22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/35


Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Olive Line International/UAMI — Knopf (O-live)

(Causa T-485/07) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo O-live - Nome commerciale anteriore Olive line - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente - Rischio di confusione - Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009])

2011/C 311/62

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reinhard Knopf (Malsch, Germania) (rappresentante: W. Weber, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese

3)

Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.