Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2008 – Galderma / UAMI – Lelas (Nanolat)
(causa T‑6/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Nanolat – Marchio nazionale denominativo anteriore TANNOLACT – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49‑50)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2006 (procedimento R 146/2006‑4), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la Galderma SA e il sig. Tihomir Lelas. |
Dati della causa
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Richiedente il marchio comunitario: |
Tihomir Lelas |
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Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo Nanolat per prodotti delle classi 1, 3 e 5 – domanda n. 3088986 |
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Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Galderma SA |
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Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio denominativo tedesco TANNOLACT per i prodotti della classe 5 |
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Decisione della divisione di opposizione: |
Rigetto dell’opposizione |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Galderma SA è condannata alle spese. |