|
1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/23 |
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-463/07) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento - Premi per i bovini - Olio d’oliva e grassi - Foraggi essiccati - Efficacia dei controlli - Regime sanzionatorio»))
2014/C 292/27
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello e F. Bucalo, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2007/647/CE della Commissione, del 3 ottobre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 261, pag. 28), nella parte in cui tale decisione esclude talune spese eseguite dalla Repubblica italiana.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |