Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2008 – Galderma / UAMI – Lelas (Nanolat)

(causa T‑6/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Nanolat – Marchio nazionale denominativo anteriore TANNOLACT – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49‑50)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2006 (procedimento R 146/2006‑4), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la Galderma SA e il sig. Tihomir Lelas.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Tihomir Lelas

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo Nanolat per prodotti delle classi 1, 3 e 5 – domanda n. 3088986

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Galderma SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo tedesco TANNOLACT per i prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Galderma SA è condannata alle spese.