|
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cemex Polska/Commissione
(Causa T-203/07) (1)
(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2008/C 301/66)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Cemex Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: avv.ti F. Puel e M. Szpunar)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 fin., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
La Cemex Polska sp. z o.o. è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione. |