1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/23


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-463/07) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Premi per i bovini - Olio d’oliva e grassi - Foraggi essiccati - Efficacia dei controlli - Regime sanzionatorio»))

2014/C 292/27

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello e F. Bucalo, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2007/647/CE della Commissione, del 3 ottobre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 261, pag. 28), nella parte in cui tale decisione esclude talune spese eseguite dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.