Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Domanda di risarcimento rivolta contro l’Unione sul fondamento dell’art. 288, secondo comma, CE — Competenza esclusiva del giudice dell’Unione — Valutazione della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità sorta — Criteri

(Artt. 235 CE, 238 CE, 240 CE e 288, secondo comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)

2. Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Risarcimento dei danni derivanti da un’asserita inosservanza da parte della Commissione del suo dovere di protezione della riservatezza del know-how — Fondamento extracontrattuale — Competenza del giudice dell’Unione

(Artt. 235 CE, 287 CE, e 288, secondo comma; carta dei diritti fondamentali, art. 41)

3. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

4. Ricorso per risarcimento danni — Competenza del giudice dell’Unione — Competenza a pronunciarsi su un’asserita lesione, da parte della Commissione, del diritto d’autore — Presupposti

(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)

5. Ricorso per risarcimento danni — Competenza del giudice dell’Unione — Condanna dell’Unione al risarcimento del danno conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri in materia di responsabilità extra contrattuale

(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)

6. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Danno certo ed effettivo — Nesso causale

(Art. 288, secondo comma, CE)

7. Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 91/250 — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Attività riservate — Eccezioni — Portata

(Direttiva del Consiglio 91/250, artt. 4 e 5)

8. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli

(Art. 288, secondo comma, CE)

Massima

1. In materia di responsabilità contrattuale, il giudice dell’Unione è competente soltanto in presenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE. In assenza di siffatta clausola, il Tribunale, fondandosi sull’art. 235 CE, non può pronunciarsi, in realtà, su un’azione per risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, tale giudice estenderebbe la propria competenza al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che detta disposizione riserva ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali l’Unione è parte. La competenza del giudice dell’Unione in materia contrattuale costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo, cosicché il Tribunale può conoscere solo delle domande derivanti da un contratto o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto.

Al contrario, in materia di responsabilità extracontrattuale, il giudice dell’Unione è competente senza che le parti in causa debbano manifestare il loro previo consenso. Per determinare la propria competenza ai sensi dell’art. 235 CE, il Tribunale deve verificare, alla luce dei vari elementi rilevanti del fascicolo, se la richiesta di risarcimento presentata dal ricorrente si fondi in modo obiettivo e globale su obblighi di origine contrattuale o extracontrattuale, che consentono di qualificare, di conseguenza, il fondamento contrattuale o extracontrattuale della controversia. Siffatti elementi sono in particolare deducibili dall’analisi delle richieste delle parti, dal fatto lesivo di cui si chiede il risarcimento e dal contenuto delle disposizioni contrattuali o extracontrattuali invocate per risolvere la controversia. Il Tribunale, quando interviene in materia di responsabilità extracontrattuale, può dunque tranquillamente esaminare il contenuto di un contratto – così come esso fa per quanto riguarda un qualsiasi documento invocato da una parte a sostegno della propria tesi – per sapere se quest’ultimo sia atto a rimettere in discussione la competenza di attribuzione che gli è espressamente conferita dall’art. 235 CE. Tale esame rientra nella valutazione dei fatti invocati per dimostrare la competenza del Tribunale, la cui assenza costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.

(v. punti 58‑62)

2. Il principio in virtù del quale le imprese hanno diritto alla tutela dei loro segreti commerciali, di cui l’art. 287 CE costituisce l’espressione, è un principio generale del diritto dell’Unione. L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali richiama altresì la necessità per l’amministrazione di rispettare i legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.

I segreti commerciali sono informazioni tecniche relative al know‑how di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l’informazione può ledere gravemente gli interessi di quest’ultimo. Affinché informazioni tecniche ricadano, per la loro natura, nel campo di applicazione dell’art. 287, CE, è necessario, innanzitutto, che esse siano conosciute da un numero ristretto di persone. Deve poi trattarsi di informazioni la cui divulgazione può causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi. Infine, è necessario che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell’informazione siano degni di protezione.

Allorché si tratta, in una fattispecie, di valutare il carattere asseritamente illecito e lesivo della divulgazione a terzi, da parte della Commissione, di informazioni protette da un diritto di proprietà, o del know‑how, senza l’autorizzazione espressa del loro titolare, alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia e non di disposizioni contrattuali previste in contratti stipulati in passato su questioni non riguardanti il diritto d’autore e il know‑how detenuti dal ricorrente, la controversia è di natura extracontrattuale.

(v. punti 79‑80, 103)

3. L’atto introduttivo di un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare le sue difese e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione deve segnatamente contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione.

(v. punti 107‑108)

4. Laddove, nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale, la nozione di violazione del diritto d’autore sia invocata congiuntamente a quella di tutela della riservatezza del know‑how al solo scopo di qualificare come illecito il comportamento della Commissione, la valutazione dell’illiceità del comportamento in parola si effettua alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri e non richiede la previa decisione di un’autorità nazionale competente.

Conseguentemente, tenuto conto della competenza conferita al giudice dell’Unione dall’art. 235 CE e dall’art. 288, secondo comma, CE in materia di responsabilità extracontrattuale e in assenza di mezzi di ricorso nazionali che consentano di ottenere dalla Commissione il risarcimento del danno che un ricorrente sostiene di aver subito a causa dell’asserita lesione del diritto d’autore su un software, nulla osta a che la nozione di contraffazione impiegata dal ricorrente possa essere presa in considerazione per qualificare come illecito il comportamento della Commissione nell’ambito di una domanda di risarcimento.

La nozione di contraffazione utilizzata dal ricorrente nell’ambito di siffatto ricorso dev’essere interpretata alla luce dei soli principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, che, relativamente ai programmi per computer, sono richiamati o fissati da varie direttive di armonizzazione. Il Tribunale è dunque competente ad accertare una contraffazione secondo il significato che un’autorità nazionale competente di uno Stato membro potrebbe attribuire a tale termine in applicazione del diritto di tale Stato nell’ambito di un’azione analoga per il risarcimento del danno.

(v. punti 115-117)

5. Risulta dagli artt. 288, secondo comma, CE e 235 CE che il giudice dell’Unione è competente ad imporre all’Unione qualsiasi forma di risarcimento che sia conforme ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, incluso, se appare conforme a tali principi, il risarcimento in natura, eventualmente anche sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare. Di conseguenza, l’Unione non può, in linea di principio, sfuggire ad una misura procedurale corrispondente da parte del giudice dell’Unione, in quanto quest’ultimo ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno che sia ad essa imputabile.

La riparazione integrale del danno asseritamene causato in una fattispecie in cui è lamentata una violazione da parte della Commissione di un diritto d’autore richiede che il titolare di tale diritto veda il suo diritto completamente ripristinato e tale ripristino esige, quantomeno, indipendentemente dalla quantificazione di eventuali danni, la cessazione immediata della violazione del suo diritto. La riparazione integrale del danno in tali ipotesi può altresì avere la forma della confisca o della distruzione del risultato di una contraffazione o della pubblicazione a spese della Commissione della decisione del Tribunale.

(v. punti 120-123)

6. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinato alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato.

Il comportamento illecito contestato ad un’istituzione deve consistere in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Quando l’istituzione in questione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

Il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento deve essere reale e certo e deve sussistere un nesso di causalità sufficientemente diretto fra il comportamento dell’istituzione e il danno.

(v. punti 126-127, 268)

7. La deroga legale, prevista dall’art. 5 della direttiva 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, con riferimento agli atti che rientrano nel diritto esclusivo dell’autore del programma, come definiti dall’art. 4 della stessa direttiva, è intesa ad applicarsi solo ai lavori effettuati dal legittimo acquirente del programma per computer e non ai lavori attribuiti a terzi da tale acquirente. Siffatta eccezione è anche limitata agli atti necessari per consentire all’acquirente legittimo di utilizzare il programma per computer in maniera conforme alla sua destinazione d’uso, compresa la correzione di errori.

(v. punto 225)

8. Costituisce una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know‑how detenuti da un’impresa su un software, violazione idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la circostanza che la Commissione si arroghi il diritto di realizzare lavori che comportino una modifica degli elementi relativi a detto software, quali ad esempio i codici sorgente, senza aver previamente ottenuto il consenso di detta impresa.

(v. punti 250, 261)