Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 settembre 2008 – FVB / UAMI –FVD (FVB)

(causa T‑10/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FVB – Marchio nazionale denominativo anteriore FVD – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51-57)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 novembre 2006 (procedimento R 1343/2005-4), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH e la FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «FVB» per servizi delle classi 35 e 36 – domanda n. 2 126 175

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vermögensberatung Deutschland mbH (già FVD Gesellschaft für Finanzplanung und Vorsorgemanagement Deutschland mbH)

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio nazionale denominativo «FVD» per servizi della classe 36

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione e rigetto parziale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH è condannata alle spese.