla formulazione del suo art. 23 risulta che quest’ultimo consente alla Commissione di imporre un’ammenda per infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE, ma non in caso di infrazioni all’art. 65 CA, il quale non viene menzionato all’art. 23 del regolamento n. 1/2003. Fondando la propria ammenda sull’art. 23 del regolamento n. 1/2003, per una violazione dell’art. 65 CA, la Commissione commetterebbe un’evidente violazione del principio nulla poena sine lege.

57

La Commissione non potrebbe utilmente richiamarsi alla giurisprudenza citata al punto 70 della Decisione, secondo la quale le norme sostanziali non sarebbero retroattive. Invero, l’art. 23 del regolamento n. 1/2003, che rappresenterebbe il vero fondamento normativo della sanzione, vale a dire che attribuirebbe alla Commissione la competenza ad imporre un’ammenda, stabilirebbe una «norma penale sostanziale» e sarebbe assimilabile all’art. 65, n. 5, CA.

58

Qualora — quod non — l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 potesse essere considerato come una norma procedurale, la sua applicazione resterebbe illegittima considerato che l’applicazione del regolamento n. 1/2003 alla sanzione delle infrazioni all’art. 65 CA dovrebbe restare, ratione materiae, direttamente esclusa.

59

In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’applicazione del regolamento n. 1/2003 nel combinato disposto con l’art. 65 CA ha viziato l’intero procedimento e fa osservare che, se la Commissione avesse basato un’ammenda sulle disposizioni di tale articolo nel combinato disposto con quelle del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 (GU 1962, 13, pag. 204), quando l’art. 65 CA era in vigore, la sua decisione sarebbe risultata altresì manifestante invalida e avrebbe dovuto essere annullata. Non potrebbe essere diversamente ora che l’art. 65 CA non è più applicabile e l’applicabilità del regolamento n. 1/2003 alle infrazioni all’art. 65 CA dovrebbe essere contemporaneamente esclusa sia ratione materiae sia ratione temporis.

60

Contrariamente alle affermazioni della Commissione, non sarebbe esatto che il rinvio operato dall’art. 23 del regolamento n. 1/2003 all’art. 81 CE implicherebbe anche un ulteriore rinvio «quasi invisibile» all’art. 65 CA. La ricorrente fa valere che, essendo vietato applicare sanzioni per analogia nell’ambito della normativa applicabile in materia di infrazioni, l’applicazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 ad una norma che non vi è menzionata costituisce una «inaccettabile analogia».

61

La ricorrente osserva che il fondamento normativo del regolamento n. 1/2003 è costituito dall’art. 83 CE, il quale attribuisce al Consiglio ed alla Commissione la competenza a stabilire i regolamenti utili ai fini dell’applicazione dei «principi contemplati dagli articoli 81 [CE] e 82 [CE]», senza menzionare l’art. 65 CA. La mancata menzione di quest’ultima disposizioni non potrebbe, in ogni caso, venire reputata come un errore del legislatore comunitario, che di per sé sarebbe il presupposto per un’applicazione analogica volta a rimediare ad un vuoto giuridico. La ricorrente fa valere che, conformemente al principio della competenza di attribuzione dell’art. 5, primo comma, CE, non si può attribuire alla Commissione alcuna competenza per l’attuazione dell’art. 65 CA sulla base del Trattato CE, nemmeno a titolo sussidiario o implicito, e che il regolamento n. 1/2003 può, a livello di competenze, rinviare solo all’art. 81 CE.

62

La Commissione conclude per il rigetto dei primi due motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente in quanto non fondati.

Giudizio del Tribunale

Sul fondamento normativo della Decisione

63

Va anzitutto rammentato che i trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e i cui soggetti sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini (parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 21).

64

Nell’ambito di tale ordinamento giuridico comunitario le istituzioni dispongono soltanto di competenze di attribuzione (parere della Corte 6 dicembre 2001, 2/00, Racc. pag. I-9713, punto 5, e sentenza della Corte , causa C-93/00, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-10119, punto 39). Per questo motivo nel preambolo degli atti comunitari viene indicato il fondamento normativo che legittima l’istituzione di cui trattasi ad agire nel settore considerato. La scelta del fondamento normativo appropriato riveste, infatti, un’importanza di natura costituzionale (parere della Corte 2/00, cit., punto 5).

65

Nel caso di specie si deve, in primo luogo, osservare che il preambolo della Decisione contiene riferimenti a disposizioni del Trattato CECA, segnatamente agli artt. 36 CA, 47 CA e 65 CA, ma anche menzione del Trattato CE, del regolamento n. 1/2003, e più precisamente degli artt. 18 e 27, n. 1, del detto regolamento, e menzione del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE].

66

In secondo luogo, va rilevato che, nella motivazione della Decisione, la Commissione dichiara al punto 70, quanto segue:

«La presente decisione (…) è stata adottata conformemente alle norme del trattato CE, e particolarmente al regolamento n. 1/2003. L’art. 7, n. 1, del detto regolamento conferisce alla Commissione, in forza dell’art. 85 CE, il potere di constatare le infrazioni al diritto della concorrenza commesse dalle imprese. L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 l’autorizza ad infliggere sanzioni in caso di infrazione».

67

Al punto 73 della Decisione, la Commissione spiega che la successione dell’art. 81 CE, quale lex generalis, all’art. 65 CA, quale lex specialis, al momento della scadenza del Trattato CECA, implica che essa «è competente, in forza dell’art. 7, n. 1, e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, anche ad avviare un procedimento di applicazione dell’art. 65 CA, al fine di constatare un’infrazione al detto articolo, di far cessare l’infrazione così constatata e di imporre un’ammenda per sanzionare la detta infrazione».

68

Al punto 163 della Decisione viene riportato che, ai sensi dell’art. 65, n. 5, CA, la Commissione «poteva» infliggere ammende nei confronti di imprese che avevano adottato certi comportamenti anticoncorrenziali e che «un diritto equivalente è stato conferito alla Commissione dall’art. 23 del regolamento (…) n. 1/2003 applicato in questo caso dalla Commissione».

69

Dalla motivazione della Decisione risulta anche che il riferimento nel preambolo all’art. 65 CA riguarda il n. 1, vale a dire la disposizione sostanziale diretta alle imprese ed alle associazioni di imprese con il divieto di certi comportamenti anticoncorrenziali, e il n. 5, in quanto questo prevede la possibilità di infliggere ammende al massimo uguali al doppio del volume d’affari ottenuto con i prodotti oggetto dell’accordo collusivo. Il richiamo dell’applicabilità dell’art. 65, n. 5, CA riguarda la discussione relativa al principio della lex mitior al fine di giustificare, nel caso di specie, l’applicazione di tale disposizione e non dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, per calcolare l’importo dell’ammenda (v. punti 162-168 e 178 della Decisione).

70

In tale contesto, si deve ritenere che la Decisione con cui la Commissione accerta un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA ed infligge alla ricorrente un’ammenda, ha il suo fondamento normativo, quanto all’accertamento dell’infrazione, nell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e, quanto all’imposizione dell’ammenda, nell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

71

Va pertanto rilevato, in questa fase, che l’argomentazione della ricorrente relativa al principio della lex mitior e alla comunicazione del 18 giugno 2002, che non sarebbero stati idonei a costituire un valido fondamento normativo per la Decisione, non è affatto pertinente, in quanto la competenza della Commissione non si fonda, nella fattispecie, né sull’uno né sull’altra, ma sui citati articoli del regolamento n. 1/2003.

Sulla competenza della Commissione ad accertare e sanzionare un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento n. 1/2003

72

Nel contesto dei suoi primi due motivi di annullamento, la ricorrente sostiene essenzialmente che la Commissione, per il fatto stesso della scadenza del Trattato CECA il 23 luglio 2002, ha perso la propria competenza ad imporre sanzioni per infrazioni all’art. 65 CA e che non esiste alcuna disposizione, transitoria o permanente, di diritto primario o di diritto derivato, che legittimi tale istituzione ad applicare il citato articolo. L’applicazione congiunta, nella Decisione, dell’art. 65 CA e del regolamento n. 1/2003 non le fornirebbe comunque un valido fondamento normativo, conferendo detto regolamento competenze alla Commissione unicamente per l’attuazione degli artt. 81 CE e 82 CE.

73

Tale argomentazione non può essere accolta.

74

In primo luogo, va ricordato che la disposizione che costituisce il fondamento normativo di un atto e legittima l’istituzione comunitaria ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento della sua adozione (sentenza della Corte 4 aprile 2000, causa C-269/97, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2257, punto 45), ciò che incontestabilmente vale per l’art. 7, n. 1, e per l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che costituiscono il fondamento normativo della Decisione.

75

In secondo luogo, va sottolineato che i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico (v., in questo senso, parere della Corte 1/91, cit. supra al punto 63, punto 21; sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-120/89, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-279, punto 78), nel cui contesto, ciò che si riflette nell’art. 305, n. 1, CE, il Trattato CECA costituiva un regime specifico, che derogava alle norme di carattere generale fissate dal Trattato CE.

76

Ai sensi dell’art. 305, n. 1, CE, il Trattato CECA costituiva infatti una lex specialis che derogava alla lex generalis rappresentata dal Trattato CE (sentenza della Corte 24 ottobre 1985, causa 239/84, Gerlach, Racc. pag. 3507, punti 9-11; parere della Corte , 1/94, Racc. pag. I-5267, punti 25-27, e sentenza del Tribunale , causa T-6/99, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 102).

77

Ne consegue che, per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune, le norme del Trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua attuazione sono rimaste in vigore, nonostante l’entrata in vigore del Trattato CE (sentenze della Corte Gerlach, cit. supra al punto 76, punto 9, e 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 100).

78

Nondimeno, nei limiti in cui determinate questioni non fossero disciplinate dal Trattato CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il Trattato CE e le disposizioni emanate per la sua attuazione potevano essere applicati a prodotti rientranti nell’ambito CECA già prima della scadenza del Trattato CECA (sentenze della Corte 15 dicembre 1987, causa 328/85, Deutsche Babcock, Racc. pag. 5119, punto 10, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit. supra al punto 77, punto 100; v. anche in tale senso il parere 1/94, cit. supra al punto 76, punto 27).

79

In forza del suo art. 97, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. Di conseguenza, il l’ambito di applicazione del regime generale istituito dal Trattato CE si è esteso ai settori che erano inizialmente disciplinati dal Trattato CECA.

80

Se è pur vero che la successione del quadro normativo del Trattato CE a quello del Trattato CECA ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili, essa si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi (sentenza del Tribunale , causa T-25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. I-3121, punto 55; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte , causa C-119/05, Lucchini, Racc. pag. I-6199, punto 41), come sottolinea, giustamente, la Commissione ai punti 65-67 della Decisione.

81

A questo proposito va rilevato che l’istituzione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che è in particolare all’origine delle norme in materia di aiuti di Stato e di intese tra imprese, costituiscono uno degli obiettivi essenziali sia del Trattato CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C-308/04 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I-5977, punto 31) sia del Trattato CECA (v., in tal senso, parere della Corte , 1/61, Racc. pagg. 467, 481; sentenza della Corte , cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 33; sentenza del Tribunale , causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punti 265, 299-304).

82

In questo contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia delle intese divergano in una certa misura, va sottolineato che le nozioni di accordo e di pratica concordata sotto la vigenza dell’art. 65, n. 1, CA corrispondono a quelle di accordo e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE e che entrambe tali disposizioni vengono interpretate allo stesso modo dal giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. supra al punto 81, punti 262-272 e 277). Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE e dalla medesima istituzione, la Commissione, autorità amministrativa incaricata dell’attuazione e dello sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse generale della Comunità (v., per analogia, sentenza Gonzalez y Díez/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 55).

83

La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono al suo funzionamento richiede, pertanto, che la Comunità europea, in quanto subentrata alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e nel suo proprio quadro procedurale, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale requisito si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dall’inosservanza delle norme in materia di intese è tale da estendere i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del Trattato CECA, sotto la vigenza del Trattato CE (v., per analogia, sentenza Gonzalez y Díez/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 56).

84

Da quanto precede consegue che, contrariamente alla tesi della ricorrente, il regolamento n. 1/2003 e, più particolarmente, i suoi artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, devono essere interpretati nel senso che consentono alla Commissione di accertare e sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, le intese realizzate in settori rientranti ratione materiae e ratione temporis nell’ambito di applicazione del Trattato CECA (v., per analogia, sentenza Gonzalez y Díez/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 57), e questo benché le citate disposizioni di detto regolamento non menzionino espressamente l’art. 65 CA.

85

Si deve, inoltre, rilevare che l’applicazione, in seno all’ordinamento giuridico comunitario, delle norme del Trattato CE in un settore inizialmente regolato dal Trattato CECA deve avvenire nel rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo. A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, benché le norme di procedura si ritengano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, altrettanto non vale per le norme sostanziali. Invero, queste ultime debbono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro sistematica che si deve attribuire loro questo effetto (sentenze della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9, e , causa 21/81, Bout, Racc. pag. 381, punto 13; sentenza del Tribunale , causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 55).

86

In questa ottica, per quanto riguarda la questione delle disposizioni sostanziali applicabili ad una situazione giuridica definitivamente maturata anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in applicazione del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, a causa della scadenza del Trattato CECA, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene effettuata la valutazione della situazione di fatto, non modifica tale considerazione, in quanto tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente maturata in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA (sentenza Gonzalez y Díez/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 59).

87

Nella specie, la Decisione è stata adottata sul fondamento degli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, a seguito di un procedimento condotto conformemente al detto regolamento. Le disposizioni relative al fondamento normativo e al procedimento seguito fino all’adozione della Decisione rientrano nelle norme di procedura ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 85. Dal momento che la Decisione è stata adottata dopo la scadenza del Trattato CECA, la Commissione ha giustamente applicato le norme di procedura contenute nel regolamento n. 1/2003 (v., per analogia, sentenza Gonzalez y Díez/Commissione, cit. supra al punto 80, punto 60, e, a contrario, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2007, cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, SP e a./Commissione, Racc. pag. II-4331).

88

Si deve rilevare, a tal proposito, che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 non stabilisce una norma sostanziale, la quale, per definizione, non è diretta a fornire un fondamento normativo all’azione della Commissione, a differenza, appunto, dell’articolo citato che autorizza la Commissione ad imporre ammende alle imprese e associazioni che hanno violato gli artt. 81 CE e 82 CE.

89

Quanto alle norme sostanziali, va osservato che la Decisione riguarda una situazione giuridica definitivamente maturata anteriormente alla scadenza del Trattato CECA, il 23 luglio 2002, dato che il periodo dell’infrazione va dal al . Mancando qualsiasi efficacia retroattiva al diritto sostanziale della concorrenza applicabile dal , si deve rilevare che l’art. 65, n. 1, CA costituisce la norma sostanziale applicabile, e di fatto applicata, dalla Commissione nella Decisione, fermo restando che proprio dalla natura di lex generalis del Trattato CE rispetto al Trattato CECA, sancita dall’art. 305 CE, risulta infine che il regime specifico istituito dal Trattato CECA e dalle norme adottate per la sua applicazione è, in forza del principio lex specialis derogat legi generali, l’unico applicabile alle situazioni acquisite prima del .

90

Alla luce delle suesposte considerazioni si devono respingere i primi due motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente, attinenti, rispettivamente, alla violazione del principio nulla poena sine lege e all’illegittimità dell’applicazione congiunta del regolamento n. 1/2003 e dell’art. 65 CA.

3. Sull’autorità di cosa giudicata e la validità della dichiarazione 23 luglio 1997

91

Si deve sottolineare che, nell’ambito del terzo motivo di annullamento, attinente alla violazione dell’autorità di cosa giudicata, le due parti invocano a proprio favore la nozione di autorità di cosa giudicata per trarne conclusioni diametralmente opposte.

92

La ricorrente sostiene che, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte abbia dichiarato che essa non era responsabile, sotto il profilo sostanziale, dell’operato della Thyssen e che tale punto, attualmente, abbia autorità di cosa giudicata. Al contrario, la Commissione afferma di essersi fondata, nella Decisione, sul riconoscimento, nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, confermata dalla Corte, della validità della dichiarazione 23 luglio 1997, con la quale la ricorrente ha confermato di assumersi la responsabilità degli atti compiuti dalla Thyssen, ciò che attualmente non potrebbe più essere rimesso in discussione, in ragione del fatto che tale punto di diritto deciso dal giudice comunitario possiederebbe autorità di cosa giudicata.

93

Orbene, con il suo quarto motivo, attinente all’illegittimità dell’imposizione di un’ammenda fondata sulla dichiarazione 23 luglio 1997, la ricorrente intende proprio rimettere in discussione il summenzionato punto di diritto affermando che detta dichiarazione non può validamente giustificare l’imputazione della responsabilità per l’operato della Thyssen e la conseguente sanzione, tenuto conto della sua effettiva portata e della sua incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di intese.

94

Ciò premesso, occorre esaminare congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di annullamento, atteso che la risposta data all’uno condiziona la ricevibilità dell’altro. A tal riguardo, anche se un’eccezione di irricevibilità attinente all’autorità di cosa giudicata non viene sollevata dalla Commissione nell’ambito della discussione relativa al quarto motivo di annullamento, essa la adduce nelle sue memorie relative al terzo motivo, indissolubilmente connesso al quarto motivo di annullamento. La questione relativa all’autorità della cosa giudicata è comunque di ordine pubblico e, pertanto, deve essere sollevata d’ufficio dal giudice [v., in tal senso, sentenza della Corte 1o giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I-4845, punto 45].

Argomenti delle parti

95

La ricorrente sostiene, nell’ambito del terzo motivo di annullamento, che, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte abbia affermato che essa non era responsabile, sotto il profilo sostanziale, dell’operato della Thyssen e che tale punto costituisca, attualmente, res iudicata, ciò che comporterebbe per la Commissione un’eccezione di irricevibilità.

96

La Corte avrebbe fondato tale conclusione, da una parte, sulla constatazione della mancanza, nel caso di specie, di una successione sul piano economico e di un’unità di azione e, dall’altra, sul fatto che né la dichiarazione 23 luglio 1997 né le altre dichiarazioni fatte nel contesto del procedimento amministrativo consentirebbero di imputare alla TKS la responsabilità del comportamento illecito della Thyssen.

97

Non potrebbe trovare accoglimento l’argomento della Commissione secondo cui, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte non potrebbe aver escluso la responsabilità materiale della TKS considerato che, al detto punto, essa si sarebbe riferita all’impugnazione incidentale della Commissione, non riguardante il trasferimento di responsabilità alla TKS.

98

Secondo la ricorrente, anche ammesso che, nell’esaminare l’impugnazione incidentale, un accertamento in ordine alla questione del trasferimento di responsabilità non fosse risultato necessario, non ne conseguirebbe che il punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, non sia pertinente. La Corte sarebbe libera di accertare nella motivazione della propria sentenza l’assenza di un trasferimento di responsabilità, pur non avendo la Commissione invocato espressamente tale punto nel proprio atto di impugnazione, e tale constatazione dovrebbe essere rispettata dalle parti.

99

Nella sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte avrebbe, anzitutto, confermato, ai punti 82-87, la decisione del Tribunale di annullare la decisione della Commissione per vizio di procedura, poi, al punto 88, avrebbe sviluppato un ulteriore argomento per dimostrare l’invalidità della decisione della Commissione precisando che, a prescindere dal citato vizio di procedura, la TKS non poteva essere materialmente responsabile dell’operato della Thyssen.

100

La ricorrente spiega che, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte afferma che le dichiarazioni della TKS effettuate nel corso del procedimento amministrativo, menzionate ai punti 85 e 86 di tale sentenza, non consentono di imputarle la responsabilità per l’operato della Thyssen e che il punto 85 della detta sentenza riguarda, del resto, espressamente la dichiarazione 23 luglio 1997. La terminologia scelta dalla Corte sarebbe assolutamente esplicita. Invero, se la Corte avesse voluto richiamare, al punto 88 della citata sentenza, unicamente un vizio di procedura, come suppone la Commissione, essa non avrebbe affermato che a quest’ultima era vietato «imputare la responsabilità alla ricorrente», secondo l’espressione impiegata dalla Corte.

101

Le affermazioni che compaiono al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, sarebbero, inoltre, prive di senso se si riferissero unicamente a vizi di procedura, dato che tale questione era già stata trattata esaurientemente ai punti 85-87 di tale sentenza. Se la Corte non avesse voluto pronunciarsi, al citato punto 88 della sentenza, sul trasferimento di responsabilità, essa non vi avrebbe constatato, nei primi due periodi, che la Thyssen aveva continuato ad esistere e che non si poteva, pertanto, imputare la responsabilità alla TKS in applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I-4125). Secondo la ricorrente, sussistendo già un vizio di procedura, che comportava la nullità della decisione della Commissione, il fatto che la Corte si pronunci sulla questione del trasferimento di responsabilità nei primi due prime periodi del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, può solo significare che essa intendeva in tal modo completare la motivazione del rigetto dell’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione. L’ulteriore motivazione della Corte, che compare in questi primi due periodi, sarebbe incompleta se il terzo periodo non facesse riferimento anche alla questione del trasferimento sostanziale della responsabilità, dato che, in mancanza, tale questione sarebbe rimasta, per quanto riguarda la dichiarazione , senza risposta.

102

La ricorrente aggiunge che la versione italiana della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, addotta dalla Commissione a sostegno della sua interpretazione del punto 88 di tale sentenza, non è pertinente, in quanto il tedesco è la lingua processuale e tale interpretazione è assolutamente errata sul piano linguistico.

103

La ricorrente afferma inoltre che, a prescindere dall’interpretazione del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, il mancato trasferimento di responsabilità sarebbe giustificato anche nel merito. Dalla giurisprudenza risulterebbe che il successore giuridico non può essere considerato responsabile delle violazioni alle norme sulla concorrenza commesse dal suo predecessore, finché quest’ultimo ancora esiste, ciò che si sarebbe verificato nel caso della Thyssen. Nelle sue memorie, la Commissione accetterebbe, attualmente, tale conclusione.

104

Infine, essa fa valere che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, il terzo motivo non è irricevibile, in quanto non le si può opporre in alcun modo un’«efficacia giuridica» della sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, la quale riguarda unicamente la decisione 98/247, che non è oggetto del presente ricorso. Non essendosi ancora nessun giudice pronunciato in via generale sulla legittimità della Decisione, questa non sarebbe giuridicamente esecutiva, sicché il terzo motivo non potrebbe essere irricevibile in ragione del passaggio in giudicato.

105

Nell’ambito del suo quarto motivo di annullamento, la ricorrente afferma che, con la dichiarazione 23 luglio 1997, essa ha voluto esprimere il suo consenso «a che la Commissione proseguisse il procedimento relativo all’intera infrazione esclusivamente contro di [essa] e non, parallelamente e addizionalmente, contro la Thyssen». Tale dichiarazione non può fondare la responsabilità della TKS e il trasferimento dell’onere del pagamento dell’ammenda.

106

Essa sostiene di aver dimostrato con estrema chiarezza, nel precedente procedimento e nel contesto del procedimento che ha condotto all’adozione della Decisione, che la dichiarazione 23 luglio 1997 non potesse essere considerata come un’assunzione dell’onere della responsabilità del pagamento delle ammende. Accogliendo l’affermazione opposta della Commissione si finirebbe per attribuire alla volontà delle parti un senso diametralmente opposto a quello che esse hanno in verità, quale sarebbe chiaramente apparso al momento dell’adozione della Decisione.

107

Qualora — quod non — la dichiarazione 23 luglio 1997 potesse essere interpretata nel senso che essa includa un’«assunzione di responsabilità», questo non comporterebbe che la TKS possa essere condannata a pagare l’ammenda dovuta dalla Thyssen, e ciò in quanto tale dichiarazione privata potrebbe avere unicamente efficacia dichiarativa, e non costitutiva. Una siffatta dichiarazione non potrebbe alterare la posizione del destinatario, che discenderebbe direttamente dal diritto primario, e non produrrebbe alcun effetto né sul piano del diritto sostanziale né su quello del procedimento, poiché essa sarebbe incompatibile con la normativa relativa alle ammende in materia di intese. Tale normativa apparterrebbe indubbiamente al diritto pubblico, «particolarmente al diritto penale e al diritto delle sanzioni». Le dichiarazioni private fatte autonomamente da soggetti di diritto privato non potrebbero modificare gli effetti giuridici previsti dal diritto pubblico, «a fortiori dal diritto penale e dal diritto delle sanzioni». Tale principio risalirebbe al diritto romano (jus publicum privatorum pactis mutari non potest) e sarebbe applicato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, costituendo così una tradizione giuridica comune agli Stati membri che la Commissione sarebbe tenuta a rispettare.

108

Tale conclusione s’imporrebbe anche qualora la Commissione approvasse una dichiarazione di assunzione di responsabilità, non essendo l’istituzione competente a discostarsi dalla normativa che disciplina le ammende pronunciate in materia di intese. La ricorrente sottolinea che, nella sua decisione del 19 gennaio 2005, MCAA (caso COMP/E - 1/C.37773), la Commissione stessa ha ritenuto che una dichiarazione privata di assunzione di responsabilità non potesse comportare il trasferimento di responsabilità del pagamento delle ammende inflitte nell’ambito del diritto delle intese. Secondo la ricorrente, «la responsabilità del pagamento della ammende continua a gravare sul destinatario, anche qualora la Commissione intenda infliggere l’ammenda ad un destinatario diverso dal responsabile in forza del diritto comunitario primario e secondario». Questo sarebbe vero anche laddove le imprese condividessero la volontà della Commissione di far gravare l’onere dell’ammenda su un destinatario diverso dal vero responsabile. Si dovrebbe, comunque, escludere che la Commissione possa godere di un siffatto margine di discrezionalità, poiché «sfiorerebbe» l’arbitrarietà.

109

La Commissione sostiene che la ricevibilità del terzo motivo collide con il fatto che l’accertamento da parte del Tribunale, nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, che la sanzione potesse fondarsi sulla dichiarazione 23 luglio 1997, è già passata in giudicato. Comunque, la ricorrente non avrebbe un interesse ad agire al fine di rimettere ora in discussione tale possibilità di sanzione, in precedenza mai contestata. La stessa mancanza di interesse ad agire comporterebbe anche l’irricevibilità del quarto motivo di annullamento, comunque infondato, attinente all’illegittimità dell’imposizione di un’ammenda fondata sulla dichiarazione .

Giudizio del Tribunale

110

Occorre rilevare, in limine, che l’interesse ad agire della ricorrente avverso la Decisione, che le infligge un’ammenda di EUR 3168000, è incontestabile e non si può dichiarare irricevibile il terzo motivo di annullamento, attinente alla violazione dell’autorità di cosa giudicata, per il solo motivo che, nel procedimento conclusosi con la sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, la ricorrente ha contestato unicamente il fatto che la dichiarazione 23 luglio 1997 possa essere interpretata in termini tali da comportare una rinuncia al suo diritto ad essere sentita.

111

Si deve, di conseguenza, esaminare nel merito l’argomentazione della ricorrente.

112

A tal riguardo va rammentata l’importanza attribuita al principio dell’autorità di cosa definitivamente giudicata sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, quanto una buona amministrazione della giustizia, occorre che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze della Corte 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punto 38, e , causa C-234/01, Kapferer, Racc. pag. I-2585, punto 20).

113

Secondo una giurisprudenza costante, l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (sentenza della Corte 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto 14; ordinanza della Corte , causa C-277/95 P, Lenz/Commissione, Racc. pag. I-6109, punto 50, e sentenza della Corte , cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 44).

Sulla portata della sentenza del Tribunale Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione

114

Dai punti 51-52 e 55-68 della sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, risulta quanto segue:

la ricorrente stessa ha indicato come pacifica l’accettazione della responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen, senza formulare alcuna limitazione o riserva in ordine al valore della dichiarazione 23 luglio 1997;

il Tribunale ha espressamente rilevato che la TKS non contestava che la Commissione le potesse imputare la responsabilità del comportamento illecito addebitato alla Thyssen;

il Tribunale ha chiaramente ammesso che la Commissione potesse imputare alla TKS, sul fondamento della dichiarazione 23 luglio 1997, la responsabilità del comportamento illecito addebitato alla Thyssen tra il dicembre 1993 e il ;

l’art. 1 della decisione 98/247 è stato annullato, nella parte in cui imputava alla TKS l’infrazione addebitata alla Thyssen, unicamente per il fatto che la dichiarazione 23 luglio 1997 non poteva essere interpretata nel senso che essa implicasse, «anche», una sua rinuncia al suo diritto ad essere sentita in merito ai fatti addebitati alla Thyssen, e tale erronea opinione della Commissione circa la portata di detta dichiarazione era all’origine di una violazione dei diritti della difesa della TKS;

la discussione e la conseguente conclusione del Tribunale di una violazione dei diritti della difesa della TKS avevano come presupposto necessario l’accertamento della validità della dichiarazione 23 luglio 1997, con la quale la TKS aveva confermato di assumersi la responsabilità degli atti compiuti dalla Thyssen.

115

Nel dispositivo della sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il Tribunale ha annullato l’art. 1 della decisione 98/247 nella parte in cui imputava alla TKS la responsabilità dell’infrazione all’art. 65 CA commessa dalla Thyssen, ridotto l’ammenda a carico della TKS dell’importo di quella ad essa inflitta per l’infrazione commessa dalla Thyssen, fissando in EUR 4032000 l’importo dell’ammenda definitiva a carico della TKS, e respinto quanto al resto.

Sulla portata della sentenza della Corte ThyssenKrupp/Commissione

116

La ricorrente ha impugnato la sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, concludendo, sostanzialmente, che la Corte volesse:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale respinge il suo ricorso;

emendare l’art. 1 della decisione 98/247 e modificare il periodo dell’infrazione per quanto la riguarda;

ridurre proporzionalmente l’importo dell’ammenda ad essa inflitta in forza dell’art. 2 della decisione 98/247;

in subordine, per quanto riguarda i due precedenti capi delle conclusioni, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

117

La TKS ha dedotto tre motivi a sostegno della sua impugnazione:

un errore di diritto nella valutazione della durata dell’infrazione;

il calcolo errato dell’importo dell’ammenda forfetaria;

un errore di diritto commesso in ordine alle conseguenze sulla riduzione dell’importo dell’ammenda della cooperazione della TKS nel procedimento di indagine.

118

Da quanto precede risulta che l’impugnazione della ricorrente non riguardava la valutazione da parte del Tribunale del trasferimento della responsabilità della Thyssen alla TKS.

119

La Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale della sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, concludendo, sostanzialmente, che la Corte volesse:

respingere l’impugnazione della ricorrente;

in subordine, qualora la sentenza impugnata fosse annullata, respingere la domanda diretta a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha:

i)

annullato l’art. 1 della decisione 98/247, con il quale la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen è stata imputata alla TKS;

ii)

fissato l’ammenda inflitta alla TKS in forza dell’art. 2 della decisione 98/247 ad un importo inferiore a EUR 7596000;

iii)

condannato la Commissione a sopportare le proprie spese.

120

La Commissione ha dedotto tre motivi a sostegno della sua impugnazione incidentale:

lo snaturamento di taluni documenti probatori e un errore di diritto nella valutazione del trasferimento di responsabilità dalla Thyssen alla TKS;

l’erronea valutazione delle condizioni richieste in materia di rispetto dei diritti della difesa;

l’errore di valutazione in ordine all’esistenza di un pregiudizio all’esercizio dei diritti della difesa.

121

È l’interpretazione del tenore della risposta della Corte al primo motivo dell’impugnazione incidentale e, più in particolare, il punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, su cui le parti controvertono, interpretazione necessariamente connessa alla portata del detto motivo e ai termini precisi dell’argomentazione sviluppata dalla Commissione a suo sostegno.

122

A tal riguardo, risulta dai punti 73-79 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, che, con il primo motivo della sua impugnazione incidentale, la Commissione non voleva, con tutta evidenza, rimettere in discussione il riconoscimento da parte del Tribunale del fatto che essa fosse legittimata ad imputare alla TKS la responsabilità del comportamento illecito addebitato alla Thyssen sul fondamento della dichiarazione 23 luglio 1997, ma, solamente, la conseguente conclusione del Tribunale secondo la quale detta interpretazione non poteva essere interpretata così da implicare anche una rinuncia della TKS al suo diritto ad essere sentita sui fatti addebitati alla Thyssen.

123

Quanto al tenore della risposta della Corte al primo motivo dell’impugnazione incidentale della Commissione, la ricorrente sostiene che la Corte, anzitutto, ai punti 82-87 della sua sentenza, abbia confermato la decisione del Tribunale di annullare la decisione della Commissione per vizio di procedura, poi, al punto 88, sviluppato un ulteriore motivo per dimostrare l’invalidità della decisione della Commissione precisando che, a prescindere dal citato vizio di procedura, la TKS non poteva essere responsabile, sotto il profilo sostanziale, dell’operato della Thyssen.

124

La ricorrente fa valere, in primo luogo, che, se la Corte non avesse voluto pronunciarsi, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, sul trasferimento di responsabilità, essa non vi avrebbe constatato, nei primi due periodi, che la Thyssen aveva continuato ad esistere e che non si poteva, pertanto, imputare la responsabilità dell’operato di quest’ultima alla TKS in applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 101. L’ulteriore motivazione della Corte, che figura in questi primi due periodi, sarebbe incompleta se la terza frase non facesse riferimento anche alla questione del trasferimento materiale di responsabilità, dato che, in mancanza, tale questione sarebbe rimasta, per quanto riguarda la dichiarazione 23 luglio 1997, senza risposta.

125

Il Tribunale ritiene che tale primo argomento contrasti manifestamente con la struttura della valutazione della Corte relativa al primo motivo dell’impugnazione incidentale, caratterizzata da una stretta correlazione della risposta della Corte agli argomenti addotti dalla Commissione.

126

In un primo momento, nella sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27 (punti 80-87), la Corte esamina se la conclusione del Tribunale, secondo cui la dichiarazione 23 luglio 1997 non implicherebbe una rinuncia della TKS al suo diritto ad essere ascoltata, sia viziata da un errore di diritto a causa di uno snaturamento, da una parte, della stessa dichiarazione e, dall’altra, di altri documenti menzionati ai punti 76 e 77 della sentenza della Corte, vale a dire, le risposte della TKS alle due comunicazioni degli addebiti e la sua lettera del .

127

Nella sua sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27 (punti 81 e 82), la Corte richiama e conferma la validità della summenzionata conclusione del Tribunale circa il tenore della dichiarazione 23 luglio 1997, quindi esamina e respinge (punti 83-86) l’argomento della Commissione relativo alla mancata valutazione da parte del Tribunale di altri elementi di prova in relazione con detta dichiarazione e il loro conseguente snaturamento.

128

La conclusione che il Tribunale non abbia snaturato né la dichiarazione 23 luglio 1997 né gli altri elementi di prova di cui trattasi (sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 87) non segna, tuttavia, la fine della valutazione della Corte del primo motivo sollevato dalla Commissione nella sua impugnazione incidentale.

129

Infatti, in un secondo momento, la Corte esamina e respinge anche un altro argomento della Commissione relativo all’esistenza di circostanze eccezionali, attinenti all’asserita successione economica della TKS alla Thyssen, all’evidente unità di azione tra questi due operatori e alle dichiarazioni fatte dalla TKS in nome della Thyssen nel corso del procedimento amministrativo. Questo è l’unico oggetto del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, immediatamente seguito dalla conclusione di rigetto del primo motivo dell’impugnazione incidentale.

130

La ricorrente deduce, in secondo luogo, che, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte afferma, usando una terminologia inequivocabile, che le «dichiarazioni» della TKS fatte nel corso del procedimento amministrativo, menzionate ai punti 85 e 86 di tale sentenza, non consentono di «imputar[le] la responsabilità dell’operato della Thyssen» e che il punto 85 della detta sentenza riguarda del resto espressamente la dichiarazione 23 luglio 1997.

131

Tuttavia, da una semplice interpretazione letterale del terzo periodo del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, risulta che essa si limita a richiamare la conclusione dell’analisi svolta ai punti 85 e 86 di tale sentenza e che le dichiarazioni ivi considerate sono quelle in merito alle quali la Corte già aveva basato la sua valutazione, vale a dire, le risposte della TKS alle due comunicazioni di addebiti e la sua lettera del 17 dicembre 1996.

132

Se è pur vero che la dichiarazione 23 luglio 1997 viene menzionata al punto 85 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la formulazione dell’ultimo periodo del detto punto mette in evidenza che la Corte ivi distingue precisamente, ai fini del suo ragionamento, le dichiarazioni della TKS in merito a talune attività della Thyssen prima della sua acquisizione nel 1995 dalla dichiarazione . Secondo la Corte, infatti, sebbene la ricorrente avesse presentato osservazioni pure in merito a talune attività della Thyssen prima della sua acquisizione nel 1995, nella sua risposta alla prima comunicazione degli addebiti e nella sua lettera del , la dichiarazione non implicava che la TKS reputasse di essersi pienamente e sufficientemente difesa in merito alla questione dell’imputabilità dell’operato della Thyssen, così che la Commissione fosse legittimata ad infliggerle un’ammenda per il detto operato senza sentirla nuovamente.

133

Inoltre, la Corte richiama, nel terzo periodo del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, le dichiarazioni che sarebbero state fatte dalla TKS «in merito alle attività della Thyssen» nel corso del procedimento amministrativo, formulazione che consente di distinguerle dalla dichiarazione 23 luglio 1997, con la quale la TKS ha confermato di assumere la responsabilità degli atti compiuti dalla Thyssen, e che richiama quella impiegata al punto 85 di detta sentenza relativa alle «osservazioni [presentate dalla TKS] su determinate attività della Thyssen anteriori alla sua acquisizione nel 1995».

134

Quanto alla formulazione, che figura nel summenzionato terzo periodo, secondo cui le dichiarazioni fatte dalla TKS in merito alle attività della Thyssen nel corso del procedimento amministrativo non consentono di «imputare alla TKS la responsabilità dell’operato della Thyssen» prima del 1995, essa dev’essere interpretata alla luce dell’oggetto ben definito del primo motivo dell’impugnazione incidentale e del fatto che il passo in questione si limita a richiamare la conclusione dell’analisi svolta dalla Corte ai punti 85 e 86 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, e questo in ragione di un parziale parallelismo degli argomenti addotti dalla Commissione a sostegno del primo motivo dell’impugnazione incidentale.

135

Il terzo periodo del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, deve quindi essere intesa come il richiamo da parte della Corte della circostanza che le dichiarazioni fatte dalla TKS in merito alle attività della Thyssen nel corso del procedimento amministrativo, vale a dire le risposte della TKS alle due comunicazioni degli addebiti e la sua lettera del 17 dicembre 1996, non consentivano di ritenere che la dichiarazione comportasse anche una rinuncia al suo diritto ad essere sentita e, conseguentemente, di imputare alla TKS la responsabilità dell’operato della Thyssen prima del 1995 in ragione di un vizio di procedura relativo alla violazione dei diritti della difesa della TKS.

136

L’interpretazione contraria del punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, sostenuta dalla ricorrente, finirebbe per ammettere che la Corte abbia trasformato, senza alcuna motivazione e tramite un mero rinvio, un’affermazione concernente la violazione del diritto ad essere ascoltata in una conclusione quanto al trasferimento di responsabilità, ciò che non è ammissibile.

137

Occorre, inoltre, sottolineare che, se il punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, dovesse essere interpretato nel senso indicato dalla ricorrente, vale a dire nel senso che la Corte vi avrebbe affermato che, a prescindere dal vizio di procedura, la TKS non potesse essere dichiarata responsabile dell’operato della Thyssen, la Corte non avrebbe avuto alcun motivo di pronunciarsi ulteriormente sul secondo e sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale censurando l’effettività di una violazione dei diritti della difesa, ciò che essa nondimeno ha fatto ai punti 90-97 della sentenza in questione, per concludere per il rigetto dei detti motivi.

138

Ne consegue che il terzo motivo della ricorrente, secondo cui, infliggendole un’ammenda per il comportamento illecito della Thyssen, la Commissione avrebbe violato l’autorità di cosa giudicata da parte della Corte nella sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, vale a dire che la TKS non avrebbe potuto essere dichiarata responsabile dell’operato della Thyssen, deve essere respinto, in quanto prende le mosse da un’interpretazione erronea del punto 88 della citata sentenza.

Sugli effetti del passaggio in giudicato

139

Dalle suesposte considerazioni risulta che il giudice comunitario ha ritenuto che, in considerazione della dichiarazione 23 luglio 1997, la Commissione fosse eccezionalmente legittimata ad imputare alla TKS la responsabilità del comportamento addebitato alla Thyssen a partire dal dicembre 1993, e questo fino al trasferimento delle attività di quest’ultima alla TKS, avvenuto il , ma che essa non avesse dato modo alla TKS di presentare le proprie osservazioni in merito al comportamento di cui trattasi e che, pertanto, la TKS non avesse potuto esercitare, in questo caso, i suoi diritti di difesa, conclusione che aveva giustificato il parziale annullamento della decisione 98/247.

140

Si deve rilevare che tale punto di diritto è stato effettivamente deciso dal giudice comunitario, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 113, e che, pertanto, esso è passato in giudicato, dopo aver ricordato che l’autorità di cosa giudicata non riguarda solo il dispositivo delle decisioni giurisdizionali di annullamento. Essa si estende alla motivazione che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile [v., in tal senso, sentenza P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, cit. supra al punto 94, punto 44, e giurisprudenza ivi citata].

141

La sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, confermata dalla sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, comportava l’unico obbligo a carico della Commissione, ai sensi dell’art. 233 CE, che impone alle istituzioni, in caso di annullamento di un loro atto, di adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza in questione, di rimuovere, nell’atto destinato a sostituirsi all’atto annullato, l’illegittimità effettivamente constatata (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 113, punto 48).

142

Ciò è proprio quanto la Commissione ha fatto nella Decisione, la cui adozione è stata preceduta dall’invio, il 5 aprile 2006, di una comunicazione degli addebiti alla TKS, la quale vi ha risposto il . Alla ricorrente è stato quindi dato modo di presentare le sue osservazioni in merito alla sussistenza ed alla pertinenza dei fatti addebitati alla Thyssen.

143

Nell’ambito del presente ricorso, il Tribunale viene invitato a pronunciarsi sulla legittimità dell’atto che sostituisce la decisione 98/247 e con il quale la Commissione ha inflitto alla ricorrente, basandosi sulle affermazioni, relative alla dichiarazione 23 luglio 1997, della sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, confermata dalla sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, un’ammenda pari ad EUR 3168000 per l’operato della Thyssen.

144

Sebbene il presente ricorso verta su un atto formalmente diverso dalla decisione 98/247, va rilevato che il punto di diritto dibattuto nell’ambito del ricorso, attinente alla validità della dichiarazione 23 luglio 1997 quale fondamento giuridico dell’imputazione alla ricorrente dell’operato della Thyssen e della conseguente sanzione inflitta a quest’ultima, è già stato esaminato e deciso in modo definitivo dal giudice comunitario e che, quindi, ha autorità di cosa giudicata.

145

L’autorità di cosa giudicata osta a che tale punto di diritto venga nuovamente sottoposto al Tribunale e da esso esaminato.

146

Alla luce di tali considerazioni, l’argomento della ricorrente, secondo il quale, nel caso di specie, non le potrebbe essere opposta l’autorità di cosa giudicata, in quanto la sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, riguarderebbe esclusivamente la decisione 98/247, che non è oggetto del presente ricorso, risulta del tutto irrilevante e deve essere respinto.

147

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il quarto motivo di annullamento, attinente all’illegittimità dell’imposizione di un’ammenda fondata sulla dichiarazione del 23 luglio 1997, deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende priva d’interesse la revoca della detta dichiarazione effettuata dalla ricorrente all’udienza e destinata unicamente a illustrare le proprie argomentazioni quanto alla loro portata.

4. Sulla violazione del «principio di determinatezza»

Argomenti delle parti

148

Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Decisione violi il «principio di determinatezza», non avendo la Commissione precisato con sufficiente chiarezza né, da una parte, il fondamento normativo per infliggere la sanzione né, dall’altra, il concetto di «assunzione della responsabilità tramite una dichiarazione privata».

149

In primo luogo, essa fa valere che la Commissione pretende di fondare l’ammenda inflitta alla TKS su un «combinato di norme», che associa quanto meno l’art. 65 CA all’art. 23 del regolamento n. 1/2003, che è impreciso, poiché l’ammenda inflitta su tale base non è «prevedibile per tutti gli interessati», contrariamente a quanto prescrive la giurisprudenza. Le spiegazioni contraddittorie fornite dalla Commissione nel proprio controricorso evidenzierebbero che essa nemmeno saprebbe a cosa tale combinazione «dovrebbe somigliare».

150

L’imprecisione del combinato di fondamenti normativi risulterebbe confermata dal fatto che essa non permetterebbe di stabilire, in particolare, se il termine di ricorso applicabile fosse di un mese, come previsto dal Trattato CECA, o di due mesi, come previsto dal Trattato CE. Le incertezze procedurali, causate dalla Commissione, costituirebbero una violazione dei diritti della difesa della TKS.

151

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, con il concetto di «ammissione di responsabilità tramite una dichiarazione privata» (punti 125-127 della Decisione), la Commissione ha concepito un caso sui generis di successione giuridica, applicato per la prima volta nel presente procedimento e impreciso, indefinito e quindi manifestamente illegittimo allo stesso tempo per la sua portata e per le sue condizioni di applicazione.

152

Tale nuovo concetto non risulterebbe né dal diritto comunitario primario né dal diritto derivato né dalla giurisprudenza, caratterizzata da una soluzione contraria accolta nella sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 101. La violazione del «principio di determinatezza» discenderebbe anche dal fatto che, nella sua decisione 19 gennaio 2005, MCAA, la Commissione stessa avrebbe esplicitamente accolto la tesi opposta, vale a dire che un’autonoma dichiarazione privata non comporterebbe affatto un trasferimento di responsabilità. Inoltre, nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione non avrebbe neppure menzionato il nuovo concetto da essa applicato successivamente nel sanzionare infrazioni al diritto delle intese.

153

La ricorrente afferma, infine, che il fatto che la Commissione non abbia indicato chiaramente e in modo definitivo su quale fondamento normativo essa si basasse per infliggere una sanzione, le consentirebbe solo di fare supposizioni sul detto fondamento. Tale constatazione non potrebbe comportare l’irricevibilità del presente motivo, come invocata dalla Commissione, ma unicamente la nullità della decisione.

154

La Commissione sostiene che l’argomento della ricorrente relativo alle asserite «incertezze, causate dalla Commissione» sia talmente vago che il motivo deve essere dichiarato irricevibile a causa dell’imprecisione. Essa chiede, in subordine, il rigetto del motivo in quanto infondato.

Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità del motivo

155

La Commissione contesta la ricevibilità del quinto motivo in ragione di un’asserita imprecisione dello stesso.

156

A tal proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II-17, punto 68, e , causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II-1989, punto 333).

157

Nel caso di specie, risulta dalle memorie della ricorrente relative al motivo attinente alla violazione del «principio di determinatezza» che questa si riferisce in realtà al principio della certezza del diritto, il quale sarebbe stato violato dalla Commissione a causa dell’imprecisione, da una parte, del fondamento normativo della sanzione e, dall’altra, dell’imputazione di responsabilità.

158

Si deve osservare che, in tal modo, la ricorrente ha fornito informazioni sufficientemente chiare e precise dal momento che esse non hanno impedito alla Commissione di replicare agli argomenti addotti già nel controricorso e che essi consentono al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

159

Occorre quindi dichiarare il motivo ricevibile ed esaminarlo nel merito.

Nel merito

160

Secondo consolidata giurisprudenza, richiamata dalla ricorrente nelle sue memorie, la legislazione comunitaria dev’essere chiara e la sua applicazione dev’essere prevedibile per tutti gli interessati. Tale esigenza di certezza del diritto impone che qualsiasi atto che miri a produrre degli effetti giuridici tragga la propria forza vincolante da una disposizione del diritto comunitario che dev’essere espressamente indicata come fondamento normativo e che prescrive la forma giuridica di cui l’atto dev’essere rivestito (sentenza della Corte 16 giugno 1993, causa C-325/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-3283, punto 26). La Corte ha anche precisato che una sanzione, anche di natura non penale, può essere inflitta solo qualora abbia un fondamento normativo chiaro ed inequivoco (sentenza della Corte , causa 117/83, Könecke, Racc. pag. 3291, punto 11).

161

Quanto, in primo luogo, all’affermazione dell’imprecisione del fondamento normativo della Decisione, la ricorrente sostiene che la Decisione si fonda su un impreciso«combinato di norme», che associa quanto meno l’art. 65 CA all’art. 23 del regolamento n. 1/2003. Oltre a considerazioni prive di ogni pertinenza in merito alle asserite imprecisioni del controricorso, essa deduce che tale combinato è impreciso, poiché l’ammenda inflitta non era «prevedibile per tutti gli interessati», e che l’imprecisione del «cocktail di fondamenti giuridici» è all’origine di incertezze procedimentali che costituiscono violazione dei diritti della difesa.

162

Tale argomentazione della ricorrente si basa su una premessa errata e dev’essere quindi respinta.

163

Dalla Decisione risulta chiaramente che il suo fondamento normativo, vale a dire le disposizioni che legittimano la Commissione ad agire nel campo di cui trattasi, è costituito unicamente dagli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, e non dall’art. 65 CA. Il riferimento, nella Decisione, all’art. 65 CA riguarda il n. 1, ovvero la disposizione sostanziale diretta alle imprese ed alle associazioni di imprese con il divieto di taluni comportamenti anticoncorrenziali, e il n. 5, in quanto questo prevede la possibilità di infliggere ammende pari, al massimo, al doppio del volume d’affari realizzato con i prodotti oggetto dell’accordo collusivo. Il riferimento all’applicabilità dell’art. 65, n. 5, CA riguarda la discussione relativa al principio della lex mitior al fine di giustificare, nel caso di specie, l’applicazione, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, di tale disposizione e non dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, (v. punti 162-168 e 178 della Decisione).

164

Dal tenore del primo e del secondo motivo di annullamento, esaminati in precedenza, emerge che la ricorrente non ha realmente avvertito incertezza quanto al fondamento normativo della Decisione.

165

Oltre all’esplicito richiamo degli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha ricordato, al punto 70 della Decisione, i termini di una giurisprudenza consolidata, secondo la quale le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, a differenza delle norme di merito che normalmente si interpretano come non riguardanti situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore (sentenza Meridionale Industria Salumi e a., cit. supra al punto 85, punto 9). Inoltre, l’art. 4 della Decisione afferma espressamente che quest’ultima costituisce titolo esecutivo «conformemente all’art. 256 [CE]», decisione che è stata notificata alla ricorrente tramite una lettera che le precisava che tale notifica veniva effettuata «conformemente all’art. 254 [CE]».

166

Alla luce di tali considerazioni, non c’era alcun dubbio che il ricorso avverso la Decisione, adottata oltre quattro anni dopo la scadenza del Trattato CECA, dovesse essere proposto nel rispetto delle disposizioni dell’art. 230 CE e del regolamento di procedura e che l’art. 23 dello Statuto CECA della Corte di giustizia non potesse, in nessun caso, trovare applicazione.

167

Occorre, inoltre, rilevare che la ricorrente non fornisce alcuna spiegazione a sostegno della particolare censura secondo cui il fondamento normativo sarebbe impreciso, poiché l’ammenda inflitta non sarebbe stata «prevedibile per tutti gli interessati», e che, comunque, essa non deduce l’illegittimità dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 rispetto al principio della legalità dei reati e delle pene, corollario del principio della certezza del diritto, e nemmeno un’insufficiente motivazione della Decisione.

168

Va rammentato che la Decisione, con cui la Commissione accerta un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA e sanziona la ricorrente dopo la scadenza del Trattato CECA, è stata adottata nel rispetto dei principi che governano l’applicazione della legge nel tempo e che la Commissione giustamente ha applicato il citato articolo, quale norma sostanziale, e le norme di competenza e di procedura risultanti dal regolamento n. 1/2003, tra cui l’art. 23, n. 2, che prevede esplicitamente che essa possa imporre un’ammenda alle imprese che hanno avuto un comportamento anticoncorrenziale.

169

Invero, per quanto riguarda l’intenzione della ricorrente di rimettere in discussione la validità del fondamento normativo della Decisione evocando «un cocktail di fondamenti normativi non ammesso né dalla giurisprudenza né dalla dottrina», basta rammentare che si è in precedenza osservato che il fondamento normativo impiegato attribuiva la competenza alla Commissione di accettare e sanzionare un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA, al momento dell’adozione della Decisione.

170

Quanto, in secondo luogo, all’affermazione dell’imprecisione, nel caso di specie, nell’imputazione della responsabilità, è sufficiente rilevare che la responsabilità della ricorrente per il comportamento della Thyssen si basa esplicitamente ed esclusivamente sulla dichiarazione 23 luglio 1997, come risulta molto chiaramente dai punti 112-117, 125, 127, 128 e 149 della Decisione. L’esame delle memorie della ricorrente rivela, del resto, l’assenza di qualsiasi incertezza sul punto.

171

Risulta, in effetti, che l’argomento della ricorrente sviluppato a sostegno del suo quinto motivo di annullamento è diretto a dimostrare nuovamente l’illegittimità di un tale fondamento, contestazione che è irricevibile in quanto tale punto di diritto è già stato deciso in modo definitivo dal giudice comunitario, nel senso della validità del detto fondamento, ed esso ha, pertanto, autorità di cosa giudicata (v. punti i precedenti punti 139-147).

172

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il motivo attinente alla violazione del «principio di determinatezza» deve essere respinto.

5. Sulla violazione del principio del ne bis in idem

Argomenti delle parti

173

Nell’ambito del suo sesto motivo, la ricorrente afferma che il concetto del «trasferimento della responsabilità tramite una dichiarazione privata» contrasta con il principio del ne bis in idem, il quale deve essere rispettato anche nel quadro del «rinnovo di un procedimento sanzionatorio».

174

Il presente procedimento sarebbe caratterizzato da un’illegittima duplice sanzione. L’infrazione commessa dalla TKS sarebbe stata già oggetto di una sanzione divenuta definitiva e la Commissione le avrebbe accollato, in aggiunta, l’infrazione commessa dalla Thyssen, il che si risolverebbe nel sanzionarla una seconda volta per il medesimo atto.

175

Essa afferma che, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte ha constatato che il trasferimento di responsabilità era materialmente impossibile e che essa viene quindi sanzionata per la seconda volta, nonostante il fatto che la sanzione avesse acquisito il carattere definitivo della res judicata. La conclusione della Corte renderebbe irrilevante il fatto che la parte annullata della decisione 98/247 coinciderebbe con la parte dell’ammenda che sarebbe stata, in teoria, inflitta alla ricorrente per l’infrazione imputata alla Thyssen.

176

Inoltre, conformemente al suo nuovo concetto di «assunzione della responsabilità tramite una dichiarazione privata», la Commissione procederebbe all’imputazione di una responsabilità gravante su un terzo. La Commissione stessa sottolineerebbe che la responsabilità non sarebbe gravava inizialmente sulla TKS e che non si sarebbe nemmeno trattato di una responsabilità necessaria nel quadro di una successione giuridica. Orbene, secondo la ricorrente, se così stanno le cose si deve necessariamente rilevare che la Commissione, invece di limitarsi a correggere un vizio di procedura, ha inflitto una nuova e seconda ammenda. L’imposizione di una sanzione per l’infrazione commessa dalla Thyssen sarebbe quindi legittima solo se la TKS non fosse stata già sanzionata per l’infrazione da essa commessa. Tuttavia, dato che la sanzione inflitta alla TKS, nel 1998, sarebbe diventata definitiva, le azioni giudiziarie dovrebbero essere ormai considerate estinte per tutti i fatti controversi.

177

La Commissione conclude per il rigetto di questo motivo.

Giudizio del Tribunale

178

Occorre ricordare che il principio del ne bis in idem, principio fondamentale del diritto comunitario, sancito peraltro dall’art. 4, n. 1, del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga condannata o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 113, punto 59).

179

L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unicità del contravventore e di unicità dell’interesse giuridico tutelato (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 338).

180

Nel caso di specie, la ricorrente pretende di essere oggetto di un’illegittima duplice sanzione. Essa sostiene di essere già stata sanzionata, in modo definitivo, nella decisione 98/247, per l’infrazione che ha commesso e che, accollandole, nella Decisione, l’onere dell’infrazione commessa dalla Thyssen, la Commissione l’abbia sanzionata una seconda volta per «lo stesso atto».

181

A sostegno della sua affermazione, la ricorrente eccepisce nuovamente l’irregolarità dell’imputazione della responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen sul fondamento della dichiarazione 23 luglio 1997, e questo, da una parte, richiamando il proprio argomento secondo il quale, al punto 88 della sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Corte avrebbe dichiarato che la TKS non era materialmente responsabile del comportamento illecito della Thyssen e, dall’altra, affermando che la Commissione, nella Decisione, ha proceduto all’imputazione di una responsabilità gravante su un terzo.

182

La ricorrente deduce dall’asserita irregolarità di cui trattasi che l’ammenda inflitta nella Decisione può avere solo il fine di sanzionarla una seconda volta per l’infrazione da essa commessa, il che contrasterebbe con il principio del ne bis in idem.

183

Il Tribunale ritiene che tale argomento muova da una premessa errata.

184

Invero, come già rilevato, il giudice comunitario ha ritenuto che, in considerazione della dichiarazione 23 luglio 1997, la Commissione fosse eccezionalmente legittimata ad imputare alla TKS la responsabilità del comportamento illecito addebitato alla Thyssen.

185

Dopo aver rilevato l’esistenza di un vizio di procedura relativo ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il Tribunale ha annullato l’art. 1 della decisione 98/247, nella parte in cui imputava alla TKS la responsabilità della violazione dell’art. 65 CA commessa dalla Thyssen, riducendo, di conseguenza, l’ammenda a carico della TKS dell’importo di quella ad essa inflitta per l’infrazione commessa dalla Thyssen e fissando, infine, in EUR 4032000 l’importo dell’ammenda definitiva a carico della TKS per il suo proprio comportamento anticoncorrenziale.

186

Tale sentenza è stata confermata dalla Corte con la sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, dovendosi ricordare che l’interpretazione della ricorrente del punto 88 di detta sentenza è già stata respinta.

187

Conformemente all’art. 233 CE, spetta alla Commissione porre rimedio all’illegittimità accertata dal giudice comunitario, ciò che essa ha fatto nel quadro del procedimento conclusosi con l’adozione della Decisione. Quest’ultima è intesa unicamente ad imputare alla ricorrente, dopo aver rimediato al vizio di procedura, la responsabilità della violazione dell’art. 65 CA commessa dalla Thyssen, sul fondamento della dichiarazione 23 luglio 1997, e di imporle, di conseguenza, un’ammenda di un importo pari a EUR 3168000.

188

La Decisione non costituisce quindi, in nessun caso, una seconda sanzione del comportamento illecito della TKS già punito, in modo definitivo, dalla decisione 98/247. Inoltre, e come giustamente sottolineato dalla Commissione, l’assunzione di responsabilità tramite la dichiarazione 23 luglio 1997 non riduce le due infrazioni commesse dalla TKS e dalla Thyssen ad un’unica infrazione.

189

Peraltro, esaminando di nuovo ed unicamente l’operato anticoncorrenziale della Thyssen, la Decisione non viola nemmeno il principio del ne bis idem.

190

Va rammentato che il principio del ne bis in idem non osta, di per sé, ad una riattivazione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso comportamento anticoncorrenziale nel caso in cui una prima decisione sia stata annullata per motivi di forma, senza che sia intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati, poiché in tal caso la decisione di annullamento non ha valore di «assoluzione» nel senso attribuito a tale termine in materia penale. In un’ipotesi siffatta, le sanzioni irrogate dalla nuova decisione non si cumulano con quelle inflitte dalla decisione annullata, bensì vi si sostituiscono (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 113, punto 62).

191

Detta soluzione giurisprudenziale è pienamente applicabile al caso di specie, dato che la sanzione inflitta alla ricorrente nella Decisione per la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen si sostituisce a quella pronunciata nella decisione 98/247 per la stessa infrazione, mancando in tale modo qualsiasi violazione del principio del ne bis in idem.

192

Da tutte le suesposte considerazioni che precedono risulta che il motivo attinente alla violazione del principio del ne bis in idem deve essere respinto.

6. Sulla prescizione

Argomenti delle parti

193

Nel ambito del settimo motivo, la ricorrente sostiene che, conformemente all’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 6 aprile 1978, 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU L 94, pag. 22), l’infrazione commessa dalla Thyssen è assoggettata a una prescrizione di cinque anni, che è maturata nel 1999, o al più tardi nel 2003, se si prende in considerazione la data in cui le altre partecipanti all’intesa hanno messo fine all’infrazione.

194

Non ci sarebbe stata interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2 della decisione n. 715/78, né sua sospensione, in quanto la Thyssen era stata parte del procedimento che ha condotto alla sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24. Il risultato non cambierebbe richiamando le norme di prescrizione dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003 o del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica (GU L 319, pag. 1).

195

Contrariamente all’opinione della Commissione, nel caso di specie, la prescrizione non dipenderebbe dall’infrazione commessa dalla TKS, considerato che l’ammenda inflitta nella Decisione sanzionerebbe un’infrazione commessa inizialmente dalla Thyssen. Richiamandosi alla sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-297/98 P, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. I-10101), la ricorrente afferma che, essendo l’infrazione addebitatagli un’infrazione commessa dalla Thyssen, la sanzione potrebbe esserle inflitta solo nella misura in cui poteva essere imposta alla sua dante causa, vale a dire alla Thyssen. Essendosi l’infrazione prescritta per quanto concerne la Thyssen, lo stesso si sarebbe verificato nei confronti della ricorrente, da ritenersi «subentrata alla Thyssen nel procedimento che può condurre ad un’ammenda».

196

In replica all’argomento della Commissione secondo cui non si tratterebbe di una «questione di successione», considerato che la Thyssen esiste ancora e che la propria competenza a reprimere le infrazioni risulta unicamente e direttamente dall’asserita dichiarazione di assunzione di responsabilità, la ricorrente sostiene che la nozione di successione giuridica non sia subordinata alla condizione che il dante causa non esista più e che si verifichi una successione, quando cambino le competenze giuridiche, anche qualora il dante causa ancora esista. Inoltre, non sarebbe pertinente qualificare tale trasferimento di responsabilità come «successione giuridica» o impiego da parte della Commissione del suo «potere sanzionatorio» in base alla dichiarazione 23 luglio 1997, in quanto si tratterebbe sempre di una responsabilità per un’infrazione alla quale la ricorrente sarebbe del tutto estranea.

197

La ricorrente sottolinea che la Commissione oppone alla prescrizione anche il suo «legittimo interesse a constatare l’infrazione» tramite la Decisione, adottata contro la TKS, e afferma che i termini di prescrizione non varrebbero per le «decisioni di accertamento». Non si potrebbe accogliere tale argomentazione, non risultando su cosa la Commissione potrebbe fondare un siffatto «legittimo interesse» ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e in questo caso non si tratterebbe di una decisione con efficacia dichiarativa, ma di una decisione che infligge un’ammenda. Nemmeno «un legittimo interesse a constatare l’infrazione» potrebbe in alcun modo cambiare il fatto che l’infrazione si è prescritta. Comunque, una «decisione di accertamento», non sottomessa alle norme di prescrizione, violerebbe i diritti della difesa della TKS, poiché tale legittimo interesse non sarebbe mai stato menzionato nella comunicazione degli addebiti.

198

La Commissione conclude per il rigetto del settimo motivo.

Giudizio del Tribunale

199

Il Tribunale ritiene che il presente motivo non possa essere accolto, essendo errata la premessa su cui si basa, vale a dire che la sanzione che è stata inflitta alla ricorrente nella decisione 98/247, poi nella Decisione, riguardi «un’infrazione alla quale essa sarebbe del tutto estranea».

200

Va rammentato che la TKS ha accettato, con la dichiarazione 23 luglio 1997, indirizzata alla Commissione, di essere considerata responsabile dei fatti addebitati alla Thyssen per il periodo a decorrente dal 1993, benché le attività della Thyssen nel settore dei prodotti in questione le fossero state trasferite solo a partire dal .

201

La decisione 98/247, che imputava alla TKS la responsabilità dell’operato della Thyssen e le imponeva a tale titolo un’ammenda, si fonda proprio e unicamente sulla dichiarazione 23 luglio 1997.

202

Nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione della dichiarazione 23 luglio 1997, la Commissione fosse eccezionalmente legittimata ad imputare alla TKS la responsabilità del comportamento illecito addebitato alla Thyssen, dal momento che una siffatta dichiarazione implica che la persona giuridica sotto la cui responsabilità sono state poste le attività di un’altra persona giuridica, dopo la data dell’infrazione risultante dalle dette attività, sia tenuta a risponderne, benché, in linea di principio, essa incomba sulla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento della commissione dell’infrazione risponderne (punto 62 della sentenza).

203

Dal punto di vista giuridico emerge, quindi, che l’infrazione de qua è stata commessa dalla TKS (v., per analogia, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. I-10065, punto 28).

204

Proprio tale elemento spiega perché, nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il Tribunale abbia sanzionato la Commissione per violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

205

Dopo aver rilevato che la dichiarazione 23 luglio 1997 non può essere interpretata nel senso che essa implichi, parimenti, una rinuncia della ricorrente al suo diritto ad essere sentita in merito ai fatti addebitati alla Thyssen, il Tribunale ha rilevato che la comunicazione degli addebiti notificata alla ricorrente non le imputava la responsabilità dell’operato addotto contro la Thyssen, fatti per i quali la TKS ora accettava di essere considerata responsabile ai fini dell’imputazione di un’eventuale ammenda, e che la TKS non aveva mai avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sussistenza ed alla pertinenza dei fatti addebitati alla Thyssen. Il Tribunale ne ha tratto conclusione che la ricorrente non avesse potuto esercitare i suoi diritti della difesa.

206

Si deve, a tal proposito, rammentare che, sulla base degli elementi raccolti in seguito alle ispezioni e alle richieste di informazioni, spetta alla Commissione decidere in ordine alla questione dell’imputabilità delle infrazioni accertate e che la garanzia procedurale essenziale costituita dalla comunicazione degli addebiti è un’applicazione di un principio fondamentale del diritto comunitario il quale esige il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento (sentenza della Corte 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. I-1365, punti 142 e 143). Nella comunicazione degli addebiti, atto del procedimento che segna l’inizio del procedimento amministrativo in contraddittorio, la Commissione formula le censure ed i fatti imputati all’impresa che ne è destinataria. Considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (sentenze della Corte , causa C-176/99 P, ARBED/Commissione, Racc. pag. I-10687, punto 21, e ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, punto 92).

207

Il Tribunale ha quindi ritenuto che spettasse unicamente alla TKS rispondere dell’infrazione che le era giuridicamente imputabile in considerazione della dichiarazione 23 luglio 1997.

208

In tale contesto, la questione sollevata, nel caso di specie, dalla prescrizione non è se la sanzione imposta alla TKS nella Decisione potesse essere imposta al suo asserito «dante causa», bensì se la Commissione fosse ancora legittimata ad infliggere alla TKS, il 20 dicembre 2006, un’ammenda per un’infrazione terminata il ovvero il , a seconda che si tenga conto della data di acquisizione da parte della TKS delle attività della Thyssen nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile o della data della cessazione dell’infrazione continuata determinata all’art. 1 della decisione 98/247.

209

Per quanto concerne le norme di prescrizione pertinenti nella specie, va rilevato che, avendo la Commissione applicato nella Decisione le norme di competenza e di procedura stabilite dal regolamento n. 1/2003, resta esclusa nella specie in forza dell’art. 37 del regolamento n. 1/2003, l’applicazione del regolamento n. 2988/74. Quanto al regolamento n. 1/2003 ed alla decisione n. 715/78, esse contengono disposizioni sostanzialmente identiche.

210

Gli atti summenzionati così dispongono:

il potere della Commissione di comminare ammende per le infrazioni alle disposizioni del diritto comunitario della concorrenza è soggetto, in linea di principio, ad un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione o dal giorno in cui è cessata l’infrazione, per le infrazioni continuate o ripetute (art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 e art. 1, nn. 1 e 2, della decisione n. 715/78);

la prescrizione è interrotta con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione, laddove l’interruzione della prescrizione ha effetto a decorrere dal giorno in cui l’atto è notificato ad almeno un’impresa che abbia partecipato all’infrazione e vale nei confronti di tutte le imprese che abbiano partecipato all’infrazione (art. 25, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2003 e art. 2, nn. 1 e 2, della decisione n. 715/78);

il termine di prescrizione decorre nuovamente a partire da ogni interruzione, ma essa opera al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha irrogato un’ammenda o una sanzione, ove tale termine è prolungato in ragione della durata della sospensione della prescrizione (art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003 e art. 2, n. 3, della decisione n. 715/78);

la prescrizione in materia di procedimenti è sospesa per il tempo in cui pende dinanzi al giudice comunitario un procedimento avverso la decisione della Commissione (art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 e art. 3 della decisione n. 715/78).

211

Nella specie, si deve ricordare che, a seguito alla dichiarazione 23 luglio 1997, intervenuta poco più di due anni dopo l’acquisizione, il , da parte della TKS delle attività della Thyssen nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile, la Commissione ha adottato la decisione 98/247, sanzionando per la prima volta la TKS, e questo il , vale a dire entro il termine quinquennale di prescrizione.

212

La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione 98/247, l’11 marzo 1998, e il Tribunale ha pronunciato la sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il . Tale sentenza è stata oggetto di impugnazione proposta dalla ricorrente il e respinta dalla Corte, con la sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, il .

213

Va osservato che, dopo la sua sospensione per tutto il periodo in cui era pendente il procedimento avverso la decisione 98/247, il termine di prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere dal 14 luglio 2005 al , data in cui è stato ancora interrotto dalla comunicazione degli addebiti indirizzata alla TKS nel quadro del procedimento che ha condotto all’adozione della Decisione il .

214

Dalle suesposte considerazioni risulta che la Decisione è stata adottata nel rispetto delle norme di prescrizione previste negli atti menzionati al precedente punto 209, a prescindere dal fatto che il dies a quo del termine sia fissato al 1o gennaio 1995 o al ; conseguentemente, il motivo di annullamento attinente alla prescrizione dell’azione deve essere respinto.

7. Sulla violazione dei diritti della difesa

215

La ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa, censura che si articola in due capi, relativi, il primo, all’irregolarità della comunicazione degli addebiti (nono motivo di annullamento) e, il secondo, alla violazione del diritto di accesso al fascicolo (ottavo motivo di annullamento).

Argomenti delle parti

216

In primo luogo, la ricorrente sostiene che nella Decisione la Commissione deduca per la prima volta che il trasferimento di responsabilità non risulterebbe da una successione, ma esclusivamente dalla dichiarazione 23 luglio 1997 e, con riferimento alla prescrizione dell’infrazione, di avere un «legittimo interesse a constatare l’infrazione», ciò che non è stato menzionato né nella comunicazione degli addebiti né nel procedimento anteriore.

217

Essa lamenta inoltre che, piuttosto che una comunicazione degli addebiti in debita forma, la Commissione le ha indirizzato un «patchwork» di vari documenti, che include la comunicazione degli addebiti del 1997 e varie note, completate da considerazioni giuridiche frammentarie, da cui era impossibile comprendere le affermazioni di fatto e di diritto che la Commissione intendeva mantenere e i punti in cui essa aveva modificato la sua valutazione dopo che la vecchia decisione e la comunicazione degli addebiti del 1997 erano state criticate e parzialmente annullate dalla Corte e dal Tribunale.

218

La ricorrente ritiene che la tecnica di rinvio impiegata dalla Commissione e il carattere estremamente vago dell’analisi giuridica dei suoi principali punti non fossero formalmente sufficienti a consentire un regolare procedimento di contraddittorio e non potessero, di conseguenza, preparare in modo adeguato l’adozione della Decisione.

219

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il suo diritto di accesso al fascicolo non consentendole, nell’ambito della consultazione del fascicolo effettuata presso i locali dell’istituzione il 24 aprile 2006, di consultare tutti i documenti che potevano essere utili alla sua difesa, in base al rilievo che taluni documenti avrebbero contenuto segreti aziendali.

220

Essa reputa ingiustificato tale diniego di accesso al fascicolo, per il semplice fatto che si trattava di documenti risalenti tutti a più di dieci anni prima, che avevano quindi perso il loro asserito carattere riservato ai sensi del punto 23 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7; in prosieguo: la «comunicazione del 2005»), e in quanto la Commissione non ha, in nessun momento, specificato la natura dei segreti aziendali che potevano contenere. La Commissione avrebbe anche trascurato su un piano più generale che, nel quadro del «procedimento di riadozione», essa avrebbe dovuto naturalmente dare accesso alle risposte date alla comunicazione degli addebiti del 1997 dalle altre imprese interessate.

221

Dopo la scadenza, il 17 maggio 2006, del termine per rispondere all’ultima comunicazione degli addebiti, la Commissione, con la lettera dell’, le avrebbe consentito l’accesso a taluni dei documenti inizialmente tenuti riservati. Tale misura non avrebbe tuttavia rimediato alla violazione dei diritti della difesa della TKS, in quanto non avrebbe riguardato tutti i documenti che potevano essere utili alla difesa e la TKS non sarebbe stata in grado di sfruttare tali documenti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, così che, anche in questo caso, i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati. La ricorrente fa valere che non le è stato dato modo di prendere posizione in merito ai documenti trasmessi l’ a causa del termine per l’udienza fissato parallelamente.

222

Inoltre, l’argomento della Commissione, secondo il quale i documenti di cui la ricorrente non aveva potuto disporre non sarebbero pertinenti, dato che essa non avrebbe contestato i fatti, non risulta convincente, in quanto vi può essere violazione dei diritti della difesa non solo nell’ipotesi in cui un’impresa intenda contestare fatti per la sua difesa. Da tali documenti potrebbero risultare elementi relativi a circostanze attenuanti, rilevanti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, o concernenti la possibilità di perseguire un’infrazione dal punto di vista della prescrizione. Nella misura in cui la Commissione fa infine valere che la ricorrente avrebbe dovuto fornire maggiori dettagli in ordine ai documenti di cui essa non aveva potuto disporre, per giustificare sufficientemente una richiesta di accesso a tali documenti, andrebbe osservato il carattere contraddittorio di tale affermazione, in quanto detti documenti non potevano essere noti alla ricorrente.

223

La Commissione conclude che, nella fattispecie, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa.

Giudizio del Tribunale

224

Occorre, anzitutto, ricordare che sono la comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo, dall’altro, i mezzi che consentono alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I-3921, punto 55).

Sul tenore della comunicazione degli addebiti del 5 aprile 2006

225

Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere una descrizione degli addebiti redatta in termini sufficientemente chiari, se anche sommari, da consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico (sentenza Mo Och Domsjö/Commissione, cit. supra al punto 156, punto 63). Il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento che può risolversi in sanzioni quali quelle in causa impone, infatti, che le imprese ed associazioni di imprese interessate siano messe in grado, fin dal procedimento amministrativo, di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T 32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 553). Tale esigenza è rispettata quando la decisione non pone a carico degli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nell’esposizione degli addebiti e prende in considerazione soltanto i fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza della Corte , causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 94). Ne deriva che la Commissione può prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali questi ultimi hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenza del Tribunale , cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 47).

226

La ricorrente sostiene che la comunicazione degli addebiti del 5 aprile 2006 non soddisfi le summenzionate prescrizioni, per un duplice ordine di motivi.

227

Essa afferma, in primo luogo, che, piuttosto che una comunicazione degli addebiti in debita forma, la Commissione le abbia indirizzato un «patchwork di vari documenti», comprendente la comunicazione degli addebiti del 1997 e varie note, completate da considerazioni giuridiche frammentarie, «da cui era impossibile individuare quali affermazioni di fatto e di diritto la Commissione intendeva mantenere e in quali punti essa aveva modificato la sua valutazione dopo che la vecchia decisione e la comunicazione degli addebiti del 1997 erano state criticate e parzialmente annullate dalla Corte e dal Tribunale».

228

È pacifico che la Commissione abbia indirizzato alla ricorrente, il 5 aprile 2006, una comunicazione degli addebiti, cui è stata allegata la comunicazione degli addebiti del e i suoi allegati, nonché un elenco completo dei documenti del vecchio procedimento e del «procedimento di riadozione», il che non può essere qualificato come un «patchwork di vari documenti».

229

Oltre al fatto che la ricorrente non menziona alcuna disposizione della normativa comunitaria che proibisca il summenzionato modus procedendi della Commissione, detto modus procedendi risulta giustificato dalle particolari circostanze del caso di specie.

230

Dopo aver rilevato l’esistenza di un vizio di procedura attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il Tribunale ha annullato l’art. 1 della decisione 98/247, nella parte in cui imputava alla TKS la responsabilità dell’infrazione all’art. 65 CA commessa dalla Thyssen, riducendo, di conseguenza, l’ammenda a carico della TKS in ragione dell’importo di quella ad essa inflitta per l’infrazione commessa dalla Thyssen e fissando in EUR 4032000 l’importo dell’ammenda definitiva a carico della TKS per il suo proprio comportamento anticoncorrenziale.

231

La sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, confermata dalla sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, comportava l’unico obbligo a carico della Commissione, ai sensi dell’art. 233 CE, di rimuovere, nell’atto destinato a sostituirsi all’atto annullato, l’illegittimità effettivamente constatata (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 113, punto 48).

232

Conformemente alla giurisprudenza secondo cui il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato deve in linea di principio essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 113, punto 73), la Commissione si è ricollocata al momento dell’assunzione da parte della TKS della responsabilità del comportamento illecito della Thyssen, il 23 luglio 1997, e ha ripreso il procedimento a partire da quella data.

233

Nel dare esecuzione alla sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, confermata dalla sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, la Commissione ha indirizzato alla ricorrente, il 5 aprile 2006, una nuova comunicazione degli addebiti affinché essa prendesse posizione in merito al comportamento anticoncorrenziale della Thyssen. Alla luce dell’identità degli elementi di fatto e di diritto di detto comportamento rispetto al procedimento originario, la Commissione ha potuto presentare i «vecchi addebiti» del 1997 come parte integrante della nuova comunicazione degli addebiti del 2006.

234

Al punto 16 della comunicazione degli addebiti, la Commissione precisa quanto segue:

«La comunicazione degli addebiti del 1997, già inviata alla [Thyssen], ivi compresi gli allegati (I-V), viene riprodotta come originale scannerizzato all’allegato 1 della presente comunicazione degli addebiti e costituisce parte integrante della presente comunicazione degli addebiti».

235

Va rammentato, in proposito, che il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado di far conoscere adeguatamente il proprio punto di vista sui documenti presi in considerazione dalla Commissione nelle constatazioni alla base della decisione (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 25). Di conseguenza, solo i documenti citati o menzionati nella comunicazione degli addebiti costituiscono, in linea di massima, mezzi di prova opponibili al destinatario della comunicazione degli addebiti (sentenze del Tribunale , causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 55, e causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 34).

236

Nella comunicazione degli addebiti del 2006, la Commissione ha svolto esplicite considerazioni giuridiche in merito all’applicazione dell’art. 65 CA, nonostante la scadenza del Trattato CECA, nonché in merito al principio della lex mitior, precisando, poi, al punto 15 quanto segue:

«1.   Gli addebiti sono rivolti esclusivamente alla TKS per il comportamento della [Thyssen]. 2. Ogni indicazione (ad esempio il numero degli Stati membri della CE) devono essere interpretati in relazione al contesto storico. 3. Il punto 64 relativo all’applicabilità dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA deve essere interpretato in combinazione con i punti 26 e segg. della presente comunicazione degli addebiti. 4. La data della comunicazione degli addebiti come anche il numero dei membri della Commissione che hanno all’epoca adottato la decisione per la Commissione sono tutti sostituiti a motivo della presente comunicazione degli addebiti».

237

Alla luce di tali elementi, non si può sostenere, come fa la ricorrente senza addurre alcun argomento, che la comunicazione degli addebiti del 2006 non consentisse di conoscere quali affermazioni di fatto e di diritto la Commissione intendesse mantenere successivamente alla sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, e la sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27. Nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti la ricorrente ha peraltro preso posizione non contestando né i fatti né la loro qualificazione giuridica, come descritti nella detta comunicazione.

238

La ricorrente ha poi fatto valere che la comunicazione degli addebiti del 2006 non consentiva di distinguere tra le affermazioni della Corte che la Commissione intendeva riconoscere e che, nella misura in cui la Commissione pretendeva di non essere vincolata da tutte le affermazioni fatte dalla Corte, essa avrebbe, a fortiori, dovuto adottare una comunicazione degli addebiti comprensibile ed uniforme. Il Tribunale ritiene che tale censura, oltre ad essere ancora una volta imprecisa, si fondi implicitamente, ma inevitabilmente, sulla tesi erronea della ricorrente secondo la quale la Corte avrebbe deciso, nella sentenza ThyssenKrupp/Commissione, cit. supra al punto 27, che la TKS non potesse essere materialmente responsabile dell’operato della Thyssen. Come già indicato, tale affermazione si fonda su un’interpretazione errata della sentenza di cui trattasi, e più in particolare del suo punto 88.

239

La Commissione non ha in alcun modo preteso di non essere vincolata a tutte le affermazioni fatte dalla Corte e, in esecuzione delle decisioni del giudice comunitario, ha indirizzato alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti riunendo le sue osservazioni in ordine al comportamento della Thyssen, nella quale viene indicato in modo chiaro che essa ritiene che, per effetto della dichiarazione 23 luglio 1997, la ricorrente avesse assunto la responsabilità del comportamento della Thyssen.

240

La ricorrente asserisce, in secondo luogo, che la Commissione abbia introdotto «a sorpresa» nuovi argomenti giuridici nella Decisione. Ad esempio, la Commissione avrebbe sostenuto per la prima volta nella Decisione che il trasferimento di responsabilità non risultasse da una successione, bensì esclusivamente dalla dichiarazione 23 luglio 1997 e, con riferimento alla prescrizione dell’infrazione, di aver un «legittimo interesse a constatare l’infrazione», ciò che non sarebbe stato menzionato né nella comunicazione degli addebiti del 2006 né nel procedimento anteriore.

241

Quanto al richiamo della dichiarazione 23 luglio 1997 come fondamento dell’imputazione alla TKS della responsabilità del comportamento della Thyssen, va osservato, da una parte, che già la decisione 98/247 richiamava tale dichiarazione di assunzione della responsabilità, ciò che il Tribunale aveva rilevato ai punti 59-62 della sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, e, dall’altra, che il tenore della comunicazione degli addebiti del 2006, e più precisamente i suoi punti 5, 7, 11 e 33, non lascia alcun dubbio in merito a tale questione.

242

Per quanto concerne la menzione nella Decisione del fatto che la Commissione ha un «legittimo interesse a constatare l’infrazione», è sufficiente osservare che si tratta di una parte della risposta della Commissione all’affermazione da parte della ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di un’illegittimità della decisione derivante dalla violazione delle norme di prescrizione.

243

Va rammentato, a tal proposito, che, secondo la giurisprudenza, la decisione non deve necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 68). La Commissione deve, infatti, poter tener conto, nella sua decisione, delle risposte delle imprese interessate alla comunicazione degli addebiti. A tal proposito, essa deve non solo poter accettare o respingere gli argomenti delle imprese interessate, ma anche poter procedere ad una propria valutazione dei fatti da esse addotti, sia per far cadere censure che si rivelassero infondate, sia per correggere o completare, in fatto come in diritto, gli argomenti a sostegno delle censure che essa intende mantenere (sentenza della Corte ACF Chemiefarma/Commissione, cit. supra al punto 225, punto 92; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte , cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 437 e 438). Inoltre, soltanto se la decisione finale addebita alle imprese interessate infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti o si fonda su fatti diversi si dovrà constatare una violazione dei diritti della difesa (sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, punto 225 supra, punto 94; v. anche, in tale senso, sentenza CB e Europay/Commissione, cit. supra al punto 225, punti 49-52). Ciò non si verifica qualora, come nella specie, le pretese differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale non riguardino comportamenti diversi da quelli in ordine ai quali le imprese interessate abbiano già formulato le loro osservazioni e che, pertanto, siano estranei a qualsiasi nuovo addebito (v., in tal senso, sentenza del Tribunale , cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II-931, punto 103).

244

La ricorrente deduce, infine, al punto 62 della risposta, che «la comunicazione degli addebiti e la [D]ecisione lasciano irrisolta perfino la questione del fondamento normativo della competenza ovvero la risolvono differentemente, incongruentemente e mutevolmente». Oltre al rilievo che tale affermazione è di per sé contraddittoria, va sottolineato che essa è anche in contrasto con il tenore della comunicazione degli addebiti del 2006 (v. punti 19 e segg.) e delle proprie dichiarazioni della ricorrente formulate in un altro punto delle stesse memorie (punto 27), secondo cui la Commissione ha «dichiarato nella comunicazione degli addebiti (CG) (punto 19 e segg.) che unicamente l’art. 65 [CA] è il fondamento materiale, e non il Trattato CE, e che, sul piano del procedimento, trova applicazione unicamente il regolamento n. 1/2003».

245

Ne consegue che dev’essere respinto il primo capo del motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa, dovuta all’irregolarità della comunicazione degli addebiti del 5 aprile 2006.

Sul diritto d’accesso al fascicolo

— Sulla ricevibilità

246

Ai sensi dell’art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003, le parti interessate hanno «diritto d’accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali».

247

Il giudice comunitario ha precisato che l’accesso al fascicolo ha come oggetto, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti. Ne consegue che la Commissione è tenuta a rendere accessibile ai destinatari della comunicazione degli addebiti tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell’indagine, fatti salvi i documenti aventi carattere riservato (sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, punti 45 e 46).

248

Pertanto, il diritto d’accesso al fascicolo della Commissione mira a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I-4235, punto 76), diritti che, allo stesso tempo, rientrano tra i principi fondamentali del diritto comunitario e sono sanciti dall’art. 6 della CEDU (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 113, punto 316).

249

L’annullamento totale o parziale della decisione che infligge ammende ad imprese per violazione delle norme sulla concorrenza può essere pronunciato sulla base di un accesso irregolare solo mediante la constatazione che tale accesso irregolare al fascicolo istruttorio ha impedito loro di prendere conoscenza di documenti che potevano essere utili e ha, in tal modo, violato i loro diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punto 101).

250

Nel caso di specie, sin dall’indagine, la ricorrente ha affermato che il suo diritto d’accesso al fascicolo sia stato violato dalla Commissione, la quale le avrebbe negato l’accesso alla totalità dei documenti idonei ad essere utilizzati a sua difesa e, più in particolare, avrebbe negato di trasmetterle le risposte fornite dalle altre imprese coinvolte nell’intesa alla comunicazione degli addebiti del 1997 (in prosieguo: le «vecchie risposte»), documenti idonei ad essere utilizzati a sua difesa.

251

Si deve ritenere che, così facendo e contrariamente alla tesi della Commissione, la ricorrente abbia assolto le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, come interpretato dalla giurisprudenza, secondo le quali l’atto introduttivo deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (sentenze Viho/Commissione, cit. supra al punto 156, punto 68, e Mo och Domsjö/Commissione, cit. supra al punto 156, punto 333).

252

Le indicazioni fornite nell’atto introduttivo erano sufficientemente chiare e precise, atteso che non hanno impedito alla Commissione di replicare, nel controricorso, agli argomenti addotti e consentono al Tribunale di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

253

Pertanto, si deve dichiarare la presente censura ricevibile e esaminarla nel merito.

— Nel merito

254

È pacifico che, tra la consultazione del fascicolo da parte della ricorrente presso i locali della Commissione il 24 aprile 2006 e l’adozione della Decisione, la Commissione le abbia trasmesso, a più riprese, vari documenti provenienti da imprese coinvolte nell’intesa e sanzionate nella decisione 98/247.

255

All’udienza le parti hanno concordato sul fatto che la ricorrente abbia ricevuto copia di tutte le risposte delle imprese coinvolte nell’intesa alla comunicazione degli addebiti del 24 aprile 1997, fatta eccezione per i documenti di cui ai punti 9 e 10 della risposta dalla Commissione alla questione posta dal Tribunale, i quali sono stati trasmessi alla ricorrente nella loro versione non riservata (allegato S 2 corrispondente alle pagg. 2260-2262, 3108-3318, 5824-5836 e 5838-5842 del fascicolo della Commissione relativo al primo procedimento amministrativo; in prosieguo: il «vecchio fascicolo»).

256

In primo luogo, la Commissione dichiara di aver consentito l’accesso a tutti i documenti contemplati dalla richiesta della ricorrente, nella misura in cui non vi si opponevano considerazioni di riservatezza, collegate alla tutela dei segreti aziendali delle imprese interessate, conformemente alla comunicazione del 2005.

257

La comunicazione del 2005 precisa che il fascicolo della Commissione può contenere documenti accessibili e non accessibili, laddove questi ultimi comprendono, in particolare, documenti contenenti due categorie d’informazioni, ossia segreti aziendali e altre informazioni riservate, l’accesso alle quali può essere soggetto a restrizione parziale o totale e che sono definiti ai punti 18 e 19 della detta comunicazione. Il punto 18 così recita:

«Nell’eventualità che, rendendo pubbliche determinate informazioni riguardanti le attività commerciali di un’impresa, le si possa causare un grave danno, simili informazioni costituiscono segreti aziendali. Alcuni esempi d’informazioni relative a un’impresa che possono qualificarsi come segreti aziendali sono le informazioni di ordine tecnico e/o finanziario riguardanti il know-how, i metodi di valutazione dei costi, i segreti ed i processi di produzione, le fonti di approvvigionamento, le cifre relative alla produzione e alle vendite, le quote di mercato, gli elenchi dei clienti e dei distributori, i piani di commercializzazione, la struttura dei costi e dei prezzi e la strategia di vendita».

258

La ricorrente ritiene ingiustificato il diniego di accesso al fascicolo, se non altro in quanto si trattava di documenti tutti risalenti a più di dieci anni prima, i quali avevano pertanto perduto il loro asserito carattere riservato ai sensi del punto 23 della comunicazione del 2005, ed in quanto la Commissione non ha, in nessun momento, specificato la natura dei segreti aziendali che essi potevano contenere.

259

Il citato punto 23 così dispone:

«Di norma, non sono considerate riservate le informazioni riguardanti un’impresa, ma già note al di fuori di essa (nel caso di un gruppo, al di fuori del gruppo) o al di fuori dell’associazione alla quale l’impresa stessa le ha trasmesse. Non possono più considerarsi riservate le informazioni che hanno perduto la loro rilevanza commerciale, per esempio per il trascorrere del tempo. Come regola generale, la Commissione presume che non siano più riservate le informazioni riguardanti il fatturato, le vendite e i dati sulla quota di mercato delle parti, e altre informazioni analoghe, se esse risalgono a più di cinque anni prima».

260

Va osservato, alla luce dell’allegato S 2 della risposta della Commissione al quesito posto dal Tribunale, che le informazioni rese inaccessibili nella versione non riservata trasmessa alla ricorrente non rientrano, a priori, nella categoria definita nell’ultimo periodo del punto 23 della comunicazione del 2005, tenendo presente che le espressioni «come regola generale» e «presume», che figurano nel detto periodo, escludono qualsiasi automaticità nel qualificare un documento risalente a più di cinque anni prima.

261

Come indicato dalla Commissione, non contraddetta dalla ricorrente, solo taluni dati numerici relativi alla politica commerciale della Usinor-Sacilor, attinenti, ad esempio, a dati sui prezzi o sui costi, sugli utili, o sull’origine di taluni dati numerici sono stati oscurati alle pagg. 3108-3318 del vecchio fascicolo. Del resto, non viene contestato dalla ricorrente il fatto che il fascicolo cui essa ha avuto accesso, il 24 aprile 2006, presso i locali della Commissione, già contenesse le pagg. 5914-5922, contenenti la risposta dell’impresa in questione alla comunicazione degli addebiti del 1997. Queste ultime pagine sono state trasmesse nuovamente alla ricorrente l’ (v. allegato KB 8 del controricorso corrispondente alla lettera indirizzata dalla Commissione alla ricorrente l’).

262

Nelle pagg. 2260-2262 del vecchio fascicolo, concernenti diverse fatture emesse dalla ALZ NV, sono state oscurate solo le indicazioni che consentivano di identificare i clienti. Infine, per quanto concerne la pagg. 5824-5836 e 5838-5842 del vecchio fascicolo, va, anzitutto, segnalato che le pagg. 5838-5842 costituiscono solo una riproduzione di talune parti delle pagg. 5824-5836. In queste ultime, oltre all’identità di taluni clienti e alla data della corrispondente lettera, sono state oscurate solo le indicazioni che consentivano di venire a conoscenza di un sistema tariffario ancora applicato nel 2006 dalla Avesta Sheffield (divenuta Outokumpu) e l’esistenza di deroghe per certi clienti (v. allegato KB 8 del controricorso corrispondente alla lettera indirizzata dalla Commissione alla ricorrente l’8 agosto 2006).

263

Inoltre, al fine di consentire alla Commissione di bilanciare, da un lato, la necessità di preservare i diritti della difesa delle parti tramite l’accesso più ampio possibile al fascicolo e, dall’altro, la preoccupazione di tutelare le informazioni riservate delle altre parti o di terzi, tali parti e terzi erano tenuti a fornire alla Commissione tutti gli elementi utili.

264

A tal riguardo, il punto 47 della comunicazione del 2005 così recita:

«Nel caso che, dopo aver ottenuto l’accesso al fascicolo istruttorio, una parte ritenga che, ai fini della propria difesa, le sia necessario prender conoscenza d’informazioni specifiche non accessibili, essa può presentarne alla Commissione la richiesta motivata. Se i servizi della Direzione generale Concorrenza ritengono di non poter accettare la richiesta e la parte è in disaccordo con tale posizione la questione potrà essere risolta dal consigliere auditore, ai sensi del mandato conferito ai consiglieri auditori».

265

È pacifico che, successivamente alla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti che affermava una violazione dei diritti della difesa per effetto del mancato accesso alle vecchie risposte nella loro integralità, con lettera del 20 giugno 2006 la Commissione l’abbia invitata a presentare, conformemente al punto 47 della comunicazione del 2005, una richiesta motivata «indicando per quali ragioni le informazioni non accessibili fossero nel caso di specie necessarie alla sua difesa».

266

Nella sua risposta del 29 giugno 2006, la ricorrente ha dichiarato, per il tramite dei suoi difensori, che «essa riteneva superfluo presentare una nuova o supplementare richiesta di consultazione del fascicolo e spiegare perché taluni documenti fino ad allora rifiutati dovessero esserle resi accessibili o potessero essere utili per la sua difesa». Essa ha ricordato che tali informazioni non potevano più essere considerate come riservate, anche solo in ragione del tempo trascorso, e ha affermato che la loro pertinenza per la sua difesa discendeva dal fatto «che le imprese interessate al tempo del primo procedimento avevano già fatto uso di tali osservazioni per la loro difesa nel merito avverso i fatti ad essa attualmente contestati». La ricorrente ha, sostanzialmente, mantenuto tale posizione nelle sue lettere del 5 e del nonché in una lettera del .

267

Si deve rilevare che tale risposta presenta carattere generale, e non dettagliato, documento per documento, non corrisponde ad una richiesta motivata e non risponde all’interrogazione della Commissione sulla apparente pertinenza delle informazioni non accessibili per la difesa della ricorrente stessa, nel contesto specifico di un procedimento amministrativo in cui la ricorrente, unica impresa considerata, doveva presentare osservazioni in merito all’operato anticoncorrenziale della Thyssen.

268

Interrogata all’udienza dal Tribunale in merito all’esistenza di una richiesta motivata di accesso successiva alla consultazione del fascicolo, la ricorrente ha richiamato la sua lettera del 5 luglio 2006, già menzionata in precedenza, e una lettera del indirizzata al consigliere auditore, non prodotta al dibattito e la cui riproduzione orale non consente di concludere che esista una richiesta motivata ai sensi del punto 47 della comunicazione del 2005.

269

Occorre poi sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza e al punto 17 della comunicazione del 2005, la ricorrente ha avuto accesso ad una versione non riservata dei documenti in oggetto. Essa non afferma né a fortiori dimostra che tale versione dei detti documenti sia stata redatta in modo tale da non consentirle di stabilire se le informazioni cancellate potessero risultare utili alla sua difesa e, quindi, se sussistessero sufficienti ragioni di sollecitare presso la Commissione l’accesso alle informazioni che si affermavano riservate (v. punto 38 della comunicazione del 2005). Inoltre, risulta dalla lettera indirizzata dalla Commissione alla ricorrente l’8 agosto 2006, nella quale essa chiarisce la sua posizione in merito alla riservatezza dei documenti in questione alla luce della natura delle informazioni in essi contenute, che la ricorrente ha ricevuto due lettere provenienti della società Arcelor, datate 30 giugno e , nelle quali vengono indicate la ragioni per le quali le pagg. 2260-2262 e 3108-3318 del vecchio fascicolo dovevano restare riservate.

270

Ciò premesso, non si può reputare ingiustificato il diniego della Commissione di divulgare alla ricorrente, per ragioni di riservatezza, l’integralità dei documenti in questione.

271

In secondo luogo, la Commissione sostiene che debba essere, comunque, esclusa una violazione dei diritti della difesa della ricorrente non avendo essa «un interesse giuridico» ad accedere al fascicolo, pur avendo ammesso i fatti e la loro valutazione giuridica e non contenendo i frammenti delle vecchie risposte, cui non è stato dato accesso, elementi di prova né a suo carico, né a suo favore.

272

In risposta a tale argomento, la ricorrente dichiara che «non sussiste una violazione dei diritti della difesa solamente qualora un’impresa intenda a propria difesa contestare i fatti, ma anche, del pari, qualora da tali documenti possano risultare circostanze attenuanti pertinenti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda o concernenti la possibilità di perseguire un’infrazione dal punto di vista della prescrizione».

273

Si deve rilevare che la ricorrente si limita a formulare una dichiarazione di carattere generale in merito alla portata della nozione di violazione dei diritti della difesa, che fa intendere che i documenti parzialmente divulgati potrebbero venire utilizzati per la sua difesa come contenenti elementi a favore. Essa non denuncia, né a fortiori dimostra, la mancata trasmissione da parte della Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, dei detti documenti dedotti a suo carico nella Decisione.

274

Per quanto riguarda la mancata trasmissione di un documento a favore, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare il detto documento a favore per la sua difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, almeno per quanto riguarda la gravità e la durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’entità dell’ammenda. Alla luce di tali considerazioni, la possibilità che un documento non divulgato abbia potuto influire sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione può essere accertata solo dopo un esame provvisorio di taluni mezzi di prova che faccia emergere che i documenti non divulgati avrebbero avuto — alla luce di tali mezzi di prova — un’importanza che non avrebbe potuto essere trascurata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punti 74-76).

275

È pur vero che la ricorrente non formula alcuna allegazione concreta e precisa in ordine ad una violazione dei suoi diritti della difesa nel presente caso, connessa ai documenti il cui accesso le è stato parzialmente rifiutato e il livello dell’ammenda o la questione della prescrizione.

276

Tale argomento non è in grado di dimostrare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa, la quale deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T-38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II-4407, punto 69).

277

Ad abundantiam, la possibilità che i documenti non divulgati integralmente dalla Commissione abbiano potuto influenzare lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della Decisione risulta del tutto ipotetica.

278

Va rammentato che per imputare alla TKS la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen e infliggerle per la stessa un’ammenda di EUR 3168000 nella Decisione, la Commissione si è validamente basata sulla dichiarazione 23 luglio 1997. In precedenza si è indicato che, in tal modo, la Commissione non ha violato le norme di prescrizione e le informazioni rese inaccessibili, attinenti all’indicazione di numeri e alla denominazione di imprese, risultano prive di ogni pertinenza rispetto ad una questione giuridica afferente unicamente la situazione della ricorrente.

279

Quanto all’entità dell’ammenda e alla corrispondente valutazione da parte della Commissione della gravità e della durata dell’infrazione, occorre rilevare che la Commissione ha ritenuto che gli accordi o pratiche concordate aventi ad oggetto l’aumento uniforme di un elemento del prezzo costituissero un’infrazione grave e che detta concertazione illecita avesse avuto inizio con la riunione di Madrid, il 16 dicembre 1993, e fosse terminata, il , da cui ne deriva una durata dell’infrazione di oltre un anno (punti 171 e 173 della Decisione).

280

Per giungere a tale conclusione, la Commissione si è basata, in particolare, sulle dichiarazioni delle imprese coinvolte nell’intesa raccolte durante l’indagine condotta nell’ambito del primo procedimento amministrativo e sulle dichiarazioni della ricorrente, che aveva ammesso la sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti del 1997. Peraltro, nella sua risposta, datata 17 maggio 2006, alla comunicazione degli addebiti del 5 aprile dello stesso anno la ricorrente, ancora una volta, non ha contestato i fatti ivi descritti. In tale contesto, non si può validamente asserire che i documenti non divulgati integralmente potessero rivestire un’importanza tale da non dover essere trascurata per quanto riguarda la valutazione da parte della Commissione della gravità e della durata dell’infrazione di cui trattasi, ai sensi della giurisprudenza di cui al precedente punto 274.

281

Va poi rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, se la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, afferma espressamente che vaglierà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e indicato le principali considerazioni di fatto e di diritto atte a comportare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione, ed il fatto di averla commessa intenzionalmente o per negligenza, essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere ascoltate. In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un’ammenda (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II-1705, punto 199; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte , cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 21).

282

Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla Commissione mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati. D’altronde, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne la determinazione dell’importo delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17 (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 235, e LR AF 1998/Commissione, cit. supra al punto 281, punto 200).

283

Orbene, è incontestabile che, nella comunicazione degli addebiti del 2006 e relativi allegati, la Commissione ha indicato le principali considerazioni di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione.

284

Ne consegue che deve essere respinto il secondo capo del motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa, relativo ad una violazione del diritto di accesso al fascicolo.

285

Infine, la ricorrente sostiene che, con lettera dell’8 agosto 2006, la Commissione le abbia consentito l’accesso a taluni documenti inizialmente occultati, ma che essa non abbia potuto utilizzare tali documenti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ragion per cui, anche in tal caso, i suoi diritti della difesa sarebbe stati violati.

286

Si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003, la Commissione deve dare modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti accertati «[p]rima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, [del detto regolamento]».

287

Allo scopo di salvaguardare i diritti della difesa delle imprese, la Commissione deve quindi attribuire alle parti interessate il diritto di essere sentite prima di prendere una delle decisioni summenzionate, ciò che essa ha fatto rispetto alla ricorrente nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della Decisione.

288

È pacifico che, successivamente alla trasmissione alla ricorrente della comunicazione degli addebiti, il 5 aprile 2006, e la consultazione da parte della stessa del fascicolo della Commissione presso i locali dell’istituzione, la ricorrente abbia avuto modo di essere sentita nella sua risposta alla detta comunicazione, datata .

289

Se è pur vero che la Commissione, — successivamente a tale risposta e per dare seguito ad una richiesta della ricorrente di comunicazione di tutte le risposte delle imprese coinvolte nell’intesa alla comunicazione degli addebiti del 1997 — ha trasmesso documenti, a più riprese, dopo averne valutato la riservatezza rispetto alla tutela dei segreti aziendali, essa non ha tuttavia affatto modificato gli addebiti descritti nella comunicazione del 5 aprile 2006. Va sottolineato che la ricorrente non afferma, né a fortiori dimostra, che la Decisione le addebiti un’infrazione diversa da quella di cui all’esposizione degli addebiti o si basi su fatti in merito ai quali essa non ha avuto modo di esprimersi.

290

Per di più, la ricorrente non contesta che, in occasione della trasmissione dei nuovi documenti l’8 agosto 2006, le sia stata data la possibilità di esprimere la sua opinione, per iscritto, entro un mese al fine di integrare, se del caso, la sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ciò che essa non ha fatto.

291

La ricorrente ha risposto, nella sua lettera del 23 agosto 2006, «di non essere più in grado di esaminare in tempo utile i documenti supplementari e di esprimere utilmente la sua opinione in merito a detti documenti», e ciò tenuto conto della necessaria preparazione dell’audizione fissata per la data ravvicinata del .

292

Tale affermazione viene ripresa nelle memorie della ricorrente, ma non risulta in alcun modo giustificata alla luce delle circostanze della fattispecie. Si deve ricordare che la comunicazione degli addebiti è avvenuta il 5 aprile 2006 e che essa poggia sui fatti esposti nella precedente esposizione degli addebiti del 1997, perfettamente nota alla ricorrente. L’affermazione della ricorrente che le sarebbe stato impossibile, nelle ultime cinque settimane precedenti l’audizione (vale a dire tra l’8 agosto ed il ) preparare l’audizione, che essa aveva del resto richiesto il , e formulare osservazioni sui pochi documenti ad essa trasmessi è, come giustamente sottolinea la Commissione, un mero pretesto.

293

Peraltro, nella sua lettera del 23 agosto 2006 la ricorrente si è dichiarata «d’accordo a che, al fine di evitare ritardi del procedimento, si procedesse all’audizione accordata sulla base dello stato attuale di accesso al fascicolo». Se il procedimento avesse dovuto essere proseguito dopo l’audizione, essa aveva dichiarato di rivendicare «se del caso, la possibilità di presentare per iscritto ulteriori motivi di difesa». Si deve rilevare che la ricorrente non ha integrato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti dopo l’audizione, nemmeno dopo l’ulteriore accesso al fascicolo accordato il .

294

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il motivo attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente deve essere respinto in toto.

8. Sulla cooperazione della ricorrente

Argomenti delle parti

295

In subordine, nell’ambito del decimo motivo, la ricorrente deduce che l’importo dell’ammenda è stato calcolato in modo errato, in quanto la Commissione non ha tenuto conto del fatto che essa non ha contestato la sussistenza dell’infrazione complessivamente considerata. Tale ulteriore cooperazione della TKS avrebbe dovuto condurre ad una riduzione dell’ammenda superiore a quella del 20% già concessa sulla base del punto D della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), avendo consentito di confermare tutti i fatti nonché la loro qualificazione come infrazione all’art. 65, n. 1, CA.

296

La Commissione si opporrebbe ad ogni riduzione rifacendosi alle osservazioni della ricorrente in merito alla validità del fondamento normativo della sanzione inflitta, ciò che sarebbe del tutto privo di pertinenza tenuto conto dell’autonomia delle problematiche in questione. La prova dell’infrazione non sarebbe stata in alcun modo resa più difficile da tali puntuali osservazioni della TKS.

297

La Commissione conclude per il rigetto di questo motivo.

Giudizio del Tribunale

298

Va rammentato che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi della detta istituzione. La Commissione dispone a tal riguardo di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza SGL Carbon/Commissione, cit. supra al punto 224, punti 81 e 88).

299

Nella comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha precisato le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione dell’ammenda che altrimenti sarebbe loro inflitta, o beneficiare di riduzioni del suo ammontare (v. punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).

300

Il punto D della comunicazione sulla cooperazione prevede quanto segue:

«1.

Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

2.

Ciò può verificarsi in particolare:

se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

301

Nella decisione 98/247, la Commissione aveva accordato alla TKS, sulla base del punto D della comunicazione sulla cooperazione, una diminuzione del 10% dell’importo dell’ammenda, a motivo della sua ammissione della sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti del 1997. Nel concedere una diminuzione del 40% ad altre due imprese coinvolte nell’intesa, la Commissione aveva giustificato detto tasso del 10%, affermando che le dichiarazioni e la risposta alla comunicazione degli addebiti della TKS, in primo luogo, non avevano fornito alcun nuovo elemento e, in secondo luogo, contenevano una contestazione dell’esistenza dell’infrazione.

302

Nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, il Tribunale ha respinto la prima parte di tale valutazione (punti 232-248 della sentenza) e ha accordato alla TKS, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, una diminuzione del 20% dell’importo dell’ammenda.

303

Nel caso di specie, la Commissione ricorda che il presente procedimento riprende il procedimento originario a partire dal punto in cui il vizio di procedura è stato commesso e che, in quest’ultimo, la TKS ha contribuito a chiarire i fatti relativi alla Thyssen, ciò che giustifica, alla luce della soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. supra al punto 24, una diminuzione del 20% dell’ammenda ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione (punti 179 e 182 della Decisione).

304

La ricorrente contesta tale valutazione in cifre ed afferma che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006, essa non ha contestato i fatti né, soprattutto, la loro qualificazione giuridica quale infrazione all’art. 65, n. 1, CA. Essa precisa che i fattori che hanno portato alla riduzione del 20% sono rimasti validi e che vi si è aggiunto il fatto che, nel «procedimento di riadozione», essa non ha contestato l’infrazione all’art. 65, n. 1, CA, bensì, all’opposto, l’avrebbe esplicitamente ammessa, ciò che avrebbe dovuto indurre la Commissione ad accordarle una riduzione dell’ammenda maggiore di quella del 20% applicata nella Decisione.

305

Tale argomento della ricorrente non può essere accolto alla luce di un’analisi complessiva della risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006 nonché, più in particolare, del suo punto 75.

306

Il punto 75 della risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006 è così formulato:

«la TKS dichiara espressamente di ammettere i fatti contestati nella comunicazione degli addebiti concernente gli anni dal 1993 al gennaio 1998 e che i fatti ammessi hanno costituito un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA».

307

Si deve rilevare che si tratta di una formulazione impersonale, astratta e ambigua, che non consente di precisare rispetto a quale soggetto l’infrazione potesse essere accertata e se questo fosse ancora giuridicamente possibile, al momento della risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006. Oltre al fatto che la ricorrente non fa riferimento al periodo 1993/1994, unico periodo considerato nella detta comunicazione degli addebiti, essa non afferma né espressamente né in modo chiaro che i fatti in questione costituissero un’infrazione di cui essa è responsabile.

308

Al contrario, tutti i punti della risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006 prima del punto 75 (v. punto 306 della presente sentenza), evidenziano inequivocabilmente che la ricorrente contesta categoricamente che la Commissione possa applicare nel presente caso l’art. 65, n. 1, CA e imputarle il comportamento della Thyssen.

309

Orbene, va rilevato che, per beneficiare di una riduzione a titolo di cooperazione, il comportamento dell’impresa in questione deve agevolare il compito della Commissione che consiste nel constatare e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punti 309 e 332) e spetta alla Commissione valutare, in ogni singolo caso, se il detto comportamento le abbia effettivamente agevolato il lavoro (v., in tal senso, sentenze del Tribunale , causa T-48/00, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II-2325, punto 193, e , cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II-5169, punto 559, attualmente in fase di impugnazione).

310

L’affermazione della ricorrente secondo cui «i fatti ammessi hanno costituito un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA» non era di alcuna utilità per la Commissione, nelle circostanze concrete ricordate al punto 308 della presente sentenza.

311

Va, inoltre, rammentato che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata potessero essere considerati, al riguardo, una prova di un effettivo spirito di cooperazione da parte della stessa (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 395, e , SGL Carbon/Commissione, cit. supra al punto 81, punto 68).

312

Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006, la ricorrente ha, anzitutto, contestato con vigore che la Commissione potesse applicare nel presente caso l’art. 65, n. 1, CA e imputarle la responsabilità dell’infrazione a tale articolo, negando per la prima volta dall’avvio del procedimento iniziale ogni validità alla dichiarazione 23 luglio 1997, aggiungendo poi, in fine, una dichiarazione intesa a dimostrare la sua cooperazione, ma che, in realtà, è intrinsecamente ambigua e fuorviante.

313

Tale comportamento della ricorrente, che rivela una strategia diretta a conciliare obiettivi contraddittori, non può essere reputato quale prova di un genuino spirito di cooperazione da parte sua.

314

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha giustamente ritenuto che la dichiarazione della ricorrente contenuta al punto 75 della risposta alla comunicazione degli addebiti del 2006 non giustificasse una diminuzione dell’ammenda superiore al 20%, sulla base del punto D della comunicazione sulla cooperazione ovvero di una qualsivoglia circostanza attenuante.

315

Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

316

Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso deve essere respinto in toto.

Sulle spese

317

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La ThyssenKrupp Stainless AG è condannata alle spese.

 

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o luglio 2009.

Firme

Indice

 

Contesto normativo

 

1. Disposizioni del Trattato CECA

 

2. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

 

3. Disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003

 

Fatti all’origine della controversia

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

1. Sull’esistenza di un’argomentazione asseritamente nuova e tardiva della Commissione.

 

2. Sulla competenza della Commissione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sul fondamento normativo della Decisione

 

Sulla competenza della Commissione ad accertare e sanzionare un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, sulla base del regolamento n. 1/2003

 

3. Sull’autorità di cosa giudicata e la validità della dichiarazione 23 luglio 1997

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulla portata della sentenza del Tribunale Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione

 

Sulla portata della sentenza della Corte ThyssenKrupp/Commissione

 

Sugli effetti del passaggio in giudicato

 

4. Sulla violazione del «principio di determinatezza»

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulla ricevibilità del motivo

 

Nel merito

 

5. Sulla violazione del principio del ne bis in idem

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

6. Sulla prescizione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

7. Sulla violazione dei diritti della difesa

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sul tenore della comunicazione degli addebiti del 5 aprile 2006

 

Sul diritto d’accesso al fascicolo

 

— Sulla ricevibilità

 

— Nel merito

 

8. Sulla cooperazione della ricorrente

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.